L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019 intervenendo in tema di dichiarazioni dei redditi ha chiarito che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rilevi, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite per considerare i familiari fiscalmente a carico.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, statuisce che la detrazione per i figli a carico è “ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.
Si rammenta che l’Amministrazione finanziaria con la circolare n.15/E/2007 ha chiarito che la ripartizione della detrazione per i figli a carico non può essere, dai genitori, liberamente disposta tra loro sulla base di una mera convenienza economica
Il principio della ripartizione, in egual misura, della detrazione in commento tra i genitori trova una deroga nella sola ipotesi in cui gli stessi concordano di attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
Da ultimo si rammenta che per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, come da ultimo modificato dalla Legge di bilancio 2019 ) il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi od ai compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Al reddito cosi determinato sarò assoggettato ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Dal reddito forfettario è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e non anche le detrazioni per carichi di famiglia.
Il legislatore ha previsto per i contribuenti forfettari, che si ripete ai quali non competono le detrazioni per figli a carico, che “ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64”, ovvero il reddito calcolato con le norme del regime forfetario.
L’articolo 12 del DPR 917/86 prevede che l’importo delle detrazioni per carichi di famiglia varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e della composizione del nucleo familiare. La detrazione fiscale, cosi determinata, si detrae dall’imposta lorda calcolata in base al contenuto dell’articolo 11 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate aveva già precisato con la Circolare 10/E del 4 aprile 2016 che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico occorre considerare nel reddito complessivo anche quello determinato secondo i criteri del regime forfetario.
Per cui il reddito determinato ai sensi del comma 64 della citata Legge n. 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
In particolare l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 69/E del 2019 a puntualizzato che “…. in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l’istante possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie. Il reddito prodotto dalla moglie rileverà, così come determinato ai sensi del comma 64 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.”