Il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata 2017 introdotto dalla legge 232/2016 ( c.d. Legge di Stabilità 2017) ha introdotto un nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese che operano con il regime contabile semplificato.
Le novità riguardano commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, società di persone che operano con la partita iva nel regime di contabilità semplificato.
Le nuove regole sul regime di cassa eliminano l’obbligo di applicare il principio di competenza economica alle imprese, che possono seguire il principio di cassa e determinare il reddito come fanno attualmente i professionisti (pago su quello che incasso effettivamente, a prescindere dalla relativa competenza economica). Con il nuovo regime di cassa le imprese potranno pagare le imposte sugli incassi effettivamente ricevuti, evitando quindi di contabilizzare i ricavi per competenza. Si tratta di un intervento invocato da parecchi anni da imprenditori e commercialisti, anche al fine di rendere più equo il meccanismo di tassazione.
Aspetto fondamentale è tenere distinti il criterio di determinazione del reddito e dalla modalità di tenuta della contabilità.
Dal 2017 infatti:
- per gli imprenditori (persone fisiche o società di persone) che adotteranno il regime contabile semplificato, il criterio di determinazione del reddito sarà quello di cassa con, sostanzialmente, due modalità di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti a discrezione del contribuente:
- metodo analitico, consistente nell’indicare quali sono le fatture incassate o pagate nell’anno e quali no (in perfetta analogia con quanto avviene oggi per le contabilità dei professionisti);
- metodo presuntivo consistente nel considerare il giorno di registrazione della fattura come data dell’effettivo incasso o pagamento. Il regime fiscale sarà quello ordinario;
- per le imprese, le società di persone e le società di capitali che adotteranno il regime contabile ordinario, il criterio di determinazione del reddito sarà quello per competenza. Il regime fiscale naturale sarà quello ordinario. Società di persone e ditte individuali potranno opzionalmente applicare il nuovo Regime IRI di cui al nuovo articolo 55-bis del TUIR.
Per il nuovo regime di Cassa è prevista la tenuta di un apposito registro in cui annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Un altro registro, invece, deve essere adibito all’annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.
L”annotazione degli altri componenti positivi e negativi di reddito (quali ad esempio, gli ammortamenti) deve essere eseguita sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di un maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Vi è la possibilità di non tenere i registri cronologici purché le annotazioni relative ad operazioni non soggette ad Iva, siano effettuate, separatamente, nei registri Iva (fatture emesse/corrispettivi e acquisti). Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione, al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.
È infine prevista un’ulteriore semplificazione: previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Non poce sono le problematiche, di tale nuovo regime, ancora da chiarire. Il pomo della discordia è dato dal fatto che il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è obbligatorio e non opzionale. In altre parole, chi non aderisce al nuovo meccanismo può avvalersi solo del regime contabile ordinario. Con il conseguente aumento di adempimenti amministrativi e di costi.
Sempre dal 2017 esordisce l’IRI, l’imposta sul reddito imprenditoriale. La legge di bilancio 2017 consente ai soggetti passivi Irpef l’opzione per la nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri) che graverà, con aliquota pari al 24%, sul reddito trattenuto in azienda.
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