La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con il comma 692 dell’articolo 1 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2020, i requisiti di accesso e permanenza per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo al c.d. regime forfettario statuisce che “All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 54 e’ sostituito dal seguente:
« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;
b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »;
c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »;
d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la seguente: « d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapporto di lavoro e’ cessato »;
e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
f) al comma 74: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ ridotto di un anno »; 2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;
g) il comma 75 e’ sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »;
h) al comma 82: 1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; 2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »; 3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;
l) al comma 89, il primo periodo e’ soppresso. “
Dalla lettura del comma 692 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 si evince l’introduzione di due nuove cause di esclusione al regime forfettario che si riportano:
- qualora nell’anno precedente si siano sostenute spese per personale sia dipendente che per collaboratori e/o lavoro accessorio per un importo superiore ai 20.000 euro lordi. Ai fini del calcolo dell’ammontare di tale costo vanno inclusi anche i costi sostenuti per pagare lavoro a progetto, le somme erogate a titolo di utili di partecipazione agli associati e le prestazioni prestate dall’imprenditore, dal coniuge di questo o dai suoi familiari;
- qualora nell’anno precedente i soggetti che possono accedere o conservare la scelta al regime forfettario abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ivi inclusi i redditi di pensioni) superiori ai 30.000 euro, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Riportiamo per memoria le altre cause di esclusioni stabilite dalla precedente normativa e che rimangono tutt’ora in vigore:
- di non aver superato, nell’anno precedente, la soglia di 65.000 euro derivante da attività di impresa o lavoro autonomo;
- di non avere quote di partecipazione in società di persone;
- di non esercitare un controllo diretto oppure indiretto, anche a mezzo di familiari, nelle società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
- di non aderire al regime speciale Iva o di un regime forfettario di determinazione del reddito;
- di non effettuare in via esclusiva o prevalente le cessioni di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- di non fatturare prevalentemente (per più del 50%) nei confronti del datore di lavoro;
- nei casi in cui la persona fisica che voglia aderire o permanere nel regime forfettario non risieda in Italia o all’interno dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). I non residenti in Italia incorre nell’esclusione dal regime forfettari se non rispettano contemporaneamente due condizioni: essere residenti all’ estero che producano una quota parte maggiore del 75% dei loro redditi complessivi in Italia e risiedere in uno stato che appartiene all’UE o ha aderito allo spazio economico europeo.
Abolizione del doppio limite per i ricavi
La legge di Bilancio ha abrogato la disposizione, prevista all’art 1 della legge n.145 del 2018 (dal comma 17 al 22) che nel 2019 aveva esteso il regime di favore anche per le persone fisiche che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi superiori ai 65.001 € ma non eccedenti i 100.000 €, ragguagliati ad anno.
Nuovi vantaggi, in aggiunta ai precedenti
- La legge n. 160/2019 prevede a favore dei soggetti ammessi al regime forfettario, che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art 3 comma 1 del D.lgs. 127/2015, che aderiscono alla fatturazione elettronica abbandonando completamente la modalità di emissione cartacea la riduzione del periodo di accertamento da cinque a quattro anni.
- Credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali – Viene prevista un’agevolazione pari al 6% del costo sostenuto con un limite massimo di spesa ammissibile pari a 200 milioni € sull’acquisto di beni strumentali diversi da quelli “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», riportati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dai beni immateriali tra cui i software rientranti nell’allegato B della stessa legge. Tra i principali beni esclusi dal beneficio del credito d’imposta previsto troviamo i mezzi di trasporto (individuati dall’art 164 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986), fabbricati ed edifici (e altri beni tra cui quelli per cui è prevista un’aliquota di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5% previsto dal decreto del MEF del 31.12.1988). Nella determinazione del costo per tali beni è possibile includere gli oneri accessori di diretta imputazione e gli interessi passivi iscritti a bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. In caso di utilizzo di contratti di locazione finanziaria come modalità d’acquisto del bene si assume ai fini della determinazione del costo quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene stesso.
La compensazione del debito con il credito d’imposta può essere effettuata a partire dall’ anno successivo all’acquisto del bene e il credito d’imposta è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo. Per poter usufruire di tale agevolazione l’acquisto non deve essere avvenuto prima del primo gennaio 2020 ma deve risultare da fattura con data antecedente al 31 dicembre dello stesso anno oppure al 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato dal venditore l’ordine di acquisto e pagato un acconto corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- LEGGE n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- INPS - Circolare 07 febbraio 2020, n. 18 - Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - Proroga della pensione…
- MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 15 giugno 2020, n. 9 - Stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Applicazione della procedura di cui all’articolo 1,…
- INPS - Circolare 28 maggio 2021, n. 79 - Contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Adempimenti informativi e contributivi…
- INPS - Circolare 04 agosto 2020, n. 91 - Articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Modificazioni all'articolo 2, commi 28 e 29,…
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: trattrici agricole con il relativo equipaggiamento hardware e software - Articolo 1, commi da 184 a 197 legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) - Risposta 19 aprile 2021, n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…