La Cassazione con la sentenza n. 13649 del 30 maggio 2013 è intervenuta nell’ambito del recesso anticipata di un Associazione in partecipazione. Per cui secondo gli Ermellini il dominus dello studio professionale non può recedere anticipatamente dal contratto di associazione in partecipazione se viene a mancare la fiducia verso un associato. Il recesso anticipato è possibile solo in caso di inadempimento dell’una o dell’altra parte contrattuale.
I giudici di legittimità hanno precisato che il contratto di associazione in partecipazione stipulato per un periodo di tempo determinato (nella specie nove anni) non può essere sciolto anticipatamente a iniziativa unilaterale di una parte la quale, così facendo, si renderebbe inadempiente al contratto, ma solo risolto per inadempimento dell’una o dell’altra parte. In particolare, è da escludere che il contratto in parola si fondi su un elemento fiduciario perché stipulato “intuitu personae”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha enunciato un nuovo principio di diritto: “Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull’elemento della fiducia e pertanto non è consentito il recesso unilaterale anticipato”.
La Corte Suprema ha evidenziato che “è da escludere, in particolare, che il contratto in questione sarebbe fondato su un elemento fiduciario perché stipulato intuitu personae. L’errore di diritto denunciato con il mezzo d’impugnazione in esame è tanto più evidente nella presente controversia, nella quale a recedere per il venir meno del supposto elemento fiduciario è stato l’assodante il quale, avendo l’esclusiva direzione dell’impresa, non poteva dipendere nello svolgimento del contratto dal comportamento degli associati.
Nella fattispecie la Corte Suprema accoglie il ricorso principale di due professionisti. Quest’ultimi avevano formulato richiesta di risarcimento danno a carico del titolare dello studio radiologico di cui erano associati in partecipazione, lamentando l’omesso pagamento delle quote degli utili e l’unilaterale e anticipata cessazione del rapporto che avrebbe dovuto proseguire per altri due anni. Dal canto suo il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale per danni da inadempimento. “
Ora spetterà alla Corte d’appello di Caltanissetta riesaminare la controversia, tenendo bene a mente il principio di diritto enunciato dagli Ermellini.
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