MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 27 giugno 2025
Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) «IRAP»: l’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) «affrancamento»: esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi per il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 sull’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sulla base delle condizioni e nei limiti del presente decreto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il quale dispone che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere oggetto di affrancamento, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento.
2. Possono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:
a) i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d’imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell’impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;
b) i fondi o le altre riserve in sospensione d’imposta, ad eccezione di quelle generate in applicazione delle deduzioni extracontabili di cui all’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L’affrancamento può avere ad oggetto singolarmente alcuni dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui al comma 2, ovvero, un importo parziale di uno o più di essi.
4. Per i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione, possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui al comma 2 rilevati nel rendiconto economico e patrimoniale, di cui all’art. 152 del TUIR, anche se imputati al fondo di dotazione.
5. L’affrancamento può essere effettuato dai soggetti che, in qualità di partecipati, hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.
6. Non possono, in ogni caso, essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui al comma 2 la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.
Art. 3
Determinazione degli importi che possono essere oggetto di affrancamento
1. Possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
2. Non sono oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, la cui distribuzione ai soci è adottata con una delibera avente data anteriore a quella di inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dal momento in cui avviene tale distribuzione.
3. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, oggetto di affrancamento, non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente al momento della loro distribuzione; in tal caso, non spetta il credito d’imposta eventualmente previsto dalle singole disposizioni a seguito delle quali gli stessi sono stati iscritti.
Art. 4
Perfezionamento dell’affrancamento e liquidazione dell’imposta sostitutiva
1. L’opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi di cui all’art. 2, comma 2, oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva.
2. L’imposta sostitutiva è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le successive rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi, senza il pagamento di interessi.
Art. 5
Disposizioni per i soggetti Irpef
1. Le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e quelle a queste equiparate, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, in contabilità ordinaria, possono affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2. L’importo oggetto di affrancamento, il cui onere è a carico del soggetto che esercita l’opzione, nel caso di società si considera imputato per trasparenza ai soci.
2. Per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che transitano alla contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, possono essere oggetto di affrancamento, nella misura in cui soddisfano i requisiti di cui all’art. 3, comma 1.
3. Gli effetti di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 1 si determinano anche in relazione ai soci delle società che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.
Art. 6
Affrancamento in presenza di trasformazione di imprese commerciali
1. In caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al titolo II del TUIR in società non soggetta a tale imposta, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, iscritti in bilancio, possono essere oggetto di affrancamento da parte della società trasformata.
2. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta di cui al titolo II del TUIR, in contabilità ordinaria, in una società soggetta a tale imposta, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, iscritti in bilancio, possono essere oggetto di affrancamento da parte della società trasformata.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi di cui all’art. 2, comma 2, si considerano formati nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione per l’affrancamento nella dichiarazione dei redditi.
Art. 7
Norme procedurali
1. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.