MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 27 giugno 2025
Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «TUIR» il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «gruppo» l’insieme costituito da società o da enti tra i quali sussiste un rapporto di controllo e da società o enti sottoposti al controllo del medesimo soggetto;
c) «controllo» il rapporto di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, anche tramite soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
d) «anzianità di partecipazione al gruppo» il periodo di tempo durante il quale un soggetto è considerato appartenente al gruppo;
e) «consolidato» il regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR.
2. Il termine società, contenuto nel presente decreto, ove compatibile, si intende riferito anche agli enti commerciali.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell’art. 177-ter del TUIR, il quale stabilisce che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis, del medesimo TUIR, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Art. 3
Perdite «infragruppo» e perdite «omologate»
1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, qualora le operazioni ivi previste si verifichino tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, non si applicano in relazione:
a) alle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a dette operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali;
b) alle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti a quelli indicati alla lettera a), ma sottoposte, con esito positivo, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui tali perdite si riferiscono, o successivamente, ai limiti e alle condizioni al riporto di cui ai citati articoli del TUIR.
2. Tra le perdite del comma 1, lettera a), non rientrano le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Art. 4
Periodo di conseguimento delle perdite «omologate»
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto le perdite fiscali di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono state sottoposte ai limiti e alle condizioni al riporto previsti dagli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del medesimo TUIR.
Art. 5
Anzianità di partecipazione al gruppo
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3:
a) nel caso di fusione tra due o più società alla società risultante dalla fusione o incorporante è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle possedute dalle società partecipanti alla fusione; nel caso di fusione tra due o più società che non appartengono tutte allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società risultante dalla fusione o incorporante decorre dalla data di efficacia della fusione;
b) nel caso di scissione alla società beneficiaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quella posseduta dalla scissa e quella posseduta dalla stessa beneficiaria; nel caso di scissione in cui la scissa e la beneficiaria non appartengono allo stesso gruppo, l’anzianità di partecipazione al gruppo della società beneficiaria decorre dalla data di efficacia della scissione;
c) in deroga a quanto previsto alla lettera b), se la scissione è avvenuta a favore di una società di nuova costituzione, alla società beneficiaria è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa;
d) nel caso di conferimento di azienda si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c), riferendosi alla società conferitaria le disposizioni riguardanti la società beneficiaria e alla società conferente quelle riguardanti la società scissa.
Art. 6
Disposizioni comuni sul riporto delle perdite
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, l’importo delle perdite fiscali che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite fiscali diverse da quelle di cui all’art. 3.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto si considerano prioritariamente utilizzate le perdite fiscali conseguite nel periodo d’imposta meno recente. La disposizione del primo periodo non si applica alle perdite fiscali di cui all’art. 84, comma 2, del TUIR.
3. Ai fini del limite del patrimonio netto di cui all’art. 172, comma 7, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, nel caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento che coinvolgono più società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, si considera effettuata prima l’operazione tra i soggetti con anzianità di partecipazione al gruppo meno recente e poi, successivamente, le operazioni tra soggetti con anzianità progressivamente più recente.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, senza alcun ordine di priorità, anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, comma 5, del TUIR, nonchè all’eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 7
Coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale
1. Alle perdite fiscali di cui all’art. 3, che, a seguito delle operazioni indicate agli articoli 84, commi 3, 3-bis e 3-ter, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, 176, comma 5-bis, del TUIR, residuano in capo ai soggetti partecipanti al consolidato, resta ferma l’applicazione dell’art. 118, comma 2, del TUIR.
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’art. 122 del TUIR, attribuite alle società partecipanti al consolidato ai sensi degli articoli 124, commi 4 e 5, e 125, comma 2, del medesimo TUIR, non rientrano tra le perdite di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. In presenza di perdite fiscali conseguite a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e di perdite fiscali conseguite in periodi d’imposta antecedenti, i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10 e 176, comma 5-bis, del TUIR, nonchè gli utilizzi in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 2, del medesimo TUIR, operano, rispettivamente, secondo i criteri di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche con riguardo agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, comma 5, del TUIR, nonchè all’eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.