AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 154 dell’ 11 giugno 2025

Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi – Articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Autorità istante (di seguito ”Autorità” o ”Istante”) rappresenta di aver bandito, con delibera n. xx, dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale e di aver nominato, con delibera n. xy, i componenti esterni delle Commissioni esaminatrici di tali concorsi.

La nomina dei suddetti componenti è avvenuta sulla base di criteri previsti dalla delibera n. xz, a seguito di partecipazione ad interpello per l’acquisizione della disponibilità, di cui alla delibera n. yz.

Al riguardo, l’Istante rappresenta che, tra i membri nominati per il ruolo di Presidente delle Commissioni di esame per profili economici, vi è un soggetto, già professore universitario nel settore scientifico (…), il quale dichiara di svolgere attività professionale in qualità di ingegnere titolare di partita IVA e risulta essere percettore di pensione di vecchiaia per l’attività di professore ordinario in quiescenza.

Riguardo al trattamento fiscale dei compensi spettanti a detto soggetto per l’incarico di Presidente di Commissione, l’Istante fa presente che l’articolo 50, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato e ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».

L’Istante, pertanto, ha ritenuto corretto applicare «il trattamento fiscale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale la pensione, in considerazione del fatto che il titolo in virtù del quale è stato selezionato come membro di Commissione di concorso è quello di professore universitario in quiescenza».

Ciò posto, l’Istante chiede di sapere se, in relazione al caso di specie, sia corretto inquadrare i compensi spettanti al Presidente della Commissione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o se gli stessi, in ragione della titolarità di partita IVA per attività professionale, debbano inquadrarsi fra i redditi di lavoro autonomo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini del corretto inquadramento dei compensi in esame, si fa presente che l’articolo 50, comma 1, del Tuir assimila ai redditi di lavoro dipendente:

«le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, […], sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente» (lettera cbis));

«le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale» (lettera f)).

Riguardo ai compensi per pubbliche funzioni di cui alla lettera f) citata dall’Istante, si fa presente che con circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 5.7, è stato chiarito che si tratta di quei compensi e quelle indennità, più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali menzionati nella norma per l’esercizio di pubbliche funzioni.

Rientrano tra i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni anche i compensi spettanti ai componenti di commissioni per concorsi pubblici.

Con risoluzione del Ministero delle Finanze 22 novembre 2000, n. 172, è stato chiarito, infatti, che sono inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al citato articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir «quei compensi o indennità, più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici sopra menzionati in qualità di componenti di commissioni la cui costituzione sia stata disposta dalla legge; ad esempio, commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali, ecc..» e che, «i compensi erogati ai componenti delle commissioni concorsi e delle commissioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, la cui costituzione è disposta da disposizioni di legge, rispettivamente il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 408, rientrano tra quelli erogati per l’esercizio di pubbliche funzioni di cui all’art. 47 [attuale articolo 50], comma 1, lett. f), del Tuir».

Ai fini dell’applicabilità della disposizione in commento, con la risoluzione 9 dicembre 2010, n. 126/E è stato precisato che «Per la qualificazione reddituale delle somme ai sensi della lettera f) dell’art. 50, comma 1, del Tuir è […] necessario il verificarsi dei seguenti presupposti:

la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni;

l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di pubbliche funzioni».

In relazione al caso in esame, occorre rilevare che l’Istante, Autorità indipendente, non rientra tra i soggetti eroganti espressamente richiamati dall’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir.

Ne consegue, pertanto, che in relazione ai compensi spettanti ai membri delle commissioni per concorsi pubblici indetti dall’Istante, l’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir non può trovare applicazione per carenza del presupposto soggettivo.

Non ricorrendo i requisiti per l’applicabilità della citata lettera f), i predetti compensi vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera cbis) del Tuir, atteso che rientrano nella tipologia, considerata da detto articolo, delle somme e dei valori percepiti in relazione «alla partecipazione a collegi e commissioni».

Ciò «sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».

Al riguardo, con diversi documenti di prassi, è stato chiarito che per stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente, occorre valutare se, per lo svolgimento dell’attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività professionale svolta abitualmente. In tale ipotesi, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo (cfr. circolari 6 luglio 2001, n. 67/E e 12 dicembre 2001, n. 105/E, e risoluzione 5 gennaio 2009, n. 2/E).

Nel caso in esame, l’Istante riferisce che tra i membri nominati per il ruolo di Presidente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla stessa vi è un professore universitario in quiescenza, il quale dichiara di svolgere l’attività professionale di ingegnere e di essere titolare di partita IVA.

Ai fini del corretto inquadramento dei compensi spettanti al predetto soggetto, occorre dunque verificare se l’incarico di Presidente della commissione esaminatrice dei concorsi pubblici indetti dall’Istante, svolta dal professore universitario in quiescenza e quindi astrattamente configurabile come rapporto di collaborazione, debba essere ricondotta nell’ambito dell’attività professionale di ingegnere abitualmente esercitata dallo stesso professore.

Al riguardo, occorre rilevare che l’Istante fa presente che la nomina del membro esterno come Presidente della commissione d’esame è stata effettuata non per l’attinenza con l’attività professionale svolta dallo stesso, ma per l’attinenza con l’attività di docente universitario, anche se in quiescenza, in materie scientifiche.

Dalla documentazione allegata all’istanza è possibile evincere, inoltre, che tale nomina è avvenuta nel rispetto dei criteri previsti dalla delibera n. xz la quale, nel disciplinare i ”criteri di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici”, all’articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce che «sono individuate, per l’espletamento dell’incarico di componente esterno delle Commissioni esaminatrici, le seguenti figure professionali anche in quiescenza nel rispetto della normativa in materia: Professori ordinari le cui discipline di insegnamento sono attinenti alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, Dirigenti generali dello Stato che abbiano maturato esperienza nel corso della carriera lavorativa nelle materie oggetto delle prove concorsuali, Magistrati delle giurisdizioni superiori e Avvocati dello Stato».

Tra le figure individuate per l’attribuzione dell’incarico di membro esterno delle commissioni di esame non compare, dunque, quella del libero professionista.

Rappresentato quanto sopra, si ritiene che, nel caso di specie, non sia riscontrabile una connessione oggettiva tra l’incarico di Presidente della commissione d’esame e l’attività di ingegnere abitualmente svolta dal soggetto incaricato e che, pertanto, i compensi spettanti a tale soggetto per la partecipazione alla commissione d’esame debbano essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera cbis), del Tuir.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

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