Recupero plusvalenza a tassazione e contratti di locazioni - Cassazione ordinanza n. 16460 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con ordinanza n. 16460 del 01 luglio 2013 interviene in tema contratti di locazione affermando che l’Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione la plusvalenza derivante dalla risoluzione anticipata di una locazione commerciale, se il locatario non dimostra di aver in effetti subito un danno. A tal fine è irrilevante quanto riportato nella fattura.

L’Agenzia delle Entrate soccombente inanzi al giudice di merito predispone il ricorso per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale con cui ha annullato un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2002 impugnato da una S.p.a. Quest’ultima aveva stipulato con altra società per azione una locazione commerciale che si era risolta anticipatamente con la corresponsione della somma di 260mila euro; somma che a giudizio della Commissione Tributaria Regionale era stata corrisposta a titolo di risarcimento danni, quindi non poteva essere sottoposta a imposizione, non costituendo una plusvalenza. L’Ufficio Finanziario non aveva infatti provato che il contratto inerente la risoluzione anticipata e la dazione dei 260mila euro fosse in realtà simulato.

L’Agenzia delle Entrate, nel ricorso depositato alla Corte Suprema, ha dedotto l’erroneità della decisione di secondo grado, nella parte in cui il giudice di appello non aveva considerato che l’atto impositivo si era basato unicamente sulla ripresa a tassazione della plusvalenza costituita dalla somma scaturita dal contratto con cui le parti avevano risolto quello di affitto precedente, senza che fosse stata addotta la questione della simulazione (ma solo il recupero a tassazione del maggior reddito) e senza che l’indicazione della fattura, circa il risarcimento del danno, potesse fare surrettiziamente ritenere l’operazione esente IVA, anche perché dopo soli undici giorni dal rilascio del locale, l’immobile era stato nuovamente affittato con un canone maggiorato. Se ne ricavava che i locali commerciali erano stati rilasciati in ottimo stato e che nessun lucro cessante si era determinato a causa della risoluzione anticipata.

Gli Ermellini hanno accolto le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria ed evidenziato, in particolare, che, con riguardo ai contratti locatizi aventi a oggetto immobili destinati a uso diverso da quello abitativo, la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità del contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario, dal momento che, in tema di accertamento IVA, l’Ufficio Finanziario ha il potere di accertare la sussistenza della eventuale simulazione relativa in grado di pregiudicare il diritto dell’Erario alla percezione dell’esatto tributo, senza la necessità di un preventivo giudizio di simulazione, spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare “incidenter tantum”, attraverso l’interpretazione del negozio ritenuto simulato, l’esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria. Sicché l’Agenzia delle Entrate ha correttamente denunciato che, a fronte della contestazione dell’Ufficio, sarebbe stato onere della contribuente quello di fornire la prova del proprio assunto, allo scopo di fruire dell’esenzione fiscale, dimostrando in concreto di avere subito un danno e che il contratto, a prescindere dalle forme, era inteso al relativo risarcimento. Sul punto invece la CTR della Lombardia ha omesso di esplicitare adeguatamente il procedimento argomentativo attraverso il quale era pervenuta al rigetto dell’appello dell’Ufficio, essendosi semplicemente riportata “all’indicazione, peraltro non rilevante, della fattura”.

Con l’accoglimento del ricorso del Fisco ha determinato la cassazione della sentenza di secondo grado, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione Regionale.