AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 1 del 10 gennaio 2024
Regime impositivo della birra a decorrere dal 1° gennaio 2024
Come noto, per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:
– l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
– le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).
Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato:
– l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
– alla birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
– alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.
In relazione a tale ultima fattispecie si evidenzia che il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022 (NOTA 1), dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10-bis, entro il 31 gennaio 2024.
Si rammenta, altresì, che i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024.
—
Note:
(1) L’applicazione, anche per l’anno 2023, delle disposizioni del D.M. 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022, è stabilita dal comma 3 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023
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