AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 36 del 24 dicembre 2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) avvio della fase definitiva – Adempimenti ed istruzioni
1. Il quadro giuridico di riferimento
Con il Regolamento (UE) 956/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (di seguito anche Reg. CBAM) è stata prevista una nuova misura per l’ambiente, che introduce una entrata destinata al bilancio dell’Unione Europea, basata sul “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”). La citata misura, fino ad ora interessata da una fase di applicazione transitoria, diventa definitiva dal 1° gennaio 2026.
Il menzionato meccanismo, che si può ricomprendere nel novero dei cosiddetti “tributi ambientali”, di competenza, dunque, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano vanificati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini – tramite le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione -. La misura correttiva è stata, infatti, predisposta per integrare e gradualmente sostituire il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’UE, stabilito dalla Direttiva 2003/87/CE (“EU-ETS”).
Il campo di applicazione di CBAM interessa le merci elencate nell’allegato I (NOTA 1) del succitato Regolamento originarie di un Paese terzo, se tali merci, o prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’art.256 del regolamento (UE) n.952/2013 (CDU), sono importate nel territorio doganale dell’Unione oppure introdotte su un’isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell’Unione.
Tali prescrizioni, anche ai sensi del Regolamento UE 2083/2025 che ha recentemente apportato rilevanti modifiche anche all’art. 2 del regolamento CBAM di base, non si applicano a:
– merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari (NOTA 2);
– energia elettrica generata (NOTA 3) o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
– idrogeno originario (NOTA 4) della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2;
– merci originarie di paesi terzi e dei territori elencati nell’allegato III punto 1 (NOTA 5).
Una ulteriore esenzione, introdotta dal Regolamento UE 2083/2025 è quella prevista dal nuovo art. 2bis rubricato “esenzione de minimis” (NOTA 6) in base al quale – ad eccezione di energia elettrica ed idrogeno – è prevista una esenzione dagli obblighi di cui al regolamento CBAM “se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1”. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile”.
Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la soglia citata è pari a 50 tonnellate di massa netta.
Si evidenzia che, qualora entro l’anno civile tale soglia venga superata, l’importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi derivanti dal regolamento CBAM, e dai connessi regolamenti delegati ed attuativi, per quanto riguarda il totale delle emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente.
In relazione a quanto sopra, si precisa che:
– le merci importate sono considerate originarie dei paesi terzi (NOTA 7) conformemente alle norme di origine non preferenziale, di cui all’art. 59 del CDU;
– ai fini CBAM l’importatore è la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto, in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata.
Prima di importare le merci CBAM nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro deve chiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ovvero deve individuare un rappresentante doganale indiretto che, a sua volta, abbia la predetta qualifica.
Si evidenzia che il rappresentante doganale indiretto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, che accetta di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, dovrà ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche nel caso in cui l’importatore rappresentato, sia quest’ultimo stabilito o meno nell’UE, risulti esentato dagli obblighi CBAM in base all’art. 2bis di cui sopra.
Viceversa, qualora l’importatore operi per proprio conto e applichi l’articolo 2bis, si rammenta la necessità di presentare la domanda di autorizzazione nei casi in cui si prevede di superare la citata soglia unica basata sulla massa netta.
Si ritiene opportuno precisare che il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli obblighi applicabili a norma del regolamento in questione per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto dell’importatore rappresentato.
Per quanto attiene alla domanda di autorizzazione, da trasmettere attraverso il registro CBAM (NOTA 8) istituito in conformità dell’articolo 14, si rimanda alle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale competente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, reperibili al seguente link: EU ETS – Italia :: CBAM. A riguardo, si sottolinea che, per velocizzare il procedimento autorizzatorio, è stata introdotta, con il regolamento UE 2083/2025 dello scorso ottobre, la possibilità di indicare, nella citata domanda, il numero di autorizzazione AEO, ove posseduta.
