AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 dicembre 2021, n. 872
Regime di affrancamento dell’avviamento e degli altri asset immateriali risultanti dal bilancio consolidato e ricompresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo (decreto-legge n. 185 del 2008, articolo 15, comma 10 ter)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante (I) intende conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 15, comma 10- ter, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e delle relative disposizioni attuative dettate dal provvedimento direttoriale del 6 giugno 2014, prot. n. 2014/77035, in ordine alla possibilità di optare per il regime di imposta sostitutiva previsto dalle richiamate disposizioni con riferimento alla operazione, di seguito descritta nel dettaglio, di scambio di partecipazioni mediante conferimento posto in essere dai soci persone fisiche della C S.r.l. nella I per la rivalutazione, da parte della I, di beni relativi alla controllata indiretta A S.r.l. e iscrivibili nel consolidato di gruppo redatto dalla stessa I. La I è nata nel 2018 dalla fusione tra la … S.p.A. e la … S.p.A. ed è a capo di un gruppo composto da n società.
Una delle consociate, controllate al 100 per cento, è la N S.r.l., che accentra le attività di servicing dei crediti deteriorati acquisiti da I.
La A S.r.l. è una società fondata nel 2011 e specializzata nella gestione e commercializzazione di beni mobili ed immobili provenienti da procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, leasing e vendite private, attraverso la propria rete di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. Detta società a sua volta controlla al 100 per cento le seguenti società: M S.r.l. (società che opera come software house di A) e O S.r.l. (società di mediazione nel campo delle compravendite, delle locazioni e delle certificazioni di valore di immobili ed aziende per conto terzi).
La A era partecipata da sette soci persone fisiche. L’istante ha acquisito il controllo totalitario di A nel corso del 2020 in più fasi successive:
– sulla base di accordi precedentemente intercorsi, 6 dei 7 soci di A (da ora i “Soci ITA”) hanno conferito il 30 per cento del capitale sociale di A in una società di nuova costituzione denominata C;
– in data 9 gennaio 2020, i Soci ITA e l’altro socio, …, hanno ceduto a N il residuo 70 per cento del capitale sociale di A, per nominali euro 7.000 ed un prezzo definitivo pari ad euro 11.894.889,72 dando luogo all’acquisto della prima trance di A da parte di I;
– in data 5 marzo 2020, A ha deliberato un aumento di capitale sociale di euro 2 milioni di euro a favore dei nuovi soci, quindi, sottoscritto per il 70 per cento dal socio N e per il restante 30 per cento dal socio C;
– in data 5 marzo 2020, il consiglio di amministrazione di I ha approvato l’acquisizione indiretta della residua partecipazione in A mediante un aumento del capitale sociale riservato ai Soci ITA da liberare con il conferimento del 100 per cento della partecipazione in C (società a sua volta titolare del 30 per cento di A). In questo modo si è perfezionato l’acquisto della seconda trance di azioni A da parte di I. L’atto di conferimento è stato stipulato in data 27 maggio 2020. I Soci ITA hanno sottoscritto n. 771.656 azioni ordinarie di nuova emissione di I aventi prezzo unitario di euro 10,0037, corrispondenti a un valore convenuto tra le parti in euro 7.719.415,44, rappresentativo del fair value della partecipazione in C;
– infine, in data 13 gennaio 2021, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in N delle società C, A e M. La fusione è divenuta efficace a partire dal 1° febbraio 2021 ed è finalizzata alla completa integrazione dell’attività di N con quella di A e della società controllata M.
