AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 novembre 2019, n. 484
Istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212 – Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2019
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. (di seguito anche “Società” o “Istante”) oltre ad avvalersi della figura professionale del consulente finanziario con contratto tipico di mandato o di agenzia,ha adottato, per l’offerta di prodotti finanziari alla clientela, una soluzione contrattuale denominata “contratto misto”, istituita dal Protocollo …. del 1° febbraio 2017, come contrattazione di secondo livello con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative.Tale tipologia contrattuale prevede che la Società attivi – in capo alla stessa persona – un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e,contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari, condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in un luogo diverso dalla sede di Alfa. Al rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato risulta applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro del Credito e l’ordinaria disciplina del rapporto di lavoro dipendente, sia per gli aspetti normativi che per quelli retributivi. Per quanto concerne il rapporto di lavoro autonomo il relativo contratto prevede un sistema di remunerazione di tipo provvigionale a fronte degli affari conclusi ed è soggetto alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro disciplinata dagli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003. La certificazione è funzionale ad attestare che per ciascun soggetto: i) il contratto di lavoro autonomo ha i requisiti previsti dalla normativa in materia; ii) il contestuale e parallelo contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato, intercorrente tra le stesse parti, risulta distinto ed indipendente rispetto al contratto di lavoro autonomo. L’attività di lavoro autonomo non è pertanto soggetta ad alcun vincolo di subordinazione. La Società sottolinea che per effetto della presenza nel contratto misto del rapporto di lavoro dipendente, per il consulente finanziario risultano migliorate le tutele economico/sociali proprio del rapporto autonomo quali, ad esempio, quelle in caso di assenze per maternità, malattia e infortunio. La Società evidenzia, inoltre, che “la separatezza dei due rapporti di lavoro, subordinato e autonomo, coesistenti e parallelamente eseguiti, che rimangono autonomi l’uno rispetto all’altro e,rispettivamente, assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile, è sostanzialmente confermata da distinti profili relativi sia all’organizzazione del lavoro sia all’utilizzo di applicazioni informatiche”. Tutto ciò premesso l’Istante chiede un parere in merito all’operatività della nuova causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre2018, n. 145 (di seguito “L. 145/2018” o “legge di bilancio 2019”) ed integrata dall’articolo 1 -bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, per i consulenti finanziari assunti con contratto misto. Dal testo dell’istanza si desume che il dubbio interpretativo e la soluzione proposta si riferiscano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo della norma in analisi. L’istanza in oggetto viene presentata dalla Società in qualità di sostituto d’imposta tenuto ad applicare le disposizioni in tema di ritenute d’acconto previste dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ai compensi corrisposti per l’attività per l’attività di consulente finanziario.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il c.d. “contratto misto” nasce in forza di un accordo sindacale sottoscritto nel 2017 e, quindi, anteriormente alla modifica della lettera d-bis) del comma 57 della legge n. 190/2014. Nell’ambito di tale “contratto misto”, il rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo coesistono geneticamente, dovendo essere attivati contestualmente, nella forma e con le modalità stabilite dall’anzidetto accordo sindacale, senza che vi sia autonoma disponibilità del lavoratore e/o dell’azienda di modulazione dei due rapporti di lavoro o del passaggio da un rapporto all’altro. La presenza di un accordo sindacale sottostante e la contestualità dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo attivati attraverso tale forma contrattuale garantirebbero, ad avviso dell’Istante, che nessuna modifica sia consentita né al lavoratore né al datore di lavoro perché, se del caso, dette modifiche dovrebbero essere oggetto di un nuovo contratto scaturente da una nuova contrattazione collettiva. L’efficacia vincolante del contratto escluderebbe altresì che tale forma contrattuale sia orientata alla “trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare”, come indicato nella citata circolare n. 9/E del 10 aprile2019. Tanto premesso, l’Istante ritiene che i soggetti che svolgano l’attività di lavoro autonomo in forza del c.d. “contratto misto”, stipulato successivamente al 1° gennaio2019, siano esclusi dall’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e siano pertanto ammessi alla fruizione del regime forfetario, quando per essi non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente suscettibile di essere trasformato in rapporto di lavoro autonomo che risulta essere il presupposto per l’applicazione della norma appena richiamata.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che il presente parere attiene esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge di bilancio 2019. Resta, pertanto, esclusa qualsivoglia considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime forfetario previsti dalla legge n. 190 sopracitata, nonché delle ulteriori cause ostative ivi previste.La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall’Istante, di quella di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. La richiamata lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. In merito la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019 afferma che “la norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento”. Tale finalità è evidenziata anche dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 (cfr. parag. 2.3.2) laddove si afferma che “la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.
La circolare summenzionata precisa altresì che, “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza” Ciò sulla base dell’assunto che “in tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza per i c.d. “contratti misti” stipulati dalla Società successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa – tenuto conto, peraltro, che tale tipologia contrattuale è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017 (quindi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo testo della norma in analisi) – si ritiene che, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trovi applicazione.
Resta inteso che laddove il duplice rapporto di lavoro(autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa in parola troverebbe, senza dubbio, applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale, ravvisandosi, in tali ipotesi, l’artificiosa trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, che la norma mira a contrastare.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che, qualora l’attività di lavoro autonomo nei fatti rappresentata, dovesse essere un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente – circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria – il regime forfetario in commento non potrà, in ogni caso, trovare applicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - la partecipazione nella società di persone eduta nel corso del 2019, non precluda l’accesso del contribuente al regime forfetario - Risposta 04 giugno 2019, n. 181 dell'Agenzia delle Entrate
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - il Contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno - Risposta 30 maggio 2019, n. 169 dell'Agenzia delle Entrate
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi e se…
- Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario - il professionista, titolare di un rapporto di lavoro all'estero, che rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, si ritiene che si possa applicare il regime forfetario - Risposta…
- Corrispettivi erogati a fronte di contratti "misti" di cui al paragrafo 11.6 del Commentario all'articolo 12 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni - Suddivisione del corrispettivo sulla base delle informazioni contenute nel…
- Deducibili le spese per prestazioni sanitari pagate con bancomat del figlio e rimborsate in contanti - Articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Risposta 19 ottobre 2020, n. 484 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…