AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83
Regime fiscale neo residenti. Articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante (di seguito, “Istante”) è un istituto finanziario italiano appartenente a un gruppo internazionale (in seguito, “Gruppo”) operante nel settore finanziario internazionale con molteplici entità dislocate in tutto il mondo.
In un’ottica di riorganizzazione del Gruppo, anche dovuto agli effetti legati al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit), alcuni dipendenti che svolgono la propria attività a beneficio di più entità del gruppo (c.d. ruoli global) verranno assunti dalla Società istante per svolgere la propria attività non solo in Italia ma anche in altri Paesi in base al ruolo ricoperto. Alcuni di questi dipendenti hanno espresso la propria intenzione di avvalersi dei benefici del regime speciale per i “Neo Residenti” di cui all’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 (Tuir).Tali lavoratori, occupando posizioni di vertice all’interno del gruppo, sono destinatari di piani di incentivazione a medio e lungo termine costituiti in parte da bonus monetari e in parte da bonus in azioni del gruppo, che prevedono un’assegnazione al diritto di ricevere questi bonus in un determinato anno (Grant)e l’effettiva erogazione degli stessi solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo. L’Istante evidenzia che ai lavoratori, assunti presso la società italiana, verrà garantita la possibilità di continuare a beneficiare dei piani di incentivazione di cui hanno già ricevuto l’assegnazione nei precedenti anni e pertanto si produrrà un possibile disallineamento tra la società che ha garantito il bonus al lavoratore e la società di cui sarà dipendente il lavoratore nel momento dell’erogazione dello stesso. Ciò posto, sulla base del punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017 (di seguito, “Provvedimento”), l’opzione al regime per i “Neo Residenti” si intende perfezionata nel momento in cui il contribuente provvede a presentare, entro le ordinarie scadenze, il modello Redditi Persone Fisiche con il quadro NR debitamente compilato. Come primo quesito, l’Istante chiede se possa applicare i benefici del regime dei “Neo Residenti” al proprio dipendente prima che lo stesso presenti la dichiarazione dei redditi nella quale perfeziona l’opzione per detto regime. Inoltre, la seconda questione attiene alle corrette modalità di adempimento dei propri obblighi di sostituzione di imposta ai sensi dell’art 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 relativamente ai dipendenti che intendono beneficiare delle previsioni dell’art. 24-bis del TUIR a decorrere dal secondo anno di applicazione. In relazione al terzo quesito, la Società chiede quali informazioni debba ricevere dal dipendente per non applicare la ritenuta sui compensi relativi ai giorni di lavoro prestato all’estero e le modalità con cui tali informazioni devono essere trasmesse. Al riguardo, l’Istante rappresenta che i dipendenti, ricoprendo ruoli globali che interessano più Paesi, saranno tenuti a viaggiare frequentemente, pertanto, ha necessità di individuare dei criteri per definire la porzione di reddito da lavoro dipendente che può essere esclusa dall’applicazione della ritenuta in quanto relativa all’attività prestata all’estero. Più in particolare, l’Istante esprime dubbi su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia. Inoltre, poiché, in virtù dei ruoli ricoperti dai propri dipendenti, gli stessi non hanno un orario di lavoro determinato, viene chiesto se la determinazione del reddito prodotto all’estero debba tenere conto dell’intero anno solare o dei soli giorni considerati generalmente lavorativi. In relazione all’ultimo quesito, la Società istante rappresenta che i dipendenti che trasferirebbero la propria residenza in Italia sono generalmente remunerati con una parte della retribuzione erogata mensilmente (salario base, benefit ordinari quali alloggio, auto aziendale etc.) ed una parte che vede la propria maturazione in uno o più anni (Bonus annuali, long term incentive in denaro, long term incentive in azioni).Con particolare riferimento ai long term incentive in azioni, l’Istante rappresenta che a una determinata data (definita “grant date”) il dipendente percepisce il diritto a ricevere in un determinato momento futuro (solitamente posto tra i 3 e i 5 anni dal grant date stesso) denominato “vesting date” un numero di azioni del Gruppo. L’effettiva percezione delle azioni (nonché il quantum effettivo delle stesse) è condizionata al rispetto di determinati vincoli ed al raggiungimento di determinati obiettivi (obbligo di essere in forza ad una società del gruppo alla vesting date, obiettivi di performance personali del dipendente o del Gruppo etc.).Per effetto del trasferimento in Italia, la società di cui era dipendente il lavoratore al momento del grant date e la società datore di lavoro del dipendente al momento della ricezione delle azioni (vesting date) non coincidono. Al riguardo, quindi, la Società istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede conferma che, per i dipendenti che usufruiranno del regime di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sui redditi derivanti dall’assegnazione delle azioni,l’applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sia limitata alla solaporzione di redditi di fonte italiana.