Si riportano di seguito alcuni riflessi contabili dell’acquisizione di A nel bilancio consolidato e nel bilancio separato di I così come descritti dall’istante. Quest’ultimo rappresenta che la operazione descritta, con cui I ha acquisito il controllo delle attività aziendali di A e delle sue controllate, attraverso la N e successivamente la C, nella prospettiva dei principi contabili internazionali, è un’aggregazione aziendale.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato, la contabilizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale, in base al principio contabile IFRS 3, si basa sul “metodo dell’acquisto” ( purchase method), il quale prevede, in estrema sintesi, l’allocazione del costo dell’acquisizione, da parte della società acquirente (che non necessariamente coincide con l’acquirente in senso giuridico), alle attività e passività acquisite (c.d. purchase price allocation o “PPA”) e, per l’eccedenza, ad avviamento.
In caso di interessenze di terzi nel capitale della società acquisita (come è nel caso in analisi) la stima del valore di avviamento può avvenire sulla base di due metodi alternativi: – il metodo dell'”avviamento parziale”, il quale prevede la rilevazione di una quota di avviamento espressiva della sola interessenza acquisita dal socio di maggioranza (nel caso di specie il 70 per cento); – il metodo dell'”avviamento pieno”, il quale prevede la rilevazione dell’intero avviamento riferito all'”azienda” acquisita, considerando nel “costo dell’acquisizione” tanto il prezzo effettivamente pagato dall’acquirente, quanto il prezzo ipoteticamente pagato dalle minoranze.
La società istante ha optato per la rilevazione dell’avviamento di A nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo istante secondo il metodo dell’avviamento pieno.
Per la rilevazione dell’acquisizione di A nel bilancio consolidato di I, la società dichiara di aver proceduto attraverso le seguenti fasi:
(a) Identificazione del corrispettivo per l’acquisizione : tale valore è dato dal prezzo pagato da N per l’acquisto del 70 per cento di A (euro 11.894.889,72) e dal fair value attribuito al residuo 30 per cento.
Il fair value attribuito al residuo 30 per cento è stato stimato in euro 7.719.415,44.
(b) Riconoscimento e misurazione delle attività e passività acquisite : una volta definito il costo di acquisizione, si è proceduto ad allocarlo al patrimonio netto oggetto di acquisizione, rivalutato per tenere conto del fair value delle attività e passività acquisite. Per determinare il fair value è stata recepita una situazione patrimoniale consolidata del (sub)gruppo facente capo ad A alla data di acquisizione, i cui saldi contabili sono stati modificati per tenere conto dell’adeguamento al fair value, alla data di acquisizione, delle attività e passività (euro 2.982 migliaia). Tale valore è stato incrementato dell’importo della quota dell’aumento di capitale effettuato da C poiché già ricompreso nel valore della partecipazione convenuto con i venditori (euro 600 migliaia). Sulla base del modello di business di A, sono state inoltre identificate attività immateriali riferite a contratti in essere, beni già acquisiti in gestione (” backlog “) e software, non presenti nella situazione contabile di A ante-aggregazione (gli “Intangibili Identificati”), per un valore di complessivi euro 2 milioni;
(c) Determinazione dell’avviamento : la differenza tra il corrispettivo complessivamente pattuito per l’acquisizione, come determinato ai sensi della lettera a) che precede, e il patrimonio netto del sub-gruppo facente capo ad A, per la quota non allocata agli Intangibili Identificati, è stata allocata ad avviamento, per un valore pari a euro 14.581 migliaia.
Si riporta di seguito il dettaglio della PPA in migliaia di euro (cfr. bilancio consolidato al 31/12/2020 di I):
A) Prezzo per il 70% di A: 11.895
B) Fair Value attribuito al residuo 30% di A: 7.719
C)=A+B) Corrispettivo dell’acquisizione: 19.614
D) Patrimonio netto sub-consolidato di A: 2.982
E) Aumento di capitale A quota venditori: 600
F)=D+E) Totale patrimonio netto: 3.582
G)=C-F) Differenza da allocare: 16.032
H) Intangibili identificati: 2.013
I) Fiscalità differita sugli intangibili Identificati: 562
L=G-H+I) Avviamento: 14.581.
