Al regime forfettario, introdotto dai comma 54 ad 89 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono aderire le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Non possono aderire al predetto regime le società di persona e soggetti equiparati (art. 5 del Dpr 917/86) ed ovviamente le società di capitali.

Per poter effettuare una scelta consapevole, prima di aderire al regime forfettario, occorre eseguire un calcolo di convenienza al fine di verificare l’esistenza di un reale vantaggio fiscale. Occorre valutare, ad esempio, che gli oneri deducibili e detraibili dal reddito complessivo assoggettato a IRPEF per cui il risparmio fiscale di tali spese sarebbe nullo se il soggetto che avesse aderito al regime forfettario non possedesse altri redditi soggetti ad IRPEF (si ricorda che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito di adesione al regime forfettario non è soggetto ad IRPEF ma ad una imposta sostitutiva). Per cui, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha aderito al regime forfettario possieda solo il reddito di impresa o lavoro autonomo, non sarà possibile usufruire delle spese per oneri deducibili e detraibili salvo quelle inerenti i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.

I soggetti titolare del solo reddito di lavoro autonomo o d’impresa in regime forfettario non possono usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, per interventi volti al recupero edilizio di cui agli articoli 12, 15 e 16-bis del DPR 917/86. Stessa sorte anche per altre disposizioni normative (ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica, per il bonus mobili, il bonus verde e il nuovo bonus facciate)

Pertanto qualora il contribuente non possieda altri redditi rispetto a quelli c.d. “forfetari” dovrà dire addio, per l’anno di applicazione del regime agevolato, alle deduzioni e detrazioni IRPEF.

In particolare per i bonus fiscali derivanti dagli interventi sugli immobili:

  • di recupero edilizio,
  • di riqualificazione energetica
  • di miglioramento antisismico

il contribuente che non si sia avvalso di una o più rate dell’agevolazione potrà usufruirne del bonus a partire dall’anno in cui torna ad avere un reddito da assoggettare ad IRPEF

Fermo restando i requisiti stabiliti dalla normativa per poter usufruire delle detrazioni fiscali, l’adesione al regime forfettario non dovrebbe comportare la decadenza dalla detrazione, ma soltanto, a causa di incapienza, della impossibilità della singola rata. (C.M. 12 maggio 2000 n. 95, § 2.1.2 e circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13)
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