AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 novembre 2019, n. 495
Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante fa presente di essere una cittadina italiana residente in Irlanda da oltre sei anni.
L’Istante dichiara che il contratto di lavoro all’estero avrà termine in agosto 2019 e prevede di rientrare in Italia a settembre 2019, acquisendo la residenza fiscale, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.
Tanto premesso, l’Istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di potere beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 147 del 2015, come modificato dall’articolo 5, del d.l.n. 34 del 2019.
Pertanto, acquisendo la residenza fiscale in Italia dal periodo di imposta 2020, i redditi conseguiti nel territorio dello Stato nel corso del 2019 verrebbero tassati in Italia come percepiti da soggetto non residente senza diritto ad alcuna agevolazione; invece, a partire dall’anno di imposta 2020, e per i quattro periodi di imposta successivi, il reddito derivante dalla propria attività di lavoro potrà concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015).
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente il rientro.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione (cfr. articolo 3, decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016).
Si ricorda, altresì, che ai sensi del sopra citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al caso di specie, si fa presente che, per quanto concerne l’individuazione della residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato la disposizione recata dal comma 5-ter, introdotto nell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, dal richiamato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, prevede che: “I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avutola residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)” (ossia, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento).
Le richiamate disposizioni tendono a comprovare il requisito della residenza all’estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
La ratio di tale norma è volta a valorizzare la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Pertanto, laddove l’Istante sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizione siglata tra Italia e Irlanda (ratificata con la legge 9 ottobre 1974, n. 583) e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina de qua, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, a decorrere dall’anno di imposta 2020.
Di conseguenza, i redditi percepiti dall’Istante in Italia, nell’anno di imposta 2019, non potranno godere dell’agevolazione in esame in quanto soggetto non residente. Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d’imposta 2020, in presenza delle condizioni sopra delineate, potranno invece fruire del regime agevolato in questione.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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