AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 307 del 9 dicembre 205

Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi – Articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante dichiara di essere un magistrato che è stato designato alle funzioni di presidente di un collegio consultivo tecnico (CCT) da parte di un ente e che ha accettato l’incarico su autorizzazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza. Fa presente, al riguardo, che:

l’ente «unilateralmente decideva di contrattualizzare solo il rapporto con l’Istante […] con la stipula […] del contratto di collaborazione autonoma […]»;

in base alle disposizioni contrattuali, l’attività ha carattere autonomo ai sensi dell’articolo 2222 e ss. del codice civile, nonché ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e senza vincoli di subordinazione;

nella certificazione unica (CU) 2025, relativa ai redditi 2024, l’ente ha qualificato le somme erogate come redditi da lavoro dipendente.

Ciò premesso, l’Istante chiede se i compensi derivanti dal predetto incarico rientrino tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. l), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che l’attività di presidente del CCT rientri nella categoria del lavoro autonomo occasionale caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione e che il relativo reddito sia riconducibile ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

Ciò in base, tra l’altro, alle seguenti motivazioni:

il contratto stipulato con l’ente richiama espressamente l’art. 2222 del Codice civile;

«la nomina deriva dalla designazione delle parti […]» diverse dall’amministrazione di appartenenza dell’Istante;

«l’incarico non è svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica ed in dipendenza del proprio rapporto di lavoro” […] tanto è vero che per tale attività extra lavorativa l’istante è stato autorizzato ai sensi dell’art. 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;

«l’attività di Presidente del CCT non è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato […] trattasi di un’attività extra lavorativa, soggetta ad autorizzazione art. 53 comma 10 del Dlgs n.165/2001»;

«sull’emolumento erogato sono trattenuti non i contributi previdenziali ed assistenziali ex gestione INPDAP propri del rapporto di lavoro subordinato […] ma quelli della gestione separata INPS legge n.335/1995».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’articolo 50 del TUIR comprende:

al comma 1, lett. b), «le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato»;

al comma 1, lett. cbis) (prima parte), i redditi derivanti dai cc.dd. rapporti di collaborazione ”tipici”, vale a dire «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni»;

al comma 1, lett. cbis) (seconda parte), i redditi derivanti dai rapporti di collaborazione ”atipici”, cioè le somme e i valori in genere «percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente».

In particolare, con riferimento alle indennità e ai compensi indicati all’articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR, con la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, è stato precisato che «si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza».

La citata circolare n. 326 del 1997 ha chiarito, altresì, che la relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste anche «nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene. In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria regolatrice dell’incarico ha collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego».

Qualora, invece, detta relazione non sussista, «i compensi e le indennità percepite vanno qualificati quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, [ora articolo 50, comma 1, lett. cbis), N.d.R.] sempreché sussistano i requisiti ivi previsti e cioè che il rapporto abbia per oggetto la prestazione di attività non rientranti fra quelle di cui all’articolo 49, comma 1, dello stesso TUIR […]».

Tali principi sono stati confermati anche con la risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2009  che, nel richiamare la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001, ha precisato, «tra l’altro, che non possono ricondursi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. L’esame diretto a verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese ed i compiti istituzionali del dipendente, ovvero l’oggetto della professione o arte esercitata deve, quindi, essere sempre operato, sia per i rapporti di collaborazione tipici che per quelli atipici».

In sostanza, dunque, nel caso di lavoratore dipendente pubblico le somme ed i valori percepiti in relazione all’incarico assolto costituiscono:

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base all’articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR, se l’incarico viene svolto in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro;

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in applicazione dell’articolo 50, comma 1, lett. cbis), del TUIR, se manca la relazione tra espletamento dell’incarico e qualifica di lavoratore dipendente e sussistono tutti i requisiti individuati dalla norma in questione;

in via residuale, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, se mancano i presupposti evidenziati (in particolare, come precisato nella citata circolare n. 326 del 1997, se la prestazione non è svolta nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con un determinato soggetto, con impiego di mezzi organizzati e in assenza di una retribuzione periodica prestabilita).

Ciò posto, nel caso in esame, si osserva che:

in base agli articoli 3 e 4 del contratto, il ruolo di presidente del CCT viene svolto senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, per tutta la durata dell’appalto (che è stabilita in tre/quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del predetto collegio cfr. decreto di autorizzazione);

a fronte dell’accettazione dell’incarico, è prevista nel contratto la cadenza e le modalità con cui viene erogata la retribuzione;

il «Regolamento nomina componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)» prevede che:

«I componenti del CCT [siano] scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, […]».

In particolare, possono essere nominati presidenti del CCT i «giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato del libero Foro, avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia» e, dunque, senza che via sia un esclusivo collegamento con le funzioni svolte dall’Istante, nell’ambito del ruolo che riveste quale dipendente della pubblica amministrazione.

A tal proposito, il citato Regolamento elenca in maniera piuttosto ampia le categorie professionali cui le parti dell’appalto possono attingere per comporre il collegio, al punto da ritenere insussistente la relazione richiesta per ricondurre i compensi in esame al citato articolo 50, comma 1, lett. b), del TUIR.

Pertanto, in base alla prassi richiamata e a quanto rappresentato (ed ivi assunto acriticamente), nel caso in esame, si ritiene che i compensi percepiti dall’Istante, per l’assunzione dell’incarico di presidente del CCT, siano da ricondurre tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera cbis), del TUIR, trattandosi comunque di «partecipazione a collegi e commissioni», e non qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. l), del medesimo TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Articoli correlati

Regime speciale per lavoratori impatriati – Iscrizione all’AIRE – Risposta 25 giugno 2019, n. 204 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 giugno 2019, n. 204 Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, comma 2,...

Leggi il saggio →

Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco (END) dall’amministrazione pubblica di appartenenza -­ applicabilità dell’articolo 51, comma 8, del TUIR – Risposta n. 559 del 18 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 559 del 18 novembre 2022 Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un...

Leggi il saggio →

Indennità e compensi corrisposti da un’Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente – Qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto – Risposta n. 232 del 28 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 232 del 28 novembre 2024 Indennità e compensi corrisposti da un'Amministrazione Pubblica diversa da...

Leggi il saggio →

Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta n. 1 del 3 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 1 del 3 febbraio 2025 Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini...

Leggi il saggio →

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Risposta n. 72 del 12 marzo 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 72 del 12 marzo 2025 Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati - Allungamento...

Leggi il saggio →