La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13041 depositata il 24 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che è legittimo l’accertamento fondato su fattori-indice che denotano capacità di spesa nei confronti del contribuente su cui grava l’onere di dimostrare che le entrate presunte non esistono o risultano incassate in misura inferiore.
La vicenda ha riguardato un contribuente nei cui confronti veniva notificato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento fondato sul redditometro per il possesso dell’automobile e dell’abitazione principale. Avverso tale atto impositivo il contribuente propone ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accogliendo le doglianze del ricorrente affermano l’illegittimità, ai fini dell’accertamento con metodo sintetico delle imposte sui redditi, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’applicazione dei coefficienti presuntivi previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992 ad annualità di imposta ad essi anteriori. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria propone ricorso in Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza impugnata.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’Amministrazione finanziaria propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia delle Entrate.
Per la Corte di Cassazione è onere del contribuente riuscire a dimostrare, stante il principio che grava sul contribuente l’onere della prova contraria ai risultati del redditometro, che il presunto reddito non esiste o esiste in misura inferiore.
Pertanto, ha errato la CTR, nel ritenere che l’applicazione dei coefficienti aveva accertato, a carico del contribuente, un reddito superiore a quello risultato dall’applicazione delle tabelle contenute nei precedenti decreti ministeriali. Per cui per i giudici del palazzaccio è legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate «in quanto fondato sui predetti fattori-indice, essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente di determinati beni (auto, abitazione principale), poiché costituiscono quegli elementi e circostanze di fatto certi di cui fa parola il D.P.R. n. 600/1973, (art. 38, comma 4), sintomatici di una capacità di spesa da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito in capo al soggetto».
Per cui il contribuente, messo nelle condizioni di potersi difendere dalla esistenza dei fattori-indici, ha l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure esiste ma in misura inferiore.