Con documentazione integrativa n. prot. … del 28 luglio 2021, l’istante ha precisato che “L’avviamento e gli intangibili specifici non iscritti nel bilancio di esercizio di A S.r.l. identificati nell’ambito del processo di allocazione del prezzo dell’acquisizione e rilevati nel bilancio consolidato di I (“Intangibili Identificati”), sono stati iscritti per la prima volta nel bilancio intermedio consolidato di I al 31 marzo 2020. Più precisamente, l’emersione dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati può essere collocata temporalmente nel momento di acquisizione della partecipazione corrispondente al 70 per cento del capitale sociale di ITA, ossia il 9 gennaio 2020″ e che “Rispetto alla “provvisorietà” della PPA nel resoconto consolidato intermedio al 31 marzo 2020, si precisa che l’IFRS 3 consente che l’allocazione definitiva del costo di acquisizione possa essere completata entro un lasso di tempo ragionevole per ottenere le informazioni necessarie a identificare e valutare il complesso aziendale acquisito. A tal riguardo si segnala che l’allocazione definitiva del costo dell’acquisizione è avvenuta nel bilancio consolidato di I al 31 dicembre 2020, confermando le valutazioni provvisoriamente effettuate nel resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2020 (oltre che nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020)”.
Per quanto riguarda il bilancio separato di I , l’istante rappresenta che la partecipazione di C è stata rilevata in misura pari al valore di conferimento (euro 7.719.415,44) che coincide con il fair value del 30 per cento di A stimato ai fini della PPA nel bilancio consolidato. Viene precisato anche che, al 31 dicembre 2020, il valore della partecipazione è incrementato di euro 71 migliaia rispetto alla rilevazione iniziale e pari a euro 7,790 milioni, per effetto dell’assegnazione di azioni I ai dipendenti di A post-acquisizione.
Tutto ciò rappresentato, con riferimento alla quota parte dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati, iscritti nel proprio bilancio consolidato, riferiti alla partecipazione pari al 30 per cento del capitale sociale di A detenuta per il tramite di C, come anticipato, l’istante chiede un parere in ordine alla possibilità di avvalersi del regime della imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, comma 10- ter, del DL 185/2008.
Più nel dettaglio, l’istante chiede di chiarire le seguenti questioni:
1) se il riferimento, contenuto nell’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e) del citato Provvedimento, ad operazioni “straordinarie o traslative” quali “operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR” e “scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR” sia finalizzata a identificare in modo oggettivo gli schemi negoziali considerati idonei sul piano giuridico a condurre alla rilevazione nel bilancio individuale di una “partecipazione di controllo”, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per l’accesso a particolari regimi di determinazione dell’imponibile fiscale, quale il regime di neutralità indotta di cui agli articoli 175 e 177 del TUIR;
2) se l’iscrizione nel bilancio consolidato di una voce a titolo di avviamento possa essere precedente e non consequenziale ad un’operazione straordinaria o traslativa, quale il conferimento di C in I, che ha consentito di “incrementare” la quota di controllo già posseduta; al riguardo l’istante riporta di aver iscritto nel proprio bilancio consolidato, riferibile all’esercizio in cui l’operazione “straordinaria o traslativa” ha avuto efficacia giuridica, voci a titolo di avviamento e altre attività immateriali. Tuttavia, per effetto della contabilizzazione della PPA con il metodo full goodwill, la contabilizzazione della quota di Avviamento e Intangibili Identificati (riferita al 30 per cento di A) avvenuta nel bilancio consolidato provvisorio di I, è stata antecedente all’acquisizione della quota residua detenuta dai Soci ITA;
3) se l’ambito soggettivo del regime di affrancamento delineato nell’articolo 2, comma 2, del Provvedimento, nella parte in cui prevede che “l’imposta sostitutiva si applica ai soggetti … che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione … traslativa”, includa operazioni acquisitive come quella rappresentata nella presente istanza, in cui la partecipazione di controllo di A (cui si riferiscono l’Avviamento e gli Intangibili Identificati iscritti nel bilancio consolidato) viene ad essere detenuta indirettamente per effetto del conferimento delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di C, holding di partecipazioni che detiene quale unico asset la partecipazione di A.
