AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 17/E del 29 luglio 2024
Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
INDICE
PREMESSA
1. Tratti generali della disposizione
2. Ambito soggettivo
3. Ambito oggettivo
4. Modalità di determinazione del capital gain
PREMESSA
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024), tra le altre disposizioni, con il comma 59 dell’articolo 1, ha apportato modifiche al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle novità introdotte dalle disposizioni di cui al comma sopra citato.
Resta fermo che per la disciplina fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni si rinvia, nei limiti di quanto compatibile, ai precedenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate.
Preme, infine, rilevare che i chiarimenti relativi alla disposizione in commento non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.
1. Tratti generali della disposizione
L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 (NOTA 1) introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR (di seguito anche solo comma 2-bis) contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (NOTA 2), prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (NOTA 3) e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione, come meglio declinato nel paragrafo successivo.
Con tale estensione viene superato il possibile contrasto del regime previgente relativo alle plusvalenze con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come precisato più volte dalla giurisprudenza sia unionale (NOTA 4) sia nazionale (NOTA 5).
Con l’intervento normativo in argomento si intende, pertanto, garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina unionale, uniformando il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo a quello proprio dei soggetti residenti.
2. Ambito soggettivo
Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, con espresso riferimento alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4», individua:
− la misura di rilevanza fiscale delle stesse;
− la modalità di calcolo della plusvalenza assoggettabile a tassazione in presenza di concorso di eventuali altre plusvalenze e minusvalenze aventi medesima natura;
− il limite temporale di riporto delle eccedenze delle minusvalenze, nell’ipotesi in cui le stesse siano superiori alle relative plusvalenze.
Il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene, invece, l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, costituito dalle «cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società».
L’ambito soggettivo di applicazione della norma è individuato, pertanto, nelle «società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società».
Si ritiene che la locuzione «soggetti a un’imposta sul reddito delle società», unitamente al riferimento a «società ed enti commerciali», limiti l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo in commento alle società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza (NOTA 6), con esclusione, quindi, dei soggetti non commerciali, dei soggetti non residenti persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (vale a dire, in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali, società di persone, associazioni, trust).
La limitazione appare coerente con il principio ispiratore della riforma fiscale di cui all’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, che conduce, nell’ambito dell’IRES, alla tassazione della ricchezza al momento della produzione (NOTA 7) e ritiene sostanzialmente neutre le successive manifestazioni reddituali, vale a dire la percezione del dividendo o della plusvalenza da parte del socio.
Il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione, per quanto concerne l’argomento in disamina, sarebbe costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno le imposte presso il soggetto che li ha prodotti (NOTA 8).
In definitiva, considerato che la normativa italiana ha stabilito la sostanziale irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze da parte dei soggetti IRES commerciali residenti, il comma 2-bis in commento, al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale ai soggetti non residenti, UE e SEE (come sopra identificati), ha previsto, per questi ultimi, la medesima sostanziale irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR (NOTA 9).
Il riferimento del comma 2-bis alla soggezione all’imposta sul reddito delle società deve essere, pertanto, inteso nel senso che le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, citati dal comma 2-bis, siano da individuare esclusivamente nei soggetti non residenti UE e SEE che:
1) siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e, quindi, non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci;
2) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali.
La norma in esame, inoltre, stabilisce che i predetti soggetti devono essere residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) che consente un adeguato scambio d’informazioni.
La norma in commento precisa, inoltre, che i soggetti destinatari della disciplina di cui al comma 2-bis devono essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. Tale esclusione è dovuta alla circostanza che il reddito della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (a cui concorre l’eventuale plusvalenza da cessione di una partecipazione qualificata), ai sensi dell’articolo 152 del TUIR, è determinato «in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (…)».
In attuazione del disposto normativo sopra riportato, quindi, la plusvalenza realizzata dalla stabile organizzazione a seguito della cessione di partecipazione qualificata rilevante in Italia è soggetta al regime di c.d. participation exemption, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, laddove tale partecipazione sia contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione in Italia.
Rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene.
I requisiti soggettivi fin qui descritti, unitamente ai requisiti oggettivi analizzati nel prosieguo, devono essere verificati al momento in cui si realizza l’effetto traslativo della cessione delle partecipazioni, indipendentemente dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto (NOTA 10).
Resta ferma, al ricorrere dei relativi presupposti, la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura abusiva, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), delle operazioni di cessione di partecipazioni di cui al comma 2-bis.
3. Ambito oggettivo
In base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, al ricorrere del requisito soggettivo, il regime di tassazione ivi previsto si applica alle «plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4», il cui realizzo risulti da «cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87» (c.d. capital gain).
Le plusvalenze rientranti nell’ambito oggettivo della norma in commento sono, pertanto, quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, ove, al primo periodo, sono considerati redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate» e, al secondo periodo, si dispone che costituisce «cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), (…), qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni».
Restano ferme le esclusioni disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, con riguardo alle associazioni professionali residenti (articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR) e agli enti non commerciali residenti (articolo 73, comma 1, lettera c, del TUIR).
Le plusvalenze in argomento, peraltro, ai sensi del primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, devono essere «diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4» del medesimo articolo.
L’esclusione delle società semplici, analogamente alla medesima esclusione operata dall’articolo 87, comma 1, del TUIR, avviene in quanto le stesse non svolgono attività commerciale e, dunque, non soddisfano il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR (esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione dell’articolo 55 del TUIR), necessario al fine di rientrare nell’ambito applicativo del comma 2-bis. Il regime fiscale in esame non trova, quindi, applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti a esse equiparati dall’articolo 5 del TUIR (NOTA 11).
