AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 luglio 2020, n. 228
Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette – Art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta di svolgere attualmente le seguenti attività esclusivamente su terreni ed immobili di proprietà:
1) coltivazione della vite finalizzata alla produzione di vino e aceto con utilizzo esclusivo di uve proprie;
2) coltivazione di olive finalizzata alla produzione di olio con utilizzo esclusivo di olive proprie;
3) coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri;
4) confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria (vino, olio, marmellata) che beni acquistati da terzi (ad esempio, biscotti, cioccolatini);
5) visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.
A tali attività, l’Istante rappresenta di voler aggiungere, avendo ottenuto la preventiva abilitazione regionale, quella relativa alla fornitura di servizi didatticoformativi (c.d. “fattorie didattiche”) con carattere di accessorietà e di non prevalenza.
Ciò posto, l’Istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, delle seguenti attività:
A) attività attualmente esercitate di cui ai punti da 1) a 5);
B) attività di visita delle cantine con degustazione qualora sia svolta in futuro in modo non occasionale;
C) attività di “fattorie didattiche” che intende intraprendere.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al quesito di cui al superiore punto A), l’Istante osserva quanto segue.
L’Istante ritiene che le attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie [di cui ai superiori punti 1) e 2] siano classificate tra le attività agricole connesse di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2015 e che, rientrando i citati prodotti nell’elenco di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trovi applicazione il regime speciale per i produttori agricoli di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, per cui:
– ai fini Iva, si applica il meccanismo delle percentuali di compensazione;
– ai fini delle imposte dirette, viene dichiarato il reddito dominicale e agrario (quadro RB della dichiarazione dei redditi).
Per quanto concerne l’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione [di cui al superiore punto 3)], l’Istante sostiene che, poiché tale attività rientra tra le attività agricole connesse di cui al d.m. 13 febbraio 2015, ma la marmellata non compare tra i prodotti elencati nella citata Tabella A:
– ai fini Iva, si applicano le modalità proprie del regime analitico (applicazione dell’Iva nella misura del 10% sui ricavi e detrazione analitica con riferimento ai costi specifici);
– ai fini delle imposte dirette, viene dichiarato il reddito dominicale e agrario (quadro RB della dichiarazione dei redditi).
Per quanto concerne l’attività di confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi [di cui al superiore punto 4)], l’Istante sostiene che tale attività sia classificabile come attività agricola mista ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del d.p.r. n. 633 del 1972, e, pertanto, ritiene che, previa annotazione separata dei costi e dei ricavi:
– ai fini Iva, relativamente ai prodotti propri (vino, olio e aceto), si applicano le relative percentuali di compensazione, mentre per quanto riguarda la marmellata ed i prodotti acquistati da terzi si applicano le modalità proprie del regime analitico;
– ai fini delle imposte dirette, la differenza tra ricavi e costi dei beni di terzi viene assoggettata a tassazione come reddito diverso occasionale (quadro RL della dichiarazione dei redditi), come tale non soggetto ad IRAP, mentre i proventi dei beni di propria produzione rientrano nel reddito dominicale e agrario (Quadro RB della dichiarazione dei redditi).
L’Istante ritiene, inoltre, che l’attività di visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti [di cui al superiore punto 5)], costituisca una prestazione di servizi rientrante tra le attività agricole connesse, definite dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e che, pertanto, i proventi derivanti dalla stessa rientrino nelle citate attività agricole connesse. Conseguentemente:
– ai fini Iva, si applica la forfettizzazione del 50% prevista dal citato art. 34-bis, comma 1, fermo restando l’assoggettamento dei c.d. “passaggi interni” con relativo obbligo di emissione di autofattura per i beni (vino, olio, aceto, marmellata) utilizzati nell’attività di degustazione;
– ai fini delle imposte dirette, si applica la forfettizzazione del 25% ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) come reddito diverso occasionale (con compilazione del Quadro RL della dichiarazione dei redditi), senza applicazione dell’IRAP a causa dell’occasionalità dell’attività.
Con riferimento al quesito di cui al superiore punto B), relativo alle modalità da seguire in relazione al fatto che l’attività di visita delle cantine con degustazione di cui al superiore punto 5) verrà svolta in futuro in modo non più occasionale, l’Istante ritiene che si renda necessario procedere alla separazione delle attività ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicando:
– ai fini Iva, la forfettizzazione del 50% prevista dal citato art. 34-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;
– ai fini delle imposte dirette, la forfettizzazione del 25% ai sensi del citato articolo 56-bis, comma 3, del TUIR, come reddito derivante da altre attività agricole (con compilazione del Quadro RD della dichiarazione dei redditi), con applicazione dell’IRAP a causa della non occasionalità dell’attività.
