AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 settembre 2021, n. 619
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime fiscale delle Carte ILA (Individual Learning Account) finalizzate alla erogazione di servizi formativi – Articolo 50 del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Istante si occupa di formazione professionale in ambito aziendale ed extra aziendale e di formazione in quello delle politiche attive del lavoro.
Nell’ambito del progetto Youth Entrepreneur Path (YEP), l’Istante è risultata aggiudicataria di un appalto avente per oggetto l’erogazione dei servizi di sostegno alle idee imprenditoriali giovanili, mediante la prestazione di servizi di accompagnamento e l’erogazione di “Carte ILA” (“Individual Learning Account”, di seguito “Carte”), previsti dal Programma Operativo della Provincia “Alfa” (di seguito “Provincia”) finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE).
L’obiettivo del suddetto progetto è quello di incrementare l’occupabilità e l’occupazione dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo l’imprenditorialità giovanile e lo sviluppo di lavoro autonomo nella Provincia e offrendo ai partecipanti un programma completamente gratuito.
Detto obiettivo risulta adeguatamente perseguibile attraverso l’attivazione di due linee di intervento:
– fornire ai giovani informazioni, supporto operativo e orientamento a un sistema di servizi formativi che garantisca un adeguato accompagnamento alla nascita e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo;
– garantire ai giovani la concessione di Carte, quali strumenti di finanziamento individuale per consentire loro di partecipare a percorsi di formazione e/o di specializzazione anche al di fuori del territorio della Provincia per promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di loro nuove imprese.
Come specificato nella documentazione integrativa inviata dall’Istante, il citato progetto si struttura in varie fasi ed è personalizzabile in funzione delle esigenze individuali dei partecipanti. In particolare, sono previsti:
a) servizi di base. Si tratta di servizi di sensibilizzazione, informazione, presa in carico e assessment dei potenziali e comprendono:
– incontri di sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale per informare i giovani, la comunità e gli attori locali sul progetto e le sue opportunità;
– colloqui conoscitivi di presa in carico e valutazione dei potenziali imprenditori al fine di verificare motivazioni e attitudini;
b) servizi di accompagnamento specialistico. Detti servizi riguardano il bilancio delle competenze, il coaching, l’accompagnamento e supporto alla costruzione di un business plan e comprendono:
– bilanci di competenze e coaching imprenditoriale per valutare le risorse e le competenze necessarie allo sviluppo di un’idea imprenditoriale da realizzare nel contesto territoriale di riferimento;
– laboratori e consulenze individuali per la costruzione del business plan e la formazione di un piano di finanziamento che tiene conto dell’accesso a contributi;
c) servizi di accompagnamento alla formazione specialistica in Italia e all’estero mediante l’utilizzo di Carte. Detti servizi riguardano, in particolare:
– l’istruttoria delle domande per le Carte e
– l’erogazione e l’accompagnamento alla fruizione delle medesime Carte.
In altri termini, i giovani partecipanti, dopo aver ricevuto dall’Istante i servizi di accompagnamento e orientamento alle idee imprenditoriali, ricevono dall’Istante medesima le Carte con le quali possono scegliere e acquistare determinati servizi formativi, nell’ambito dei criteri individuati dalla Provincia. In particolare, i giovani partecipanti anticipano la spesa per acquistare i servizi formativi e successivamente, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, ne ricevono il rimborso dall’Istante, nei limiti del valore delle carte medesime. L’Istante, a sua volta, viene ristorato dalla Provincia di quanto erogato ai soggetti beneficiari delle Carte in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle Carte medesime, secondo le disposizioni contenute nella determinazione del dirigente generale del XXX, n. XXX avente per oggetto la definizione delle modalità di erogazione, gestione, utilizzo e rimborso delle carte ILA.
Come previsto dalla citata determinazione, le Carte sono dei titoli di credito che i beneficiari, e solo questi, possono “spendere” per l’acquisizione di servizi formativi (e accessori) per le aree di competenza a cui le Carte medesime si riferiscono.
Le Carte possono essere utilizzate per uno o per più servizi formativi, nei limiti del valore complessivo delle carte medesime. In particolare, ciascuna carta avrà:
– valore complessivo massimo fino a euro 5.000, se si prevede di acquisire servizi formativi e accessori solo nella Provincia;
– valore complessivo variabile da euro 5.000 a euro 10.000, se si prevede di acquisire servizi formativi e accessori nella Provincia e, anche, nel resto d’Italia;
– valore complessivo variabile da euro 10.000 a euro 20.000, se si prevede di acquisire servizi formativi anche all’estero o non si sia in grado di predefinire dove i servizi formativi e accessori risultano più opportunamente acquisibili.
I beneficiari possono chiedere la concessione della Carta per iscritto alla società Istante, specificando l’ambito territoriale in cui si intende utilizzare la carta e motivando la richiesta in ragione dei fabbisogni formativi riscontrati in fase di assessment dei potenziali.
La Carta è emessa dalla società Istante, ente gestore, secondo uno schema condiviso con l’Amministrazione provinciale e deve essere consegnata dal beneficiario all’Istante in sede di richiesta di conversione, anche parziale, del suo controvalore.