L’istante, al riguardo, segnala che anche N intende esercitare la medesima opzione di cui all’articolo 15, comma 10- ter, del DL 185/2008, con riferimento alla quota dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati iscritta nel bilancio consolidato di I per la sola quota relativa alla partecipazione del 70 per cento di A acquisita direttamente da N e iscritta nel proprio bilancio separato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene sussistano i requisiti che legittimano l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento della quota parte dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati, iscritti nel proprio bilancio consolidato, riferiti alla partecipazione del 30 per cento del capitale sociale di A, interamente detenuta per il tramite di C.
In merito al primo quesito, infatti, I è conferitaria di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ed avrebbe, pertanto, posto in essere una delle operazioni “straordinarie o traslative” che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina dell’affrancamento indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera e) del Provvedimento. L’istante non ritiene sotto questo profilo rilevante la verifica delle condizioni previste per l’applicazione in capo ai conferenti del particolare regime di neutralità “indotta” di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Sarebbe infatti illogico, secondo l’istante, far dipendere l’esercizio dell’opzione di affrancamento dal trattamento dell’operazione ai fini delle imposte sui redditi l’esercizio. L’elencazione contenuta nell’art. 2, comma 2, del Provvedimento sarebbe esclusivamente finalizzata ad individuare, da un punto di vista eminentemente civilistico, le figure negoziali interessate dal regime di affrancamento, senza che rilevi l’integrazione dei presupposti per beneficiare di particolari regimi di determinazione del reddito associati alle singole operazioni in capo ai soggetti che le pongono in essere.
In merito al secondo quesito, l’istante ritiene che, il fatto che la contabilizzazione della quota di Avviamento e Intangibili Identificati (riferita al 30 per cento di A) avvenuta nel bilancio consolidato provvisorio di I, sia antecedente all’acquisizione della quota residua detenuta dai Soci ITA, per effetto della contabilizzazione della PPA con il metodo full goodwill, non possa compromettere l’esercizio dell’affrancamento.
Poiché i principi contabili consentono la rilevazione integrale dell’avviamento anche in presenza di investitori di minoranza, si dovrebbe ritenere che nei casi di “incremento del controllo” nel medesimo periodo d’imposta in cui è stata consolidata la partecipazione, mediante una delle operazioni qualificate ai fini dell’affrancamento, l’avviamento nel consolidato possa anche essere preesistente. Il metodo di contabilizzazione dell’avviamento in base all’IFRS 3 dovrebbe pertanto essere ritenuto irrilevante per questi fini.
In merito al terzo quesito, come si è descritto, per effetto del conferimento di C in I, quest’ultima ha incrementato il controllo in A per il tramite di un soggetto partecipato. Al riguardo, l’istante sostiene che secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera c), del Provvedimento, in tale fattispecie, il soggetto che incrementa il controllo è legittimato ad esercitare l’opzione per l’affrancamento. L’istante afferma che quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera c), del Provvedimento si pone in un rapporto di specialità rispetto al dato normativo dell’articolo 2, comma 2, ove viene previsto che il soggetto legittimato all’esercizio dell’opzione è solo colui che iscrive nel proprio bilancio individuale la partecipazione di controllo cui si riferiscono i maggiori valori di avviamento e altre attività immateriali. L’istante ritiene anche che tale interpretazione sia coerente con la ratio del regime di affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, come esplicitata nella relazione al decretolegge n. 98 del 2011, che ha introdotto nel corpo dell’articolo 15 del DL 185/2008 i commi 10- bis e 10- ter.