Con riferimento al quesito di cui al superiore punto C), relativo alle modalità da seguire in relazione alla nuova attività di “fattorie didattiche”, l’Istante ritiene che, previo riconoscimento regionale, tale attività rientri tra le attività agricole connesse, e che si renda necessario procedere alla separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicando:
– ai fini Iva, i proventi derivanti dallo svolgimento di tale attività didattica sono esenti ai sensi dell’art. 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972, come chiarito nella Risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007. Stante l’applicazione per le attività agricole connesse soggette ad Iva dell’abbattimento forfettario del 50%, si ritiene che nella fattispecie non debba trovare applicazione il meccanismo del pro-rata, in quanto, se così non fosse, ne deriverebbe una duplice “penalizzazione”: da un lato, quella legata alla forfettizzazione che non consente per intero la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti e, dall’altra parte, quella dell’ulteriore limite alla detrazione costituito dal prorata;
– ai fini delle imposte dirette, si applica la forfettizzazione del 25% di cui al citato articolo 56-bis, comma 3, del TUIR, come reddito derivante da altre attività agricole (con compilazione del Quadro RD della dichiarazione dei redditi), con applicazione dell’IRAP.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento al quesito di cui al superiore punto A), si rileva quanto segue.
Quanto alle attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie [di cui ai superiori punti 1) e 2)], con riferimento ai profili Iva, si precisa che l’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede un regime Iva speciale per le cessioni di prodotti agricoli e ittici espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, effettuate dai produttori agricoli (così come definiti dal comma 2 della medesima disposizione), consistente nella detrazione forfetizzata dell’Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le “percentuali di compensazione” stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.
Nel caso di specie, con riferimento a tali attività di cui ai punti 1) e 2), l’Istante può ritenersi produttore agricolo, ai sensi del citato art. 34, comma 2, lettera a), esercitando attività agricola di coltivazione del fondo ed attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno ad oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo, come elencate nell’art. 2135 del codice civile. Come precisato nella Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, “nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il Legislatore ha fatto riferimento ad attività che l’imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell’attività agricola principale nel momento dell’utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento. Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione”.
Inoltre, i prodotti ottenuti da tali attività costituiti da vini, aceto e olio sono prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, rispettivamente, al numero 36) il vino, al numero 38) l’aceto e al numero 33) l’olio.
Con riferimento alle attività di cui ai superiori punti 1) e 2), ai fini dell’Iva, può applicarsi il regime speciale di cui al citato art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed il meccanismo delle percentuali di compensazione ivi previsto.
In particolare, i produttori agricoli che rientrano in tale regime, all’atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella citata Tabella A, applicano le aliquote ordinarie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli ed ittici, mentre all’atto della determinazione dell’imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle “percentuali di compensazione”, stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole,
calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.
Per quanto concerne l’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione [di cui al superiore punto 3)] per quanto sopra detto, non essendo la marmellata inclusa tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini Iva non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell’Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Ai fini IRPEF, si ritiene che le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) (produzione e commercializzazione di vino, aceto, olio d’oliva e marmellata di cedro, ottenuti esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo) debbano essere tassate su base catastale, rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ai sensi del quale sono considerate attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
Al riguardo, si evidenzia che il decreto ministeriale 13 febbraio 2015, cui rinvia la predetta disposizione, tra le attività tassativamente elencate ricomprende anche la produzione di vini, aceto e olio d’oliva, nonché la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di agrumi.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c-bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, non sono soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 TUIR.
Per quanto concerne l’attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi [di cui al superiore punto 4)] si rileva che in sede di Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002 è stato precisato che: “Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’attività svolta dall’imprenditore agricolo che si limita a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi. Infatti, mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnicoeconomico dell’attività agricola, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Si ritiene, quindi, che per le cessioni di beni, acquistati in precedenza presso terzi, ed effettuate nello svolgimento di tale attività, quand’anche sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri, non si applichi il regime speciale Iva. Di conseguenza, troverà applicazione il regime recato dal comma 5 dell’articolo 34”.
Pertanto, si ritiene che, con riferimento all’attività di confezionamento e commercializzazione, occasionale ed accessoria, di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi, ai fini Iva debba essere applicato il regime dell’impresa mista di cui all’art. 34, comma 5.
Si concorda, dunque, con la soluzione prospettata dall’Istante di applicare, ai fini Iva, relativamente ai prodotti propri, le percentuali di compensazione previste dal citato art. 34, mentre per quanto riguarda la marmellata ed i prodotti acquistati da terzi, si applicano le modalità proprie del regime analitico.
Inoltre, con riferimento alle aliquote applicabili in sede di cessione di tale tipo di bene, si rimanda alla Risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017.
Ai fini IRPEF, sempre in relazione all’attività di cui al punto 4), si evidenzia che la Circolare n. 44/E del 15 novembre 2004 ha chiarito che la mera conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione dell’articolo 32 del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell’imprenditore agricolo.
Diversamente, come precisato dalla medesima Circolare, nel caso in cui le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e non siano esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connessione con l’attività agricola principale; in tale ipotesi, le attività in questione producono redditi d’impresa da determinarsi analiticamente e sono, quindi, esclusi anche dall’applicazione del regime forfettario di cui all’articolo 56-bis del TUIR.
