La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24776 depositata il 5 novembre 2013 intervenendo in tema di scioglimento del contratto di agenzia ha affermato che in materia di rapporto d’agenzia, l’indennità sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l’improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un’altra possibilità di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell’imminenza del fatto “traumatico” della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta.
Per cui alla luce di quanto affermato dalla Corte nella sentenza in commento ne consegue che all’agente di commercio compete l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità ai sensi dell’art. 1751 cod. civ. anche nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto di agenzia, trovi immediatamente un’altra occupazione. Nelle motivazioni della sentenza in oggetto, i giudici supremi, si sono soffermati sul contenuto dell’articolo 1751 c.c. affermando che alle “provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con i clienti procurati al preponente”, si pone quale disposizione di salvaguardia per l’agente, nel senso che ove quest’ultimo provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) è necessario verificare, ai sensi dell’art. 1751, comma 1, cod. civ., se – fermi i limiti posti dal comma 3 della medesima norma – l’indennità come determinata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (cfr. in tal senso Cass. 19 febbraio 2008, n. 4056; id. 1 giugno 2009, n. 12724; 23 giugno 2010, n. 15203; 15 marzo 2012, n. 4149).
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che, dopo il recesso senza preavviso da parte del preponente in dipendenza della cessione dell’impresa, l’agente avesse sottoscritto, dopo nove giorni, un nuovo contratto di collaborazione con il cessionario, rilevando, tra l’altro, che se il lavoratore avesse avuto il tempo di preavviso di sei mesi previsto per legge avrebbe potuto cercare soluzioni anche più vantaggiose).