AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 novembre 2019, n. 498
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 -Expo 2015 – regime di non imponibilità Iva – decorrenza diritto al rimborso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società [Alfa] spa (di seguito istante) ha fatto presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce di aver sottoscritto il […] 2014 con “[Beta] ” (di seguito[Beta]) un contratto di appalto per scavo e fondazione del padiglione[…] per Expo Milano 2015.
Considerato che la cliente, non identificata ai fini IVA in Italia, non aveva rilasciato alcuna dichiarazione utile a ritenere che potesse beneficiare del regime di non imponibilità IVA sugli acquisti, l’istante ha fatturato i lavori con IVA.
Successivamente, [Beta], essendo verosimilmente venuta a conoscenza dell’accordo con il Bureau International des Expositions (BIE) e della possibilità di beneficiare della non imponibilità IVA per i “Partecipanti ufficiali”, ha chiesto la restituzione dell’IVA addebitatale in via rivalsa, presentando in data […] 2017, quale titolo giustificativo, la traduzione giurata presso il Tribunale ordinario di […] – Ufficio
asseverazioni perizie e traduzioni – del decreto governativo dal quale risulta che la stessa, interamente di proprietà statale, era “dirigente” ed “esecutore del progetto” perla realizzazione del padiglione […] su mandato del Governo […] .
Tanto premesso, l’istante, confermata la possibilità per [Beta] di beneficiare della non imponibilità IVA sugli acquisti effettuati per la realizzazione del padiglione per Expo 2015, chiede se, a sua volta, ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), abbia diritto al rimborso dell’IVA originariamente applicata a titolo di rivalsa e versata all’Erario. In particolare, chiede se tale diritto possa intendersi maturato dalla trasmissione, da parte di [Beta], della traduzione giurata del decreto governativo,avvenuta il […] 2017.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che [Beta], pur non essendo esplicitamente indicata,nella documentazione fornita, quale “Commissario Generale di sezione”, sia comunque la struttura di cui si è avvalso il Governo […] per realizzare e gestire la propria partecipazione ad Expo Milano 2015, poiché con apposito decreto governativo le sono stati attribuiti i compiti di “conduzione e svolgimento della realizzazione del padiglione […] ” per la partecipazione all’esposizione universale.
Pertanto, una volta restituita a [Beta] l’imposta erroneamente addebitatale in rivalsa, l’istante ritiene di poter presentare domanda di restituzione dell’IVA ex articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, entro il […] 2019, individuando qual presupposto costitutivo del diritto al rimborso la ricezione della traduzione giurata del decreto governativo […] (avvenuta il […] 2017).
Parere dell’agenzia delle entrate
Con la risposta ad interpello n. 115, pubblicata il 18 dicembre 2018, è stato chiarito che laddove i fornitori abbiano “erroneamente” addebitato l’IVA al proprio cliente, non essendo a conoscenza della possibilità per il medesimo cliente di beneficiare di un regime di non imponibilità, gli stessi “possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione,emettendo una nota di credito a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972). In tal modo la società può essere ristorata dell’imposta ad essa erroneamente addebitata e i fornitori possono recuperare tale importo attraverso il meccanismo della detrazione.”.
E’ stato inoltre confermato che il cliente ha sempre la possibilità di “agire in sede giudiziale nei confronti dei fornitori per la ripetizione di indebito (ex articolo 2033 del codice civile), entro il termine decennale di cui all’articolo 2946 del medesimo codice,mentre i fornitori possono presentare domanda di restituzione del tributo indebitamente applicato ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del1972”.
Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 30-ter del decreto IVA stabilisce che “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Ciò detto, nel caso così come prospettato dall’istante, l’atto che legittima [Beta] a beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA è il decreto governativo n. “[…] “, emanato dallo Stato […] il […] 2014, con il quale sono stati assegnati alla [Beta] “i compiti relativi alla conduzione e svolgimento della realizzazione del padiglione […] per Expo Milano 2015”, per il periodo “[…] 2014-[…] 2015”. Da tale atto consegue, dunque, la possibilità per l’istante di emettere le fatture in regime di non imponibilità.
Pertanto nel presupposto che l’istante abbia emesso le fatture “errate” in data successiva al […] 2014 (data di emanazione del decreto governativo), le medesime potevano essere corrette mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26,comma 3, del decreto IVA, entro il termine di un anno dalla data di emissione; in alternativa l’istante avrebbe potuto chiedere la restituzione dell’IVA addebitata ed erroneamente versata entro “il termine di due anni dalla data del versamento”.
Non è dunque rilevante, ai fini della soluzione del quesito, la data in cui la traduzione giurata è stata eseguita ovvero quando la medesima è stata consegnata all’istante. Ciò che rileva è il provvedimento governativo con cui è stato riconosciuto a [Beta] il ruolo di “dirigente” ed “esecutore del progetto”.
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