Del resto, afferma l’istante, nel caso di fusione tra I e C sarebbe stata incontrovertibile la possibilità di esercitare l’opzione ai sensi dell’articolo 15, comma 10- bis, del D.L. 185/2008 sui valori di Avviamento e Intangibili Identificati riferiti al 30% di A, e, perciò, non vi sarebbero argomenti che giustifichino sul piano razionale l’esclusione di tale possibilità nel caso in esame.
Conclusivamente, in ragione di quanto esposto, l’istante ritiene che I possa esercitare l’opzione per l’affrancamento della quota di Avviamento e Intangibili Identificati riferita al 30 per cento di A ed iscritta nel proprio bilancio consolidato, applicando l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP su una base imponibile rappresentata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) del Provvedimento, dal minore tra:
(i) la differenza tra il valore contabile della partecipazione in C iscritta nel bilancio individuale (in quanto espressiva tanto a livello qualitativo che quantitativo del 30 per cento di A) e il valore della partecipazione di A risultante dalla situazione contabile di conferimento (cfr., relazione di stima del fair value di C, pag. 10 sub All. n. 8);
(ii) il corrispondente valore di Avviamento e Intangibili Identificati, in proporzione al 30 per cento oggetto di acquisizione nell’ambito del conferimento di C in I, iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 di I.Infine, riguardo all’inciso che anche la N intende esercitare la medesima opzione di cui all’articolo 15, comma 10- ter, del DL 185/2008, con riferimento alla quota dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati iscritta nel bilancio consolidato di I per la sola quota relativa alla partecipazione del 70 per cento di A acquisita direttamente da N e iscritta nel proprio bilancio separato, l’istante ritiene che la possibilità di esercizio contestuale dell’opzione sia consentita dalla previsione dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del Provvedimento e che i valori per i quali si intende esercitare l’opzione siano coerenti con la previsione dell’articolo 3, comma 5, lettera d) del medesimo Provvedimento a norma del quale, nelle ipotesi di esercizio contestuale dell’opzione, “ciascun soggetto facente parte del gruppo può affrancare una quota di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali pari, al massimo, al maggior valore della partecipazione direttamente detenuta”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’istante richiede dei chiarimenti in merito al regime di affrancamento dell’avviamento e degli altri asset immateriali risultanti dal bilancio consolidato e ricompresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo.
Come noto, l’articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 185 del 2008 disciplina il regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie. Con l’inserimento dei commi 10- bis e 10- ter ad opera dell’articolo 23, comma 12, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) sono state disciplinate due ulteriori ipotesi nelle quali viene consentito l’esercizio dell’opzione, dietro versamento dell’imposta sostitutiva, poi portate a regime ad opera dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, l’articolo 10- ter sopra richiamato, stabilisce che “le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia”.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014 n. prot. 77035/2014 (d’ora in avanti anche “Provvedimento”) contiene la disciplina di attuazione del regime dell’imposta sostitutiva; con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata rilevano le seguenti previsioni:
A) L’articolo 2, comma 2, secondo il quale “Il regime dell’imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa”; la stessa disposizione elenca, successivamente, le operazioni cd. straordinarie che fungono da presupposto per l’applicazione della normativa. Tra i soggetti destinatari delle previsioni in esame sono ricompresi anche:
– i “conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR (lettera d)”;
– i “conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR (lettera e)”;
– i “conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo (lettera k)”;
– i “conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo (lettera l).”.
B) L’articolo 2, comma 3, secondo cui “I soggetti di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato , riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica , a seguito di una delle ipotesi di cui al comma precedente, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali”.
C) Il medesimo articolo 2, comma 4, secondo cui “b) in presenza di più soggetti rientranti in una delle ipotesi di cui al comma 2, appartenenti ad un unico gruppo, ciascuno di essi può esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, ancorché il bilancio consolidato venga redatto esclusivamente dalla capogruppo”; “c) il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi nel corso del medesimo periodo d’imposta o abbia incrementato il controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva. Il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi, anche per il tramite di un soggetto partecipato, la partecipazione di controllo nell’arco di tempo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva. Il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi il controllo nel corso di più periodi d’imposta, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva solo con riferimento alla quota di partecipazione acquisita nel periodo di imposta nel corso del quale si è perfezionato il controllo”.
