AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 luglio 2021, n. 520
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime forfetario – Fatturazione elettronica – regime premiale ex art. 1, c. 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA, di seguito istante, evidenzia quanto qui di seguito sinteticamente rappresentato.
L’istante afferma di esercitare la professione di avvocato e di avvalersi, ai fini fiscali, del regime forfetario di determinazione dei redditi di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Precisa, inoltre, di aver scelto di certificare i propri corrispettivi mediante fattura elettronica emessa tramite il sistema di interscambio (di seguito SdI), al fine di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento disposta dall’articolo 1, comma 74, della legge n 190 del 2014, come modificato dall’articolo 1, comma 692, lettera f) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito legge di bilancio 2020).
Tuttavia, riferisce che il 22 marzo 2021, all’atto dell’incasso di un corrispettivo mediante bonifico, erroneamente ha emesso un documento cartaceo e «… ha dimenticato di inviare la fattura elettronica allo SDI, inviandola in data 7 aprile oltre, quindi, il termine di 12 giorni previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. N 633/1972 ».
Ciò premesso, l’istante chiede di sapere:
«1. se può continuare ad usufruire del regime premiale […];
2. se, a talfine, è tenuta a procedere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997;
3. se, in caso di risposta affermativa al punto che precede, può applicare l’art. 6 comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997.».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante «ritiene di avere la possibilità di scegliere tra due alternative:
1) al solo fine di poter continuare ad usufruire del regime premiale […], procedere al ravvedimento operoso;
2) rinunciare al predetto regime premiale, senza pertanto dover effettuare alcun ravvedimento operoso non avendo commesso alcuna violazione»
Nell’ipotesi di cui al punto sub 1, l’istante ritiene di aver commesso un errore di certificazione dei corrispettivi punibile con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (nella misura dal cinque e al dieci per cento dei corrispettivi non documentati); ritiene altresì di poter ravvedere, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione minima, « pari, in questo caso, al cinque per cento dei corrispettivi non documentati (o documentati in ritardo). Conseguentemente, ritiene di dover effettuare il pagamento della sanzione tramite modello F24, compilando la sezione Erario ed utilizzando il codice tributo 8911.».
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 1 del d.lgs. 5 agosto del 2015, n. 127 (concernente la “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”‘), dispone al comma 3, ultimo periodo, che «sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio ” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 […].».
Tuttavia, al fine di promuovere l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite SdI da parte di tutti gli operatori economici, la legge di bilancio 2020 ha modificato il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, disponendo che «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».
Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal richiamato articolo 43 del dPR n. 600 del 1973, «1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata»
La riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento a favore di chi applica il regime forfetario è, dunque, subordinata all’avere il fatturato del periodo d’imposta “costituito esclusivamente” da fatture elettroniche emesse tramite SdI. Ne deriva che l’emissione di fatture con modalità diverse da quelle prescritte dal citato comma 74, non determina, in linea generale, l’applicazione di alcuna sanzione, salvo la perdita del beneficio ivi contemplato.
Tanto premesso, nel caso prospettato l’istante riferisce di essere incorsa in un mero ritardo nell’adempimento fiscale, avendo emesso il 7 aprile 2021 la fattura elettronica tramite SdI relativa ad un corrispettivo incassato il 22 marzo 2021 e, quindi, oltre i dodici giorni di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del precedente articolo 6 (l’incasso del corrispettivo).
La tardiva emissione di una fattura non soggetta ad IVA, da parte di un soggetto che applica il regime forfetario, è in punita con la sanzione di cui all’articolo 6, comma 2 del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui «2. Il cedente oprestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000».
Pertanto, laddove l’istante mostri l’intenzione di voler conservare – con l’emissione seppur tardiva della fattura elettronica tramite SdI e la definizione della sanzione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso – il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico”, si è dell’avviso che l’errore compiuto non comporti di per sé la perdita del regime premiale di cui si discute. Va da sé, tuttavia, che il documento cartaceo emesso nei confronti del cliente deve essere considerato come una mera quietanza dell’importo versato, priva di rilevanza fiscale.
Quanto poi alla sanzione da definire, si ricorda che laddove l’istante abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette, la tardiva emissione della fattura non soggetta ad IVA, oltre i dodici giorni successivi a quello in cui l’operazione si considera effettuata, è punita con la sanzione residuale di cui all’ultimo periodo del citato comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 (da 250 a 2.000 euro).
Resta, in ogni caso, salvo il potere degli organi di controllo di verificare la concreta esistenza della condizioni affinché l’istante possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.
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