In questi giorni l’Inps ha iniziato la procedura per il recupero delle agevolazioni contributive usufruite dai datori di lavoro privi del possesso della regolarità contributiva.
ll requisito della regolarità contributiva è di carattere generale ed è riferito a tutte le tipologie di beneficio normativo o contributivo sul lavoro. Pertanto la regolarità del Durc è una condizione essenziale che attesta il rispetto degli obblighi contributivi e l’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti.
Il predetto controllo sulla regolarità contributiva è effettuato dall’Inps mediante la procedura per il rilascio del Durc online attivandole per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato «emesso» note di rettifica con la causale «addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.
Qualora i datori di lavoro che versano in una situazione di irregolarità contributiva, al fine di evitare il recupero delle agevolazioni contributive, devono procedere alla regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie, anche con istanza di dilazione, per non incorrere nel disconoscimento dei benefici.
Altri requisiti previsti per la fruizione degli sgravi contributivi
- al rispetto dei contratti collettivi nazionali;
- al rispetto dei contratti regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per usufruire degli incentivi sulle assunzioni, i datori di lavoro, sono obbligati al rispetto dei requisiti fissati dall’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015 che di seguito si indicano:
- l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dal contratto collettivo e questo vale anche per i lavoratori utilizzati dall’azienda tramite un contratto di somministrazione;
- rispetto del diritto di precedenza nella riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, e opera sia per i rapporti a tempo indeterminato, sia per quelli a termine;
- non avere in corso sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione non riguardino soggetti con livelli diversi da quelli dei lavoratori sospesi o siano effettuate in un’altra unità produttiva;
- il datore di lavoro che assume non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti;
- inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, come previsto dal D.M. del 24 ottobre 2007 sul Durc.
La procedura di recupero degli sgravi contributivi
- entro 15 giorni dalla notifica;
- entro 30 giorni dalla notifica se il procedimento non è ancora concluso.
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