D) L’articolo 3, comma 2, in merito alla determinazione della base imponibile che recita “Per le ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell’articolo 2 la base imponibile è costituita dal minore fra: a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell’operazione; b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati”.
E) L’articolo 3, comma 5, infine, secondo cui “d) nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2, ciascun soggetto facente parte del gruppo può affrancare una quota di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali pari, al massimo, al maggior valore della partecipazione direttamente detenuta”.
Al riguardo, nella relazione illustrativa al citato decreto legge n. 98 del 2011 si legge che “la norma è volta a rimuovere una disparità di trattamento tra imprese, fondata esclusivamente sulla struttura dell’attività della società oggetto dell’operazione straordinaria” in quanto in caso di operazioni straordinarie che coinvolgono partecipazioni di controllo l’avviamento e le altre attività immateriali riferibili alla partecipata non sono allocati autonomamente nel bilancio individuale dell’impresa acquirente.
La ratio di questo regime, come emerge dal riportato passaggio della relazione illustrativa, è quindi quella di non discriminare le imprese che abbiano realizzato acquisizioni di compendi aziendali in modo indiretto, ossia attraverso l’acquisto o il conferimento delle partecipazioni, rispetto a quelle che abbiano posto in essere operazioni di aggregazione aziendale (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni), tenuto conto che, secondo il regime ordinario, solo queste ultime avrebbero potuto beneficiare dell’affrancamento dell’avviamento e degli altri asset immateriali, in quanto iscritti autonomamente in bilancio.
Tutto ciò premesso, in merito al primo quesito, sotto il profilo oggettivo, il Provvedimento chiarisce che rilevano astrattamente tutte le fattispecie che possono condurre all’iscrizione, nel bilancio di esercizio redatto in base all’art. 2423 c.c. e ss. o in base ai principi contabili internazionali, di una partecipazione di controllo. Quindi, considerata la ratio della norma, le operazioni di cui tener conto ai fini dell’esercizio dell’opzione sono non soltanto quelle desumibili dalla lettera del decreto-legge n. 98 del 2011 (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda, cessioni di azienda o di partecipazioni), ma anche altre operazioni che, per loro natura, possono condurre ad analogo risultato, come gli scambi di partecipazioni e i conferimenti di partecipazioni di controllo anche nel caso in cui, come affermato dall’istante, non si realizzino tutte le condizioni di applicazione del regime di realizzo controllato.
In merito al secondo quesito, è necessario osservare che, sotto il profilo soggettivo, presupposto per fruire dell’affrancamento è che la società abbia iscritto nel proprio bilancio individuale le partecipazioni di controllo, per effetto di una delle varie operazioni traslative o acquisitive, e che faccia parte di un gruppo che, a seguito di tale iscrizione, abbia rilevato nel bilancio consolidato dell’esercizio in corso una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa o altra attività. Occorre quindi che il soggetto titolare della partecipazione di controllo, oltre a redigere il proprio bilancio ai sensi dell’articolo 2423 e ss. del c.c. o in base ai principi contabili internazionali, sia anche oggetto di consolidamento nel bilancio redatto ai sensi del D.L. n. 127 del 1991 o in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (cfr. art. 1 del Provvedimento).
Sotto questo profilo, in risposta al secondo quesito posto dall’istante, a nulla rileva il fatto che l’avviamento o le altre attività siano state potenzialmente iscrivibili, nell’ambito dello stesso esercizio, precedentemente al verificarsi della operazione straordinaria che ne legittima l’iscrizione nel bilancio consolidato definitivo riferibile al medesimo esercizio.
