Pubblicata la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare contiene le istruzioni operative del nuovo redditometro e trova conferma che le medie Istat non verranno utilizzate nella fase di selezione del contribuente da controllare e l’accertamento si basa sul confronto con il contribuente chiamato a raffrontarsi con l’Agenzia delle Entrate per ben due volte.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare riepiloga il funzionamento del nuovo redditometro sulla base di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 600/73 e dal D.M. 24 dicembre 2012.
Nel documento che stiamo esaminando vengono dettate le istruzioni operative a cui dovranno attenersi gli Uffici e dettando i criteri da utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare. In particolare, l’Agenzia sottolinea che saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall’indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Questi elementi potranno essere considerati dal fisco solo in fase di contraddittorio con l’organo di controllo e solo se le informazioni fornite dal contribuente non sono soddisfacenti ovvero se il contribuente non si presenta all’incontro fissato dall’agenzia delle Entrate. Al termine della selezione l’Agenzia individuerà il differenziale tra il reddito dichiarato e quello atteso e se quest’ultimo è superiore al 20% potrà inviare agli uffici periferici una lista. Dalla lista gli uffici in base agli scostamenti e alle informazioni in loro possesso attiveranno gli specifici controlli sul singolo contribuente. Saranno, inoltre, evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.
Qualora il contribuente venga selezionato avrà inizia la doppia fase di confronto con l’Agenzia delle Entrate. Infatti l’Amministrazione del Fisco dovrà obbligatoriamente chiamare il contribuente con un apposito invito allo scopo che lo stesso fornisca dei chiarimenti relativamente allo scostamento individuato. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il contraddittorio riguarderà: le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione; la disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l’inagibilità dell’immobile, il sequestro del veicolo, eccetera); le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista; il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 24/E del 2013, dà comunque al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria di tale ipotesi. L’Agenzia precisa infatti che “in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la prova relativa:
a) alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto;
b) all’utilizzo della provvista per l’effettuazione dello specifico investimento”.
Viene posto in evidenzia il fatto che questa “prova contraria della formazione della provvista e dell’utilizzo della stessa per l’effettuazione dello specifico investimento” costituisce solamente una “giustificazione” da dare in contraddittorio e non una prova contraria che il contribuente deve fornire davanti ai giudici visto che il nuovo redditometro è da ascrivere tra gli accertamenti fondati su presunzioni semplici (per i quali l’onere probatorio grava sull’ufficio).
Qualora le informazioni fornite non siano ritenute esaustive il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, in questa seconda fase saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall’ISTAT (“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza a una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto. In sede di contraddittorio l’Agenzia ripone la massima attenzione sull’utilizzo di argomenti comprensibili atti ad assicurare un agevole e trasparente confronto con il contribuente. Per ogni incontro viene redatto un verbale in cui è riportata sinteticamente la documentazione prodotta dal contribuente e le motivazioni addotte. Se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all’Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.
Qualora al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
In caso di non avvenuta definizione il contribuente può presentare ricorso giurisdizionale o, se l’importo in questione è inferiore a 20.000 euro, deve, prima di ricorrere, presentare un’istanza di mediazione. In questa fase finale il contribuente può sollevare anche delle questioni pregiudiziali (quali ad esempio l’assenza al momento della presentazione della dichiarazione degli elementi su cui il fisco avrebbe potuto rettificare, situazione concretamente attivabile per il periodo d’imposta 2009).
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