La Corte di Cassazione sezione Tributaria con la sentenza n. 23740 depositata il 21 ottobre 2013 intervenendo in materia di redditometro ha statuito che è nullo l’accertamento sintetico fondato sul redditometro con un rinvio indefinito a spese per incrementi patrimoniali e, quindi, senza un’adeguata motivazione. Per cui l’accertamento da “redditometro” deve ritenersi invalido nella parte in cui il Fisco rileva spese per incrementi patrimoniali indicando solo una somma complessiva. Se l’avviso non specifica l’entità e altri elementi dell’unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali il contribuente non è posto nelle condizioni di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui erano stati notificati alcuni avvisi di accertamento con metodo sintetico notificati nel 1995, ai fini IRPEF e ILOR per gli anni 1987-1988.
Avverso gli atti impositivi il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. Il giudice di prime cure accoglieva le doglianze del contribuente.Contro la sentenza di primo grado l’Ufficio propose appello alla Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva la tesi dell’Amministrazione e dichiarava legittimi gli accertamenti legittimi poiché ampiamente motivati.
Il contribuente, attraverso il proprio difensore, propose ricorso alla Corte Suprema, basandolo su dodici motivi di censura, per la cassazione della sentenza di merito. In particolare il contribuente lamentava che la sentenza di secondo grado ha ritenuto motivati gli atti impositivi con riferimento alle proprietà immobiliari, laddove queste non erano chiaramente individuate (ma genericamente indicate come “abitazioni”) né individuabili negli atti impositivi, neanche avendo riguardo al “Mod 55” inviato al contribuente. Il questionario infatti conteneva abitazioni riconosciute dallo stesso Ufficio di proprietà di familiari del contribuente stesso.
Gli Ermellini hanno osservato che gli avvisi di accertamento contenevano l’elenco delle abitazioni, principali e secondarie, cui facevano riferimento; e l’assenza di elementi specifici di individuazione delle stesse è stata ritenuta inidonea ad aver impedito al contribuente un’adeguata possibilità di difesa, considerando la circostanza che gli avvisi erano stati preceduti dal questionario, nel quale gli immobili appartenenti al contribuente erano stati dettagliatamente indicati (come è emerso nello stesso ricorso nel quale il questionario è stato riprodotto, sia pur non completamente). Nella fattispecie si deve quindi concludere nel senso che “la motivazione degli avvisi impugnati in sé e attraverso l’invio del questionario, atto ovviamente ben conosciuto dal contribuente, sia stata idonea (tanto più che la fattispecie risale ad epoca – 1995 – anteriore all’entrata in vigore dello Statuto del contribuente) a porre il destinatario in condizioni di esercitare pienamente il diritto di difesa”.
Pertanto, i giudici di legittimità, accolgono il ricorso per cassazione in riferimento al motivo riguardante le dedotte spese per incrementi patrimoniali. Nel caso di specie i giudici del Palazzaccio hanno ravvisato la violazione dell’ articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, atteso che la motivazione della sentenza gravata si è rivelata inadeguata sul punto, “poiché l’indicazione di una somma complessiva, senza specificazione dell’entità e di altri elementi identificativi dell’unica o delle plurime spese asseritamente sostenute per incrementi patrimoniali, viola l’articolo 38, quarto comma, del TUIR – il quale richiede l’esistenza di ‘elementi di fatto certi’ da porre a base dell’accertamento sintetico -, in quanto rende impossibile, o eccessivamente difficoltoso, l’esercizio del diritto del contribuente di fornire la prova richiesta dal sesto comma del citato art. 38 del TUIR al fine di sottrarre dette spese dal computo del reddito complessivo accertabile in via sintetica”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1495 - Nullità della sentenza per mancata illustrazione della decisione sulle motivazione e documentazione giustificativa dei minori ricavi ritenuta inadeguata dal giudice
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 novembre 2019, n. 29093 - In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9728 depositata il 12 aprile 2023 - L'interpretazione di un atto negoziale è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2763 depositata il 30 gennaio 2023 - Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 17724 depositata il 21 giugno 2023 - La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19765 del 20 giugno 2022 - La motivazione della sentenza, è apparente, quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…