I comma 1003 e 1004 dell’articolo 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno abrogato il comma 1 dell’articolo 47 del TUIR e modificato l’articolo 27 del DPR 600/73 modificando la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, prevedendo un trattamento fiscale uniforme sia delle partecipazioni ‘qualificate’ che di quelle ‘non qualificate’ prevedendo per entrambe le fattispecie una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi (che prevede l’applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta), pertanto, troverà applicazione a partire dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018.
Si rammenta che il regime previgente alle modifiche introdotte dalla legge 205/2017 prevedeva per i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, considerate partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura di seguito riportate:
- del 40%, per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017
- del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 fino all’esercizio in corso al 31.12.2016
- del 58,14% per gli utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Le partecipazioni sono considerate ‘qualificate’ qualora superano uno dei sottoindicati limiti, inerenti alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:
- Per le S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto: le partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
- S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (esempio S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria od al 25% del capitale sociale o del patrimonio;
- Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale.
Nei casi i) ed ii) è sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti perché la partecipazione sia considerata qualificata.
Le nuove regole per la tassazione dei dividendi distribuiti e relativi agli utili conseguiti a partire dal 2018 e posti in distribuzione a partire dal 2019 sono le seguenti:
a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14%. Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.
c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% .
Nella Tabella viene indicato il trattamento imponibile dei dividendi distribuiti da società IRES in base al periodo di formazione degli utili:
fino all’esercizio 2007(Ires 33%) | Esercizi 2008-2016(Ires 27,5%) | per l’esercizio 2017(Ires 24%) | a partire dall’esercizio 2018(Ires 24%) | |
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni qualificate) | Dividendi imponibili per il 40% | Dividendi imponibili per il 49,72% | Dividendi imponibili per il 58,14% | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% |
Persone fisiche non imprenditori (partecipazioni non qualificate) | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,5% | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26%successivo | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% | Dividendi assoggettati a ritenuta d’imposta del 26% |
Imprese individuali e Società di persone | Dividendi imponibili per il 40% | Dividendi imponibili per il 49,72% | Dividendi imponibili per il 58,14% | Dividendi imponibili per il 58,14% |
Società di capitali e soggetti IRES | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% | Dividendi imponibili per il 5% |
Società residenti in ‘paradisi fiscali’ (salvo interpello) | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% | Dividendi imponibili per il 100% |
Regime transitorio
La legge n, 205/2017 ha statuito un regime transitorio prevedendo che “per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti”. Per l’applicazione del predetto regime transitorio devono osservarsi le seguenti condizioni:
- il regime transitorio si applica alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
Per cui per gli utili prodotti fino al 31/12/2017 (per le società il cui esercizio corrisponde con l’anno solare), se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continueranno ad essere tassati secondo il regime previgente, con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed inclusione parziale del dividendo nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote progressive ordinarie Irpef ed alle addizionali regionali e comunali.
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