AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 maggio 2019, n. 134
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Quesito
La Sig.ra…… (in breve “l’istante” o “la contribuente”), dipendente presso la società X S.r.l. (in breve “ex datore di lavoro”), nel febbraio 2018 ha deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio e ha aderito al regime di tassazione forfettario.
Nel corso del 2018, la contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019, l’istante ritiene, in base alle stime effettuate, che i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo.
Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità della nuova causa ostativa all’applicazione dal regime forfettario prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “Legge di bilancio 2019”), per cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene non operi nei suoi confronti la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del citato comma 57.
A supporto di tale soluzione interpretativa, la contribuente evidenzia che la causa ostativa di cui alla lettera d-bis), come modificata dalla legge di bilancio 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e può comportare l’uscita dal regime agevolativo in parola, a partire dal 2020, qualora nell’anno corrente l’esercizio dell’attività sia svolta prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nel biennio precedente. In merito al periodo d’imposta 2018, invece, dovrebbe applicarsi la precedente formulazione della citata lettera d-bis) del comma 57, vigente ratione temporis.
L’istante richiama inoltre il disposto del comma 71 della predetta legge 190 del 2014, che dispone la cessazione di applicazione del regime forfettario dall’anno successivo a quello in cui si è verificata una delle fattispecie di esclusione indicate nel comma 57.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, di quella di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La richiamata lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 è stato precisato che, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
A titolo esemplificativo, il citato documento di prassi propone il caso di un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018. Sul punto, la scrivente ha chiarito che lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, su cui si rinvia alla circolare n. 9/E del 2019, dovessero essere
inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).
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