AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 settembre 2021, n. 632
Regime IVA dei contributi versati per sostenere petizioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA PBC (di seguito, “Società” o “Istante”) riferisce di gestire la piattaforma internet di sua proprietà, denominata “X”.
L’Istante precisa che:
1. una Public Benefit Corporation (“PBC”) è una entità giuridica che negli Stati Uniti può essere assunta da imprese guidate prioritariamente da una missione sociale.
Diversamente dalle imprese tradizionali con scopo di lucro, nelle PBC di diritto statunitense il profitto è bilanciato dal fine sociale e di interesse pubblico che devono perseguire;
2. in quanto B Corporation, certificata (B Corp), ha superato, e deve periodicamente superare, regolari verifiche da parte dell’ente internazionale indipendente e no-profit B Lab – la BIA, acronimo inglese per “B Impact Assessment”
– che misura, controlla e documenta lo stato della governance aziendale, i benefici per i dipendenti, la qualità delle relazioni tra l’azienda e la comunità circostante e la performance aziendale relativa alla tutela dell’ambiente;
3. è considerata “soggetto passivo” ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA), nonché delle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in seguito, “Decreto IVA”) in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato realizzate nell’esercizio di imprese ai sensi dell’articolo 4 del Decreto IVA.
Secondo quanto affermato dall’Istante, la piattaforma “X” è stata creata per permettere a chiunque di avviare – gratuitamente – una campagna/petizione su di un qualsiasi tema o argomento.
La Società rappresenta che l’iscrizione alla piattaforma e il lancio di una petizione/campagna è completamente gratuito. Ciascuno però, a prescindere dall’iscrizione alla piattaforma, o dall’avere lanciato o promosso una campagna, può sostenere ALFA attraverso una donazione/contributo.
In particolare, in sede di documentazione integrativa, l’Istante precisa che le modalità di contribuzione/donazione che accetta sono essenzialmente due: il “Programma di sottoscrizione” e le “Petizioni sponsorizzate” (promoted petitions).
Mediante il “Programma di sottoscrizione”, (il solo oggetto di interpello) il sostenitore può contribuire, mediante versamenti periodici, a finanziare la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della piattaforma e il progetto portato avanti dalla Società.
Il contributo è completamente libero e l’importo dell’ammontare può essere deciso dal sostenitore (anche se esistono degli importi standardizzati di Euro 3, Euro 6, Euro10, Euro20). L’Istante precisa che al versamento di questo contributo non corrisponde alcun significativo e particolare obbligo o impegno da parte sua nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato, tramite email, sull’organizzazione di eventi, sull’impatto e sui risultati ottenuti, senza garantire alcun particolare benefit o vantaggio in relazione all’eventuale campagna avviata dal sostenitore ed ai relativi beneficiari.
Con le petizioni sponsorizzate (promoted petitions), la campagna è portata all’attenzione degli utenti unitamente alla richiesta di partecipazione e di contribuzione. In questo caso la Società si impegna a promuovere la petizione su vari canali, sui social media e via mail. In media, negli USA oppure in Gran Bretagna, una promoted petition raggiunge 2.000 ulteriori utenti.
L’Istante precisa che i fondi provengono esclusivamente da soggetti privati e sono poi dallo stesso utilizzati per sostenere i costi operativi della sua attività (tra le altre, finanziamento alle attività della Società, spese di funzionamento, remunerazione del personale).
Una parte dei fondi raccolti inoltre è donata annualmente dalla Società alla Fondazione Y (entità legale – no profit – separata rispetto all’Istante). Secondo quanto riferito dalla Società, la Fondazione ha lo scopo di favorire l’accesso a internet – e quindi alla piattaforma X – da parte degli utenti delle aree più svantaggiate (Paesi del Terzo Mondo).
L’Istante, con la presente istanza d’interpello, chiede il parere della scrivente in merito al corretto regime IVA applicabile ai contributi versati dai suoi sostenitori residenti in Italia, aderenti al “Programma di sottoscrizione”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che questi contributi rientrino nell’ambito dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA, ai sensi del quale non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
A parere dell’Istante, infatti, i contributi in questione sono versati dai sostenitori di ALFA “a fondo perduto” e in un’ottica di liberalità, e non come corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
La partecipazione al “Programma di sottoscrizione” ed il versamento dei contributi sono finalizzati unicamente al sostegno economico/finanziario di ALFA e della sua attività, senza che sia prevista alcuna controprestazione.
L’invio di e-mail periodiche di aggiornamento ai sostenitori e l’invito agli eventi legati alle petizioni, conseguenti alla partecipazione al “Programma di sottoscrizione”, vanno intesi come semplici modalità per tenere i propri sostenitori e finanziatori informati sull’utilizzo dei fondi e sui risultati raggiunti, con lo scopo di accrescerne il coinvolgimento e favorirne la partecipazione.
A supporto, l’Istante cita le risoluzioni del Ministero delle Finanze 8 novembre 1978, n. 362853, 27 febbraio 1973, n. 523184 e 8 giugno 1973, n. 502483, aventi ad oggetto quote associative.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il presente parere è reso assumendo acriticamente la descrizione dei contributi fornita dalla Società, restando fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La normativa comunitaria, (in particolare gli articoli 2 e 73 della Direttiva IVA) come interpretata dalla Corte di Giustizia, definisce l’ambito oggettivo di un’operazione rilevante ai fini IVA: sono cioè soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate «a titolo oneroso» sul territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo d’imposta che agisce in quanto tale.
Una prestazione di servizi o una cessione di beni è effettuata «a titolo oneroso», “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario…. ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico ” (Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).
Il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA va pertanto escluso qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.
Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (cfr. tra tutte, circolare 21 novembre 2013, n. 34/E nonché risoluzioni 16 febbraio 2005, n.21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E).
In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione.
L’unilateralità della prestazione è un altro indice di cui tener conto per valutare la natura (sovvenzione vs corrispettivo) del contributo: un contributo può considerarsi a fondo perduto/liberalità se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione.
Al fine di accertare se i contributi oggetto del presente quesito costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi oppure donazioni è necessario far riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti.
Preso atto che, al “Programma di sottoscrizione” – come detto dall’Istante – “non corrisponde alcun significativo e particolare obbligo o impegno da parte di Change.org nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato, tramite email, l’organizzazione di eventi ed una linea diretta con l’organizzazione, sull’impatto e sui risultati ottenuti da Change.org”, i relativi contributi appaiono diretti a finanziare il funzionamento “in generale” della Società, piuttosto che risultare il corrispettivo di una specifica prestazione.
Ne consegue che, in linea con i chiarimenti di prassi sopra riportati, i contributi erogati dagli utenti, relativi al “programma di sottoscrizione”, si considerano mere movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.
A diversa conclusione si perverrebbe qualora le elargizioni alla piattaforma oltre a fornire al soggetto che le eroga la qualifica di “sottoscrittore”, gli riconosca il diritto a usufruire di specifiche prestazioni (cfr. risoluzione n. 384040 del 2 ottobre 1981), come sembra profilarsi per le somme raccolte mediante le promoted petition.
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