AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 226 del 22 novembre 2024
Regime forfetario – Art. 1, co. 54-89, della legge n. 190 del 2014 – Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Non applicabilità
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
TIZIA (di seguito, ”Contribuente”) presenta un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 al fine di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito all’applicazione dell’aliquota del 5 per cento al reddito determinato secondo i criteri di cui ai commi 54 e ss. del citato articolo 1 (di seguito, ”regime forfetario”).
Nell’istanza la Contribuente afferma di aver prestato, fino al […] luglio (n), attività di lavoro dipendente come responsabile della comunicazione presso ALFA S.r.l., e di aver avviato, in data […] maggio (n), un’attività di lavoro autonomo […].
La Contribuente rileva, inoltre, di aver adottato la contabilità semplificata per l’anno di imposta (n) poiché per detto anno ricorreva la causa di esclusione dal regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 57, lettera dter), della legge n. 190 del 2014 (poiché l’anno precedente l’apertura della partita IVA (n1) aveva conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro), e di aver intenzione di aderire a detto regime (quello forfetario) solo dal periodo di imposta (n+1).
La medesima Contribuente ritiene poi che ”l’attività di lavoro autonomo descritta, non si configuri, in nessun modo, come mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L’attività si configura pertanto come nuova attività, non avendo esercitato nei tre anni precedenti l’inizio di tale attività, alcuna attività professionale, ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”.
Alla luce di quanto sopra, la Contribuente chiede se possa fruire dell’aliquota agevolata del cinque per cento di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 a decorrere dal secondo anno di inizio dell’attività (n+1) e fino al quinto anno di attività.
Con nota […] la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; con nota del […], la Contribuente ha prodotto la documentazione integrativa richiesta (di seguito, ”documentazione integrativa”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Contribuente ritiene di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività [il (n+1) considerato che per il (n) non ha potuto usufruire del predetto regime per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente secondo quanto previsto dalla causa ostativa di cui alla lettera dter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014], con applicazione dell’aliquota ridotta al cinque per cento di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 fino al quinto anno di attività.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si rappresenta che il presente parere esula da ogni considerazione in merito alla sussistenza nei confronti della Contribuente dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario previsti dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle cause ostative ivi stabilite, con particolare riferimento al periodo d’imposta (n+1). Pertanto, il presente parere è fondato sul presupposto che, pur avendo la Contribuente iniziato l’attività professionale nel corso del (n), la stessa possa aderire al regime forfetario dal (n+1).
Sui predetti aspetti rimane, pertanto, fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ai fini che qui interessano, va ricordato che, in merito all’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dal comma 64 del citato articolo 1, il successivo comma 65 prevede che ”[a]l fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: […]
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni […]”.
In relazione a tale previsione, la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5, ha chiarito che ”[…] il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.
Restano, peraltro, valide tutte le considerazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento […]”.
Nel caso in esame, pur avendo iniziato l’attività professionale nel corso del (n), la Contribuente intenderebbe fruire dell’aliquota agevolata del cinque per cento di cui al citato comma 65 (di seguito, breviter ”aliquota agevolata”) per il periodo d’imposta (n+1) e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività.
In relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Da ultimo, si rileva che l’impossibilità per la Contribuente di fruire dell’aliquota agevolata nei termini sopra detti assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alla sussistenza del requisito della novità dell’attività ai fini dell’applicazione di detta aliquota.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.