La Carta può essere utilizzata esclusivamente per la fruizione di percorsi e strumenti di formazione resi disponibili da enti o società di formazione in regola con le disposizioni normative vigenti nei Paesi di operatività.
La Carta, individuale e nominativa, non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici erogati per la medesima finalità dalla medesima Provincia o da altri enti pubblici; essa copre sia le spese dirette (spese di iscrizione o partecipazione, spese per materiali didattici, per visite di studio, per ingressi a fiere o mostre) sia le spese accessorie (spese di viaggio, di vitto, di alloggio fuori provincia, di trasporto locale con mezzi pubblici) nei limiti di spesa previsti per le iniziative di formazione professionale finanziate dal programma europeo ERASMUS + VET, se all’estero, oppure nel rispetto dei vincoli stabiliti dai criteri provinciali del FSE, se in Italia.
Il beneficiario può chiedere la conversione del valore o di parte del valore della Carta all’Istante con cadenza minima trimestrale a partire dalla data dell’emissione e in ragione delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate nel medesimo periodo.
In base alla citata determinazione dirigenziale XXX, i contributi erogati per il tramite delle Carte sono assoggettabili alle imposte sul reddito delle persone fisiche come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
La conversione del valore totale o parziale della carta e il pagamento delle somme a cura dell’Istante in favore del beneficiario a titolo di ristoro delle spese sostenute da quest’ultimo per l’acquisizione dei servizi formativi è effettuato, esclusivamente mediante bonifico bancario, entro i termini previsti dalla citata determinazione dirigenziale.
La Provincia provvede, a sua volta, al pagamento, a titolo di rimborso spese sostenute, degli importi di cui l’Istante si è fatta carico ogni trimestre per convertire in valore monetario gli oneri sostenuti dai soggetti beneficiari utilizzando le Carte.
Detti rimborsi non costituiscono per la società Istante corrispettivo contrattuale e sono fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).Tanto precisato, l’Istante ha chiesto chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, sia in capo all’Istante medesima che in capo all’assegnatario della Carta, ai rimborsi erogati dall’Istante a copertura delle spese anticipate dai giovani partecipanti per l’acquisto dei servizi formativi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società Istante ritiene che i suddetti rimborsi non siano rilevanti ai fini reddituali e non siano, pertanto, assoggettabili a tassazione né in capo all’Istante né in capo al beneficiario delle Carte.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), riconduce ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».
Con riferimento ai suddetti redditi, la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, ha chiarito che rientrano nell’ambito della citata lettera c) e, in particolare, nella nozione di «assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale» oltre alle erogazioni per corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione professionale, anche quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione di lavoro.
Sulla base di tale principio è stato, quindi, chiarito che rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
A tale proposito, la risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, ha precisato che i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della regione sono soggetti a tassazione ai sensi del richiamato articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, trattandosi di erogazioni corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l’inserimento nel mondo del lavoro.
In linea con tale impostazione, la risoluzione 14 febbraio 2008, n. 46/E, ha ricondotto nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, le ” borse di lavoro” erogate dalla Cassa delle ammende in favore di detenuti ed ex detenuti, collegate ad attività di studio e di addestramento professionale, ai fini del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno.
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, come evidenziato nell’istanza, l’assegnatario della Carta consegue il diritto di “spendere” un credito finalizzato alla formazione attraverso lo schema dell’anticipo della spesa da parte del beneficiario e del successivo rimborso della medesima da parte della società Istante.
Quest’ultima, a sua volta, viene ristorata dalla Provincia di quanto erogato al soggetto beneficiario in sede di conversione in denaro del valore totale o parziale delle carte medesime, in base alle disposizioni contenute nella citata determinazione del dirigente generale del XXX, n. XXX.
In sostanza, la Carta è un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità, aventi la finalità di agevolare l’inserimento dei beneficiari medesimi nel mondo del lavoro.
In coerenza con tale ricostruzione, le somme rimborsate dalla Provincia alla società Istante non costituiscono reddito per quest’ultima in quanto non rappresentano un corrispettivo, ma la mera restituzione delle somme anticipate ai beneficiari delle Carte per conto della Provincia.
Diversamente, le somme erogate dall’Istante ai beneficiari a titolo di ristoro delle spese da questi sostenute per l’acquisizione dei servizi formativi costituiscono, in capo ai beneficiari medesimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir.
Relativamente alle modalità di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si applicano le disposizioni recate dall’articolo 51 del Tuir per i redditi di lavoro dipendente, in forza del rinvio alle medesime operato dall’articolo 52 dello stesso Tuir, nonché, relativamente alle ritenute alla fonte e agli adempimenti del sostituto d’imposta, le disposizioni dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del rinvio alle medesime operato dal successivo articolo 24 del medesimo decreto.
Si osserva, peraltro, che l’imponibilità delle somme in questione non è esclusa, nemmeno in parte, da disposizioni speciali di esenzione dall’imposta sul reddito, a differenza di quanto espressamente previsto per alcuni emolumenti rientranti nella disposizione di cui alla richiamata lettera c) dell’articolo 50 del Tuir (si pensi, per esempio, alle borse di studio corrisposte ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia oppure ai proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale ex articolo 5-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).
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