Vengono forniti ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, che è una raccolta dei quesiti a cui ha dato risposta in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Tra gli altri chiarimenti forniti, in questo articolo quello che si evidenzia sono quelli forniti in merito al nuovo regime di cassa introdotto dalla legge di bilancio 2017. Il legislatore con la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto importanti novità  riguardo ai contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata.

Regime di cassa 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ha evidenzia che il nuovo articolo 66 del TUIR, come modificato dalla legge 232/2016, applicabile alle imprese minori, con cui è stato introdotto il nuovo regime di cassa che è un metodo di determinazione, in deroga al criterio di competenza, sia del reddito ai fini delle imposte dirette che, di conseguenza, sia anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap, e che il, predetto, criterio di cassa non è applicabile a tutte le operazioni economiche. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ritiene che il criterio di cassa riguarda solo le principali operazioni attive e passive dell’impresa (in sostanza vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi) mentre per le altre operazioni resta ancora applicabile il criterio della competenza.

Per cui le plusvalenze, minusvalenze sopravvenienze attive o passive sono imponibili e/o deducibili per competenza, cosi come continueranno a rilevare per competenza anche le quote di ammortamento, i leasing (compreso il maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Tale precisazione trova fondamento nella stessa norma che ha confermato le regole di determinazione e imputazione temporale, a norma degli articoli 86, 88 e 101 del TUIR, di alcuni componenti positivi e negativi.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha affermato che il max canone di leasing  debba essere dedotto secondo il principio di competenza secondo la disciplina prevista dal comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento.

Altra precisazione fornita dall’Amministrazione finanziaria riguarda l’assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ritenendo che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

Rimanenze e regime di cassa

Altra puntualizzazione, anche se non esaustiva, fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Per cui per l’Agenzia, le rimanenze finali, comprendono sia le rimanenze di cui all’articolo 92 del TUIR, e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che quelle dell’articolo 93 del TUIR, e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell’articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

Passaggio a diverso regime

Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta in caso di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa e viceversa, è previsto che, i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito negli anni successivi.

Per ad esempio un ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016, concorre alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato, ad esempio, nel 2017, non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile.

Registrazioni contabili: regole ed opzioni

L’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla legge 232/2016, statuisce per le imprese minori a partire dal 2017 quali registri contabili saranno obbligate a tenere. Con la circolare in commento, l’Agenzia, puntualizza che, qualora l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, dell’articolo su citato prevede che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In ottica di semplificazione il comma 5 dell’art. 18 Dpr 600/73 consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Per cui in base a tale opzione il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Pertanto, laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento.

Registri contabili

L’Agenzia delle Entrate spiega che l’art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, prevede l’obbligo, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili di annotare cronologicamente in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l’obbligo di annotare le spese sostenute nell’esercizio.
Tuttavia, conclude l’Agenzia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, a condizione però, che vengano rispettati i requisiti necessari per la determinazione del reddito secondo il principio di cassa, ossia:

  • seperata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA;
  • annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi degli altri componenti positivi e negativi di reddito diversi sa ricavi e spese;
  • importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, indicando le relative fatture cui le operazioni si riferiscono.