AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 181 del 7 luglio 2025

Regime forfetario – Art. 1, co. da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 – Regime IVA del margine – Art. 36 del decreto-legge n. 41 del 1995 – Opzione per il regime IVA ordinario

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

TIZIO (di seguito, ”Istante”) presenta un’istanza di interpello c.d. interpretativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000 n. 212, volta a chiedere un parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ”Regime Forfetario”) in relazione alla seguente fattispecie.

L’Istante dichiara di svolgere l’attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici e relativi accessori, utensili, apparecchi non elettrici e articoli per la casa, nonché loro riparazioni, e di aver intenzione di adottare dal 1° gennaio 2025 ritenendo di averne i requisiti richiesti il Regime Forfetario, poiché, dalla data sopraindicata, avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cd. regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (seguìto fino al 31 dicembre 2024).

Inoltre, l’Istante rappresenta l’intenzione di voler svolgere, a decorrere dal 2025, anche l’attività di ”vendita di piccoli elettrodomestici usati” (ulteriore rispetto a quella già svolta di commercio di piccoli elettrodomestici e relativi accessori di cui sopra) e di continuare ad adottare il Regime Forfetario. In proposito, sottolinea che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), quest’ultima attività (vendita di piccoli elettrodomestici usati) sarebbe soggetta ex lege al c.d. regime del margine e, in considerazione del valore dei beni commerciati inferiore ai 516,00 euro, troverebbe applicazione il c.d. metodo globale secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Ciò posto, l’Istante chiede ”se sia applicabile o meno il regime forfetario in ipotesi di inizio attività che pur prevedendo regimi speciali iva obbligatori ex lege incompatibili in re ipsa con il regime forfetario, non sono mai stati precedentemente applicati”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante richiama la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 48 del 2020 secondo la quale, relativamente a un soggetto neocostituito al primo anno di attività ”[…] non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che l’Istante, in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine”.

Secondo l’Istante, in base a tale risposta, sembra evincersi un principio generale, secondo il quale, qualora non si sia mai adottato, ai fini IVA, un regime speciale nel caso in questione, il cd. regime del margine è possibile l’applicazione del Regime Forfetario. Inoltre, ritiene che esista una perfetta sovrapposizione di situazioni fra chi non ha ”[…] precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità […]” considerata, per aver iniziato l’intera attività nell’anno e chi, come il contribuente stesso, non ha ”precedenti periodi di imposta” semplicemente perché non ha mai svolto un’attività soggetta al regime speciale, e pertanto, risulterebbe, a suo avviso, sicuramente discriminante considerare diversamente le due fattispecie.

L’Istante rileva, quindi, che ”in base al caso risolto con l’interpretazione data dall’AdE con la risposta 48 […] sembrerebbe che il regime forfetario è possibile applicarlo o continuare ad applicarlo anche in presenza di un’attività che ex lege richiederebbe l’applicazione di un regime speciale iva; l’incompatibilità con il regime forfetario, infatti, sembrerebbe aversi soltanto se dello stesso ci si è avvalso precedentemente e non quindi in sede di inizio o variazione dell’attività stessa”.

L’Istante, dunque, ritiene di poter applicare il Regime Forfetario dall’anno 2025, avendone i requisiti richiesti e, nel momento in cui inizierà anche la vendita di beni d’occasione ovvero usati, provvederà a comunicarlo con modello AA9/12 in ”variazione dati” del quadro A e la casella ”regimi fiscali agevolati” del quadro B. Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, sostiene di dover confermare l’adesione al Regime Forfetario in parola attestando la presenza di tutti i requisiti, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM21).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni valutazione in merito ai requisiti richiesti per l’applicazione del Regime Forfetario previsti dalla legge n. 190 del 2014, nonché delle ulteriori cause ostative all’applicazione di detto regime.

Giova ricordare che in base all’articolo 1, comma 88, della legge n. 190 del 2014 ”i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”. Successivamente, l’articolo 10, comma 12undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come modificato in sede di conversione, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato per il periodo d’imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio: detto regime è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

I contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio come afferma l’Istante potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel Regime Forfetario (cfr. la risposta a istanza di interpello pubblica sub n. 72 del 2018). Il Regime Forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). Esso è stato oggetto di modifiche, con portata estensiva, a opera dell’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di chiarimenti con diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e da ultimo con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.

Nell’ambito delle cause ostative all’applicazione del Regime Forfetario, tra l’altro, la lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono beneficiare al predetto Regime ”le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

Al riguardo, la circolare n. 9/E del 2019, al paragrafo 2.3.1, chiarisce che l’incompatibilità con il Regime Forfetario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege. Tuttavia, nell’ambito dei regimi IVA, la citata circolare evidenzia che ”nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”. A titolo di esempio, la circolare n. 9/E sopra richiamata fa riferimento all’imprenditore che applica, ai fini IVA, il regime del margine utilizzando il metodo c.d. analitico o c.d. forfetario ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, chiarendo che allo stesso imprenditore è consentito di aderire al Regime Forfetario ”previa opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’intera attività e non alle singole operazioni’‘ (cfr. le risposte a istanze di interpello pubblicate sub n. 48 del 2020 e n. 215 del 2019).

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, alla luce di quanto contenuto nell’istanza, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 con riferimento ai quali l’Istante ha applicato il regime IVA del margine, si ritiene che lo stesso, in relazione all’ulteriore attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro che intende iniziare nel 2025 (che pur rientrano tra quelle per le quali, in teoria, dovrebbe trovare applicazione il regime IVA del margine cd. globale di cui all’articolo 36, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 1995), possa adottare direttamente il Regime Forfetario.

L’adesione al Regime Forfetario andrà comunicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), barrando la casella 2 ”Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunicherà lo svolgimento di un’ulteriore attività, e indicando nella casella ”regimi fiscali agevolati” del quadro B il valore ”2” previsto (attualmente) per il Regime Forfetario (cfr. le istruzioni per la compilazione della ”dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA imprese individuali e lavoratori autonomi”). L’adesione al Regime Forfetario andrà poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative. Resta inteso che il presente parere è limitato al quesito formulato come sopra riportato e che, pertanto, non si esprime alcuna valutazione circa l’applicazione al caso in esame dell’aliquota agevolata del 5 per cento di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 (in merito alla quale non è stato formulato alcuno specifico quesito), nonché prescinde da ogni valutazione in merito al comportamento in concreto tenuto dall’Istante nel corso del 2025.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

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