Ai sensi del novellato art. 17 Reg. CBAM, in base al paragrafo 7bis, si chiarisce, che, in deroga all’articolo 4 e in assenza di qualifica di dichiarante autorizzato CBAM, sarà temporaneamente possibile importare merce CBAM qualora sia stata già presentata al registro CBAM l’istanza di autorizzazione (NOTA 9). Tale deroga è consentita fino al 31 marzo 2026 e permette all’importatore (o rappresentante doganale indiretto) di continuare ad importare tali merci fino a quando l’autorità competente non adotti la pertinente decisione e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Da ultimo, s’invita a prendere attenta visione delle comunicazioni pubblicate dalla menzionata Autorità competente in relazione ad ogni ulteriore adempimento di natura non doganale che discende dal Regolamento oggetto di trattazione (es: relazioni periodiche, acquisto certificati, etc..). Nello specifico, si evidenzia come le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 6 (“Dichiarazione CBAM”) dovranno sempre essere coerenti con le operazioni doganali svolte e, pertanto, correttamente rendicontate dai soggetti dichiaranti e/o rappresentanti, anche in caso di perfezionamenti attivi e passivi o di reintroduzioni di merce CBAM o di prodotti trasformati partendo da merce CBAM.
2. Adempimenti Dichiarativi
Come di consueto, in vigenza di norme unionali che prevedono adempimenti connessi con specifiche modalità dichiarative, i competenti Servizi unionali hanno creato alcuni codici documento visibili in TARIC, che dovranno essere inseriti nei data element previsti dal tracciato dichiarativo per garantire il corretto funzionamento del sistema.
– 2. a) Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti autorizzati CBAM:
Il codice documento Y128 “Numero di conto CBAM”, che consente la verifica immediata del possesso della qualifica di dichiarante autorizzato CBAM mediante il sistema CERTEX, deve precedere, nel tracciato dichiarativo, il numero di autorizzazione CBAM.
L’identificativo del documento Y128 (numero di conto/autorizzazione CABM) può essere indicato solo dai soggetti aventi la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM e rispetta il seguente formalismo (NOTA 10):
CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN
dove:
XX è il codice del paese
YYYY è l’anno corrente
AAA è una sequenza di tre caratteri alfabetici
NNNNNNNNNNN è un identificativo numerico di 11 cifre
Esempio
come dichiarare il certificato Y128 in considerazione del l’autorizzazione rilasciata nel 2025 dall’autorità competente e identificata con numero “CBAM-IT-2025-ABC00000000001”:
Messaggio Hx:
<GoodsItem>
<SupportingDocument>
<Type>Y128</Type>
<ReferenceNumber>2025-IT- CBAM-IT-2025-ABC00000000001</ReferenceNumber>
</SupportingDocument>
</GoodsItem>
– 2. b) Dichiarazione doganale per importatori/rappresentanti non autorizzati CBAM:
In tutti i casi in cui un soggetto sia interessato ad introdurre la merce CBAM nel territorio doganale dell’Unione senza essere in possesso della qualifica di cui al punto 2.a), sarà necessario indicare in dichiarazione doganale la motivazione che consente l’importazione in deroga. Per quanto sopra, sono stati creati ulteriori codici documento consultabili in TARIC, che consentono di autodichiarare le eventuali motivazioni di esenzione previste dal regolamento CBAM da inserire nei data element previsti dai tracciati e più ampiamente descritte al paragrafo 1.
Nel dettaglio, i codici di esenzione sono riportati nella seguente tabella:
| Lista codici documento prevista in TARIC | ||||||
| Codice documento | Descrizione della deroga | Attributi | ||||
| Paese emiss. | Anno emiss. | id. certificato | unità di misura | Quantità | ||
| Y134 | Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956) | – | – | – | – | – |
| Y135 | Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956 | – | – | – | – | – |
| Y136 | Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2023/956 | – | – | – | – | – |
| Y137 | Deroga in virtù dell’articolo 2bis del regolamento (UE) 2023/956 | – | – | – | – | – |
| Y237 | Merci aventi origine nell’UE | – | – | – | – | – |
| Y238 | La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026. | – | – | si | – | – |
Tabella 1
3. Attività a cura delle articolazioni territoriali ADM
Le articolazioni territoriali di ADM saranno tenute a consentire l’importazione delle merci unicamente se effettuata da parte di dichiaranti/rappresentanti autorizzati CBAM e vieteranno, fatte salve le citate deroghe, tutte le importazioni effettuate da soggetti non autorizzati. La verifica dei requisiti sarà garantita dagli ordinari sistemi di controllo formale e sostanziale, di cui all’art. 46 del Reg. UE 952/2013, e le discendenti attività saranno gestite, dagli Uffici locali, secondo le procedure già in essere.