Al riguardo lo stesso Provvedimento, all’articolo 1, precisa che per bilancio consolidato deve intendersi quello annuale e non un documento intermedio e cioè “il documento di cui agli articoli 25 e seguenti del Capo III, rubricato “Bilancio consolidato”, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ovvero il corrispondente documento previsto dalle normative degli Stati membri dell’Unione Europea di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati ovvero il corrispondente documento previsto dai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, conforme agli schemi di bilancio previsti dalle singole autorità di vigilanza”.
In merito al terzo quesito, concernente la possibilità di detenere indirettamente la partecipazione di controllo, le norme del Provvedimento sopra riportate sono esplicite nel sostenere la possibilità che il controllo possa essere anche indiretto ed in particolare, come sopra già riportato, l’articolo 2, comma 4, lett. c) dispone che ” il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi nel corso del medesimo periodo d’imposta o abbia incrementato il controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva”, così come ” Il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi, anche per il tramite di un soggetto partecipato, la partecipazione di controllo nell’arco di tempo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta (…) e la fine del periodo d’imposta (…) può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva (…)”.
Infine, nulla osta in merito alla segnalazione della possibilità che anche N intenda esercitare la medesima opzione di cui all’articolo 15, comma 10- ter, del DL 185/2008, con riferimento alla quota dell’Avviamento e degli Intangibili Identificati iscritta nel bilancio consolidato di I per la sola quota relativa alla partecipazione del 70 per cento di A acquisita direttamente da N e iscritta nel proprio bilancio separato. Al riguardo, infatti, si segnala che il Provvedimento indica cosa accade quando il requisito del controllo sia ripartito tra più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Nell’ipotesi qui rappresentata – in cui la capogruppo detiene una partecipazione di controllo in una società in via indiretta, ossia, in base alla sommatoria delle partecipazioni detenute per il tramite di varie società “figlie”- sulla base delle previsioni del Provvedimento ciascun soggetto della catena societaria che assicura il controllo può avvalersi della disciplina dell’affrancamento, fino a concorrenza del maggior valore della partecipazione direttamente detenuta.
In questo caso, cioè, sono legittimate ad esercitare l’opzione le singole società “figlie” che ponendo in essere una delle operazioni rilevanti (che nel caso della N è indicata alla lettera f) cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo) abbiano consentito alla capogruppo di conseguire il controllo indiretto della partecipata ovvero di incrementarlo, anche se ciascuna di esse, singolarmente considerata possa non possedere una partecipazione di controllo.
Come detto, invece, nel caso della C si è in presenza dell’incremento del controllo e il provvedimento attuativo, all’art. 2, comma 4, lett. c), menziona la fattispecie in cui “anche per il tramite di un soggetto partecipato” sia stato “acquisito in più fasi o incrementato il controllo”.
Il riferimento, oltre che all’acquisizione, anche all’incremento del controllo induce a ritenere che l’opzione possa essere esercitata negli stessi termini anche qualora una società del gruppo sia già titolare di una partecipazione di controllo e altra società del medesimo gruppo sia divenuta titolare di un’ulteriore quota di partecipazione nella medesima società già controllata. In quest’ottica, entrambi i soggetti possono accedere all’affrancamento in quanto la seconda acquisizione, pur non avendo determinato l’acquisizione del controllo, ha comunque incrementato il controllo da parte del gruppo societario di appartenenza.
Infine, con riferimento alla successiva operazione di fusione si fa presente che, al fine di evitare duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di “cumulo” di opzioni per i regimi di riallineamento e, perciò, il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dispone la preclusione della possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articoli 172, comma 10- bis, 173, comma 15- bis, e 176, comma 2- ter, del TUIR, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 2008 e viceversa. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concretezza. Inoltre, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori riportati dalla società nell’istanza né la liceità, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000, delle operazioni societarie precedentemente illustrate.