Sono, inoltre, escluse – salva dimostrazione della sussistenza dell’esimente – mediante richiamo al comma 4 dell’articolo 68 (NOTA 12), le plusvalenze derivanti da partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Le cessioni di partecipazioni, che rilevano ai fini della disposizione in commento, concernono sia le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati sia le partecipazioni non quotate e, pertanto, per l’individuazione di quelle da assumersi «qualificate», si deve far riferimento alle percentuali di partecipazione dei diritti di voto, esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o al patrimonio, disposte dall’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del comma 2-bis, quei titoli per i quali non ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma in esame; si pensi, a titolo esemplificativo, alle obbligazioni convertibili, le quali non fruiscono dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Resta inteso che le cessioni di diritti e di titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (i.e. opzioni e warrants), qualora soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR, rientrano nell’ambito d’applicazione del comma 2-bis. Al riguardo, si rinvia a quanto già precisato con la circolare n. 36/E del 2004.
Rilevano, invece, ai fini del comma 2-bis, le plusvalenze assimilate (NOTA 13) a quelle da cessione di partecipazioni qualificate, a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del TUIR, se realizzate mediante la cessione di:
1) strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza), qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al cinque per cento o al venticinque per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato (NOTA 14) prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (NOTA 15).
Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del 2004, tale estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell’emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche dell’apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e i contratti, di cui al comma 3 dell’articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti.
Il regime fiscale in esame si applica alle «cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87». Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate, dunque, poste in essere dai soggetti sopra individuati, godono del regime in esame ove sussistano i requisiti (NOTA 16) fissati dall’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR.
Al riguardo, si rinvia alle circolari n. 36/E del 2004 e 29 marzo 2013, n. 7/E; di seguito, sono illustrati, pertanto, solo gli aspetti che assumono una specifica rilevanza in relazione al comma 2-bis.
In particolare, il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 87 richiede che la partecipazione risulti classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Posto che tale condizione deve essere verificata con riferimento a bilanci redatti da soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea ovvero in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo, si possono verificare le seguenti ipotesi. Qualora siano soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si ritiene che trovi applicazione, in tal caso, il principio sancito all’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR, per il quale si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Al riguardo, atteso il venir meno dell’obbligo di separata indicazione delle attività possedute per la negoziazione, per effetto dell’introduzione dell’IFRS 9, si ritiene estensibile la previsione di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018 (NOTA 17), con cui è stabilito che la classificazione di tali attività come possedute per la negoziazione può essere desunta dai restanti documenti contabili, purché risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.
Con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali, purché lo stesso sia conforme alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che possa considerarsi valida, ai fini della norma in commento, la classificazione delle partecipazioni in esso adottata.
4. Modalità di determinazione del capital gain
Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare corrispondente (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5 dell’articolo 68 del TUIR.
Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024 (NOTA 18), nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis. Ne deriva che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.
Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del ventisei per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (NOTA 19), come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il citato comma 2 dell’articolo 5, al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).
A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento (NOTA 20).
Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.
Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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Note:
(1) L’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio 2024 stabilisce che all’articolo 68 del TUIR «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società»;
b) al comma 5, le parole: «diverse da quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo,».
(2) L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli, qualora rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al due o al venti per cento ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al cinque o al venticinque per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in un mercato regolamentato o di altre partecipazioni. Per una puntuale individuazione della qualifica si rinvia alla circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E.
(3) Si segnala che, sebbene la norma faccia riferimento a soggetti residenti in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo «che consente un adeguato scambio di informazioni», per quanto precisato con la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, paragrafo 1.2.3, non risultano, allo stato, Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che non soddisfano i requisiti di trasparenza richiesti.
(4) Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 19 novembre 2009, C-540/07, in materia di dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri o in Stati aderenti all’Accordo SEE, soggetti a un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti.
(5) Da ultimo, Cassazione civile, sezione V, sentenza 25 settembre 2023, n. 27267, con riguardo alla plusvalenza da cessione di partecipazione in società italiana, realizzata da società residente in Francia, priva di stabile organizzazione.
(6) Si ritiene, in via esemplificativa, che possano avvalersi del comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR i soggetti esteri che siano assoggettati a una o più delle imposte sul reddito delle società elencate nell’allegato I, parte B, della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 e successive modificazioni, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
(7) Cfr. Cassazione civile, sentenza n. 27267 del 2023, paragrafo 4.2.1.
(8) Cfr. circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, con la quale si osserva che “il regime di esenzione delle plusvalenze e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, (…). Sia il dividendo che la plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione dell’esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L’assunto da cui muove l’istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti”.
(9) Resta fermo che la rilevanza fiscale in Italia delle cessioni di partecipazioni deve essere valutata anche in considerazione dell’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.
(10) Cfr. circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, e, da ultimo, risposta a interpello 16 novembre 2021, n. 782.
(11) Cfr. circolare n. 36/E del 2004, pag. 14.
(12) Il comma 4 dell’articolo 68 del TUIR dispone che le «plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato».
(13) L’articolo 87, comma 3, del TUIR estende l’ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b).
(14) Qualora l’associante sia una società di persone nel regime ex articolo 66 del TUIR, il valore dell’apporto è determinato in base alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 47.
(15) L’articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR prevede, inoltre, che per le «plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto».
(16) Così come declinati anche dai restanti commi dell’articolo 87 del TUIR.
(17) Cfr. decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, rubricato «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2018, n. 19.
(18) Cfr. relazione illustrativa all’A.S. n. 926, pagina 86.
(19). L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 461 del 1997 prevede che i «redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento [ndr. attualmente 26 per cento ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dell’articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205].
L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4, dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del medesimo testo unico. (…)».
(20) Cfr. l’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR e la circolare n. 165 del 1998.
(21) Avvenute anch’esse con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024