Fatte salve eventuali indicazioni procedurali che saranno diramate successivamente, anche in base alle indicazioni che saranno fornite dal MASE, le merci oggetto di importazione non consentita dovranno essere fermate e dovrà immediatamente essere informata l’autorità competente ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni individuate dall’art. 26 del Regolamento. Quest’ultima circostanza non pregiudica eventuali ulteriori sanzioni previste in relazione ad altri inadempimenti di natura prettamente doganale.
Nelle more della definizione di un idoneo sistema di scambio informativo con il più volte menzionato Dicastero, per consentire la tempestiva comunicazione di quanto constatato dalle articolazioni territoriali di ADM all’Autorità Nazionale Competente, gli Uffici UADM trasmetteranno il verbale di constatazione e tutta la documentazione ritenuta utile alla casella mail della Direzione Dogane, per ogni eventuale seguito, informando – per conoscenza – anche la sovraordinata Direzione Territoriale.
Si rammenta l’importanza di tracciare con cura le operazioni ricadenti in ambito CBAM, anche al fine di supportare gli operatori economici nella prima fase di avvio delle misure definitive introdotte dal 1° gennaio 2026, soprattutto in relazione alle autorizzazioni di perfezionamento attivo interessate dalla Regolamentazione CBAM, per le quali si raccomanda agli operatori di prestare la massima cura nella produzione del conto di appuramento, laddove previsto.
4. Disposizioni finali
S’invitano tutti gli operatori economici a porre particolare attenzione al rispetto delle previsioni e all’adempimento degli obblighi previsti in materia CBAM anche in considerazione dell’attività di monitoraggio e sorveglianza costante svolti dai competenti servizi della Commissione europea per contrastare ogni eventuale pratica di elusione (NOTA 11).
Quest’Agenzia si riserva di fornire ulteriori indicazioni all’esito del coordinamento in essere con gli attori coinvolti.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
—
Note:
(1) Indicativamente trattasi di cemento, concimi, energia elettrica, alcune sostanze chimiche nonché ghisa, ferro, acciaio e alluminio.
(2) di cui all’art.1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
(3) Cfr. cod. documento Y136 in tabella 1.
(4) Cfr. cod. documento Y136 in tabella 1.
(5) Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e dei seguenti territori Busingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla, qualora soddisfino le condizioni di cui al p. 6 dell’art. 2 del Reg. CBAM. Cfr. cod. documento Y134 in tabella 1.
(6) Cfr. cod. documento Y137 in tabella 1.
(7) Per merci originarie dell’UE cfr. cod. documento Y237 in tabella 1.
(8) istituito in conformità dell’articolo 14 del Reg. UE 956/2023, le cui modalità di applicazione sono definite dal Regolamento di esecuzione della Commissione n. 3210/2024. Cfr. cod. documento Y135 in tabella 1.
(9) Cfr. cod. documento Y238 in tabella 1. Il codice, salvo successive diverse indicazioni, sarà utilizzabile fino al 27 settembre 2026.
(10) Si sottolinea che tale modalità compilativa modifica e sostituisce quanto indicato al paragrafo dal titolo “certificato CBAM” nell’avviso “INTEROPERABILITÀ CERTEX – RILASCIO 5.1” pubblicato sul portale ADM in data 17/11/2025.
(11) “Per pratiche di elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi di merci, derivante da una pratica, un processo o una lavorazione per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella di eludere, in tutto o in parte, uno degli obblighi previsti dal presente regolamento. Tale pratica, processo o lavorazione può consistere, tra l’altro, nel:
a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell’allegato I, tranne quando la modifica ne altera le caratteristiche essenziali;
b) frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia unica basata sulla massa.
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