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al primo quesito, l’Istante evidenzia che qualora il discrimine per garantire l’applicazione del regime dei “Neo Residenti” nel cedolino paga mensile, sia il perfezionamento dell’opzione, “il sostituto di imposta non possa, per il primo anno, andare ad applicare le ritenute fiscali mensili sui redditi di fonte italiana, obbligando il proprio dipendente ad applicare il regime in sede di istanza di rimborso”. In alternativa, la Società istante propone di poter limitare le ritenute fiscali mensili unicamente ai redditi da lavoro dipendente di fonte italiana già a decorrere dal primo anno sulla base della seguente documentazione o dichiarazioni fornite dal contribuente:(a) un’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 attraverso cui il dipendente consapevole degli effetti penali in caso di mendaci dichiarazioni confermi la propria volontà di beneficiare delle previsioni dell’articolo 24-bis del Tuir, impegnandosi a porre in essere tutti i comportamenti necessari al mantenimento del diritto a beneficiare del regime di cui sopra, e ad informare tempestivamente la società istante in caso di fatti o circostanze che possano portare ad una decadenza dello stesso dal regime di favore; oppure(b) copia di risposta positiva all’interpello probatorio presentato da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.212 ai fini dell’applicazione del regime fiscale di cui all’articolo 24-bis del Tuir con il quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’effettivo diritto da parte del proprio dipendente di poter beneficiare del regime di favore corredato da un’autodichiarazione da parte del dipendente riportante il proprio impegno a portare correttamente a termine le procedure per procedere al perfezionamento dell’opzione. In merito al secondo quesito, la Società istante, da una lettura congiunta dei paragrafi 1.2 e 1.10 del Provvedimento, ritiene che al fine di avere conferma del perfezionamento dell’opzione per l’accesso al regime dei “Neo Residenti” sia sufficiente ricevere copia della prima dichiarazione dei redditi presentata dal dipendente con la corretta compilazione del quadro NR, al fine di applicare le ritenute esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente di fonte italiana, per gli anni successivi sia sufficiente ricevere dal dipendente:- un’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attraverso cui il dipendente consapevole degli effetti penali in caso di mendaci dichiarazioni confermi la propria volontà di beneficiare delle previsioni dell’articolo 24-bis del Tuir, impegnandosi a porre in essere tutti i comportamenti necessari al mantenimento del diritto a beneficiare del regime di cui sopra, e ad informare tempestivamente la società istante in caso di fatti o circostanze che possano portare ad una decadenza dello stesso dal regime di favore; oppure- annualmente copia del modello F24 “quietanzato” attestante l’avvenuto versamento delle imposte. In relazione al terzo quesito, l’Istante ritiene che:a) l’attività lavorativa venga considerata interamente svolta all’estero, nel caso in cui il dipendente pur avendo passato parte della giornata in Italia non abbia quivi svolto alcuna attività lavorativa; b) nel caso in cui non fosse possibile dimostrare di non aver svolto attività lavorativa in Italia, si possa determinare in maniera forfetaria un range di orari che permettano l’individuazione delle porzioni di reddito da attribuire all’Italia e all’estero. In relazione alle modalità con le quali la Società debba calcolare la porzione di reddito prodotto all’estero, in assenza di un orario di lavoro determinato e nella possibilità non remota che i lavoratori in virtù del loro ruolo prestino attività lavorativa anche nel week end, l’Istante ritiene corretto utilizzare un criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario del periodo di riferimento e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi. In relazione all’ultimo quesito, relativo alle azioni attribuite dalla società capogruppo per effetto dei long term incentive, la cui grant date cade in un periodo in cui i lavoratori in oggetto erano dipendenti di una società estera del gruppo e la cui vesting date cada nel periodo in cui i lavoratori sono dipendenti della società italiana, l’Istante ritiene di dover effettuare le ritenute ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973. In particolare, l’Istante ritiene che, per i dipendenti che beneficiano del regime per i Neo Residenti, possa limitare l’applicazione delle ritenute ai soli redditi di fonte italiana; vale a dire, al solo valore delle azioni, che possa essere considerato di fonte italiana, in quanto maturato nei giorni lavorati in Italia, indipendentemente dal fatto che i lavoratori fossero dipendenti della società italiana o meno. In ultimo vista l’impossibilità dell’Istante di conoscere autonomamente informazioni sui giorni trascorsi in Italia e all’estero dai dipendenti, la Società ritiene che: – il dipendente debba indicare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, il numero dei giorni trascorsi all’estero per il periodo di maturazione delle azioni; – nessuna responsabilità possa essere imputata alla società istante come sostituto di imposta nel caso in cui l’informazione ricevuta non sia aderente alla realtà fattuale.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente, si osserva che la presente istanza di interpello non ha ad oggetto la verifica dei presupposti richiesti dall’articolo 24-bis del Tuir per l’accesso al cd. “regime dei neo residenti”. Ne consegue che la risposta verrà fornita nel presupposto dell’esistenza delle condizioni richieste dal legislatore per la fruizione del predetto regime fiscale agevolativo. L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia RU 47060 dell’8 marzo 2017, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero. Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce. Come chiarito nella circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, l’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio1997, n. 241 ovvero recuperata presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il comma 1 del citato articolo 24-bis dispone che l’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Come chiarito nella circolare n. 17/E del 2017,sulla base della lettura rovesciata di tale disposizione, il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef. Nella citata circolare n. 17/E del 2017 è stato evidenziato che criticità peculiari possono presentarsi con riguardo al reddito derivante da assegnazioni di azioni ai dipendenti ed è stato riportato il caso di un manager, dipendente di una consociata estera, che viene assunto da una società italiana del gruppo il 1° marzo2017. In costanza di rapporto con la società estera, al lavoratore dipendente sono state assegnate delle Restricted Stock Units (di seguito RSU) che danno diritto al possessore di ricevere, al termine di un periodo prefissato (cd. restricted period), un numero di azioni predeterminato e senza pagamento di alcun corrispettivo. Le azioni vengono attribuite allo scopo di incentivare il raggiungimento dei risultati gestionali del gruppo, nonché di fidelizzare le risorse chiave della compagine sociale. Infatti, le azioni sono attribuite soltanto a condizione che il beneficiario mantenga il rapporto di lavoro con il gruppo durante il restricted period. Al momento delle assegnazioni delle azioni, il manager in esame risulta essere residente in Italia e, pertanto, sarà tenuto a dichiarare l’intero valore delle azioni ricevute. Tuttavia, se quest’ultimo ha optato per il regime di cui all’articolo 24-bis del Tuir fin dal 2017, anno in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia, il beneficio derivante dalle stock option che si considera prodotto nel Paese estero sconterà esclusivamente l’imposta sostitutiva in esame. Al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni (Cfr. paragrafo 12.14 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni). Affinché tale criterio sia applicato correttamente, si precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Si è dell’avviso, ad esempio, che i termini del rapporto siano assunti con criteri omogenei qualora il reddito derivante dai piani di RSU, da ricomprendere nell’ambito applicativo dell’imposta forfettaria, sia dato dal rapporto tra il periodo di lavoro prestato all’estero, calcolato considerando tutti i giorni in cui il contratto prevede che la prestazione lavorativa non sia svolta nel nostro Paese, al lordo dei giorni di ferie, malattie e festività, e il restricted period, calcolato assumendo 365 giorni per ogni anno, ad esempio se il periodo di lavoro prestato in Italia va dal 1°marzo al 31 maggio 2017 (92 giorni) e il restricted period ha durata tre anni, il reddito derivante dai piani di RSU da assoggettare ad imposta sostitutiva risulterà dal rapporto [(365×3) -92]/(365×3). Può ritenersi, altresì, che i termini del rapporto siano omogenei qualora i giorni del restricted period siano assunti al netto delle festività, week end e ferie e il periodo di lavoro prestato nel paese estero sia calcolato anche esso al netto di festività, week end e ferie. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, i sostituti d’imposta che corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 del Tuir, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono». Tra le somme e i valori in genere, sono da ricomprendere le azioni, percepite a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro. Al riguardo, si fa presente che l’imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale i compensi, in denaro o in natura, rilevano fiscalmente al momento dell’effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui gli stessi escono dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. In relazione alle azioni, si precisa che tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli (cfr. circolare 9 settembre 2008, n. 54/E). Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura, il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir individua nel “valore normale”, di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio generale di valutazione dei benefit. Pertanto, in relazione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente scaturente dall’assegnazione di azioni, queste ultime rilevano fiscalmente per un importo pari alla differenza tra il loro “valore normale”, determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 da ultimo menzionato, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (cfr. circolari 17 maggio 2000, n. 98/E e 20 marzo 2001, n. 29/E). Ciò posto, in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella citata circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che “una volta esercitata l’opzione”, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l’imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all’estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come “giorno lavorativo italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo specifica documentabile comprovante l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni. Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all’individuazione del “criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui”. Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d’imposta, si osserva che ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d’imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.