L’Agenzia delle Entrate, anche se quasi alla scadenza per i pagamenti delle imposte da Unico 2013, con la risoluzione n. 47/E del 05 luglio 2013 interviene in merito alla problematica dei “nuovi minimi” che si sono visti erroneamente applicare, da parte delle banche, la ritenuta d’acconto del 4% sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR, possono, per il periodo d’imposta 2012, recuperare tali somme direttamente in Unico PF 2013. L’Agenzia indica il percorso da seguire, che rappresenta l’alternativa all’istanza di rimborso.
L’iter per il recupero delle sopraindicate ritenute può essere suddiviso come segue:
- il primo passaggio consiste nell’indicare il codice “1” nel campo “situazioni particolari” (lo si trova nel frontespizio della dichiarazione, vicino al riquadro “firma della dichiarazione”),
- poi è necessario arrivare al primo modulo del quadro RS e riportare l’ammontare delle ritenute subite, in relazione ai bonifici ricevuti, nella colonna 2 del rigo RS33.
Tale rigo di Unico è normalmente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese, quindi, considerata la diversa funzione che assume in questo caso, non andrà compilata la colonna 1, quella che ospita il codice fiscale del consorzio.
Nell’eventualità in cui il contribuente “minimo” dovesse aver bisogno di riportare anche ricevute cedute da consorzi, potrà utilizzare gli atri moduli del quadro RS. Gli importi, così sistemati, potranno essere scomputati al rigo LM13 (quadro LM), ovvero al rigo RN32, colonna 4 (quadro RN).
Conseguentemente, sono state aggiornate anche le procedure di controllo.
Si ricorda che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820/2011, in attuazione ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011, è stato previsto che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non devono essere soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola, da indicare nella fattura emessa. Ne consegue che la ritenuta a titolo di acconto applicata da Poste o banche di cui trattasi non deve essere applicata per i soggetti che hanno optato per il regime semplificato.
Le ragioni di tale intervento sono da ricercare nell’articolo 25, comma 1, Dl 78/2010, ha introdotto l’obbligo, per banche e Poste italiane spa, di operare una ritenuta d’acconto del 10%, ora ridotta al 4%, sui bonifici effettuati dai contribuenti per saldare spese deducibili o detraibili.
Nel 2011, con l’articolo 27 del Dl 98, il legislatore ha fissato un regime fiscale di vantaggio che si applica ai contribuenti, con determinati requisiti, che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Gli interessati sono, appunto, i “nuovi minimi”. Il principale vantaggio del nuovo regime è rappresentato dal livello di tassazione, particolarmente basso: è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5 per cento. La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e pure per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria.
Per questo motivo il nuovo quadro LM, dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.
Pertanto, considerato qualche ovvio disguido nell’applicazione delle differenti disposizioni, con la risoluzione odierna, l’Agenzia ha trovato il modo di risolvere la problematica direttamente in Unico.
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