AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 dicembre 2018, n. 133
Articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 – Regime fiscale lavoratori impatriati – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Sig. X (di seguito, istante), …….., dichiara di risiedere in Belgio per lavoro da dieci anni, con iscrizione all’AIRE.
Il ….. 2018 inizierà a svolgere un’attività professionale dipendente in Italia, per conto della ALFA, con sede a Milano, con susseguente trasferimento di residenza in Italia, a Milano, ed impegno a rimanere nel territorio italiano per almeno due anni.
Presso la citata azienda, l’istante svolgerà un ruolo di impiegato specializzato presso l’area…..
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se ha diritto di beneficiare del regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, previsto per i lavoratori cd. impatriati.
Al riguardo, l’istante dichiara di:
– essere cittadino italiano;
– essere in possesso di una laurea specialistica in …….., conseguita presso l’Università……;
– aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio all’estero negli ultimi ventiquattro mesi, precisamente a partire dal novembre 2008.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di avere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori cd. impatriati, di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, disciplina il regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. La disposizione prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, in favore di soggetti che trasferiscano la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.
In particolare, il comma 2 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o
2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
A tal fine, si osserva che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, la scrivente ha precisato che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo di che trattasi.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Pertanto, per fruire del beneficio fiscale di cui al citato articolo 16, comma 2, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che l’istante – sulla base dei dati desunti dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), istituita presso il competente Ministero dell’Interno, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 – risulta iscritto all’AIRE dal ……2016.
Ne consegue che, in capo all’istante, deve ritenersi verificato il presupposto di cui al comma 2 dell’articolo 16, ossia quello di non essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione (ossia, gli anni di imposta 2017 e 2018).
Ciò premesso, nel caso di specie – nel presupposto della sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa richiamata, nonché dell’effettivo trasferimento della residenza in Italia, ai sensi del richiamato articolo 2 del TUIR, la cui verifica è questione di mero fatto che può essere risolta dall’Amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento e non di interpello interpretativo (cfr. circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1) – si ritiene che l’istante possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, a decorrere dall’anno di imposta 2019.
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