Regime IVA per Expo 2015 - Risoluzione n.10/E del 2014L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 10/E del 15 gennaio 2014  ha fornito alcuni chiarimento in ordine al regime di non imponibilità introdotto dall’articolo 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato dalla Legge n. 3 del 14 gennaio 2013.

Il contenuto del summenzionato articolo 10 dispone che “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l’espressione ‘acquisto e/o importazioni di importo rilevante’ si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia”.

Il documento di prassi per determinare l’ambito applicativo della norma precisa che:

  • con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell’Accordo, vale quanto stabilito dall’articolo 72, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il limite è individuato in euro 300,00 (trecento);
  • i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato al documento in commento;
  • il documento sarà emesso in due copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale.

Inoltre viene precisato che il modello si compone:
– della Sezione A dove vanno indicati i dati generali del beneficiario (indicazione della denominazione del Commissariato Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza);
– della Sezione B nella quale i Commissariati Generali dichiarano il possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità.
Il beneficiario del regime di non imponibilità con il predetto modello dichiara:
a) di acquistare i beni e/o i servizi, indicati nella sezione C), nell’ambito delle attività ufficiali di EXPO 2015;
b) che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni stabilite dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo EXPO 2015, ratificato con Legge n. 13 del 14 gennaio 2013;
c) che le forniture sono non imponibili ai fini IVA;
d) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede;
– della Sezione C, dove vengono indicati i dati del fornitore e dei beni acquistati.

L’Agenzia delle entrate precisa anche che nelle ipotesi in cui per le operazioni per le quali sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, a una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972).