Tuttavia, la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, effettuata solo occasionalmente, come dichiarato dall’Istante, si ritiene che determini un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 comma 1, lettera i) del TUIR, calcolato,ai sensi del comma 2 del successivo articolo 71, dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
A tale reddito non risulta, infatti, applicabile il regime dei redditi occasionali forfettizzati, previsto dal comma 2-bis dell’articolo 71 del TUIR, per i redditi occasionali prodotti dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 32 del TUIR, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, e che sono determinati applicando le percentuali di redditività del 15 per cento di cui al comma 2 dell’articolo 56-bis del TUIR.
Tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 44/E del 2004, sopra illustrati, l’attività di vendita di prodotti acquistati da terzi non esercitata congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione non può, infatti, inquadrarsi come attività agricola connessa a quella principale eccedente i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 32 del TUIR, bensì un’attività per la quale manca ogni connessione con l’attività agricola principale.
In relazione all’IRAP, essendo la predetta attività (vendita di prodotti acquistati da terzi non esercitata congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione) effettuata in maniera occasionale, manca il presupposto oggettivo del tributo, ossia “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata” (cfr. articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997).
Con riferimento, inoltre, all’attività di visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti [di cui al superiore punto 5)], si ritiene che, in base a quanto disposto anche dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018), si applichino le disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, proprie dell’attività agrituristica.
In effetti, anche l’art. 2, comma 3, lettera c), della legge 20 febbraio 2006,n. 96 (contenente la “Disciplina dell’agriturismo”), e, a livello di normativa regionale, l’art. 151 della Legge Regionale della Lombardia del 5 dicembre 2008, n. 31 (contenente il “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”), comma 2, lettera c), includono l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, tra le attività agrituristiche.
La stessa Legge Regionale, poi, all’art. 160 disciplina e regolamenta l'”enoturismo”, che la Regione promuove “secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Il certificato rilasciato all’Istante dalla Regione Lombardia al fine di esercitare anche l’attività di degustazione di prodotti aziendali, riportato in sede di documentazione integrativa, conferma che tale attività rientra nell’attività agrituristica di tipologia aziendale che l’Istante è autorizzata ad esercitare, ai sensi della legge n. 96 del 2006 e della Legge Regionale della Lombardia n. 31 del 2008, in connessione con quella agricola che risulta prevalente.
Pertanto, a norma dell’art. 5 della legge n. 413 del 1991: “I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. 2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente;
l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.” Come specificato anche in sede di Circolare n. 3/E del 17 gennaio 2001, poi, si rileva, anche in risposta al quesito di cui al superiore punto B), che in caso di esercizio di attività agricola e di attività agrituristica entrambe in regime speciale, o di cui una sola effettuata in regime speciale, sussiste l’obbligo di separazione delle attività, con fatturazione dei passaggi di beni e servizi dall’attività agricola a quella agrituristica, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Infine, con riferimento al quesito di cui al superiore punto C , si confermano le soluzioni ed i criteri affermati con la Risoluzione n. 53/E del 2007.
Pertanto, essendo l’Istante inserita nell’elenco regionale delle Fattorie Didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, nel presupposto che la stessa svolga prestazioni la cui natura didattico-educativa sia riconosciuta da programmi statali o regionali, può ritenersi che le prestazioni possano considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10, n. 20). Ne consegue, in tale ipotesi, l’applicabilità a tale attività del meccanismo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
In considerazione della compresenza in capo all’Istante di attività soggette a regimi Iva diversi, si concorda con la soluzione proposta dall’Istante di separare anche tale tipo di attività, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo necessario che l’Istante tenga distinte contabilità per le prestazioni didattiche rese in esenzione e per quelle rese nell’ambito dei diversi regimi forfetari sopra descritti. Ai fini IRPEF, con riferimento all’attività di cui al punto 5) (visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di propria produzione) e ai quesiti di cui ai punti B) (attività di cui al punto 5) svolta in maniera abituale) e C) (inquadramento fiscale dell’attività di fornitura di servizi didatticoformativi rientranti nelle c.d. “fattoria didattica”) si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (legge quadro in materia di agriturismo), “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, (…) attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Il successivo comma 3 del citato articolo 2, alle lettere c) e d), ricomprende fra le attività agrituristiche l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, nonché l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche. Sulla base del delineato quadro normativo, si ritiene che per l’attività di cui al punto 5), nonché per l’attività consistente nel servizio di fattoria didattica, poste in essere dall’impresa agricola dell’Istante, il reddito d’impresa individuale debba essere determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, che disciplina il trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dall’esercizio dell’attività agrituristica, prevedendo che il reddito imponibile sia determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
A tale disposizione, peraltro, rinvia l’articolo 1, comma 503, della citata legge di bilancio 2018, in relazione alle attività rientranti nell’enoturismo.
Tale regime forfettario di determinazione del reddito è quello “naturale” per i soggetti (diversi da quelli assoggettati all’IRES) che esercitano attività agrituristiche. Tuttavia, è prevista la facoltà del contribuente di non avvalersene, a seguito di espressa opzione per il regime ordinario.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile IRAP relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono ai fini delle imposte sui redditi del predetto regime forfetario di cui al citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991 è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione. È prevista, comunque, la facoltà di optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le norme previste nell’articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997.
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