AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E
Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di riconoscere alla generalità o a categorie di propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute da questi ultimi per l’acquisto di pc, tablet o laptop al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” ai loro familiari, indicati nell’articolo 12 del Testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
L’Istante fa presente che la richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso tale modalità didattica.
In alternativa, l’Istante fa presente che il credito welfare potrà essere utilizzato per il rilascio di un documento di legittimazione per l’acquisto di pc, laptop o tablet presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.Con l’istanza di interpello in esame, la Società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito welfare utilizzato come descritto; più precisamente, se sul valore del credito welfare utilizzato per le descritte finalità sia tenuta ad operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, così come disciplinato dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società istante ritiene che sul valore del credito welfare utilizzato per la finalità didattica non sia tenuta ad operare la ritenuta Irpef prevista dal citato articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che nella fattispecie descritta trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir, ai sensi delle quali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100», ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
La successiva lettera f-bis) prevede che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è riconosciuto, inoltre, alle «somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
La lettera di quest’ultima disposizione riportata è il risultato delle modifiche operate dalla legge di Stabilità per l’anno 2016 (articolo 1, comma 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati, nella precedente formulazione, alle somme, ai servizi e alle prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche nonché alle borse di studio.
Per quanto concerne le modalità di erogazione delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Ciò considerato, si fa presente che a seguito dell’emergenza epidemiologica sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi (vedasi, tra gli ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021) che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, hanno previsto l’adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la “Didattica a Distanza” (cd. ” Dad”).
Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione con nota 17 marzo 2020, n. 388, ha precisato che “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.(…) Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza“.
Pertanto, il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.
In tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, si ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Si precisa, però, che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi della predetta disposizione troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. voucher); anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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