AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 dicembre 2018, n. 136
Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – Periodo minimo di residenza all’estero – Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA, cittadina italiana, dichiara di essere iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 13 luglio 2016.
Riferisce di essere laureata e di essere stata assunta nel 2013 da BETA presso la sede di Madeira (Portogallo). Il suo domicilio fiscale in Portogallo risulta dal certificato di residenza del ….. 2013 rilasciato dalla Camara Municipal de ……
Nel 2015 è stata trasferita da BETA nella nuova filiale aperta a Londra (United Kingdom).
Dichiara di svolgere, alla data di presentazione di questa istanza, attività di lavoro dipendente in qualità di …. per GAMMA con sede in Londra.
In concomitanza con la riorganizzazione di DELTA le è stato proposto il trasferimento presso la sede di Roma (Italia) per svolgere le mansioni di ….. presumibilmente dal mese di maggio 2018.
Tutto quanto sopra premesso chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di potere avanzare richiesta al datore di lavoro per l’applicazione, al suo caso concreto e personale, del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di avere i requisiti per beneficiare della citata agevolazione in quanto:
– cittadina dell’Unione europea;
– in possesso di un titolo di laurea;
– ha svolto continuativamente attività di lavoro dipendente ad alta qualificazione fuori dall’Italia per più di ventiquattro mesi, con residenza all’estero dal 2013 e regolare iscrizione all’AIRE dal 13 luglio 2016.
Prospetta, quindi, due soluzioni alternative:
1) usufruire del regime speciale dei lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015 a partire dal periodo d’imposta 2018 e per i quattro anni d’imposta successivi, in considerazione della residenza all’estero dal 2013, chiedendo a DELTA di effettuare ritenute fiscali sul reddito imponibile ridotto al 50 per cento; oppure
2) usufruire del suddetto regime agevolativo dal 1° gennaio 2019 (facendone richiesta a DELTA entro dicembre 2018) e per i quattro anni d’imposta successivi, ferma restando l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente dopo il 13 luglio 2018, maturando in tal modo i 24 mesi e/o i due periodi d’imposta di iscrizione all’AIRE.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. Verificandosi i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’art. 16, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
In particolare, il comma 2 del detto art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015 prevede che il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie sono state individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016, attuativo della disposizione in esame.
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto attuativo prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
A tal fine, si osserva che l’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
A tale proposito, con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, questa Agenzia ha precisato che: “considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato comma 2 dell’art. 16 il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
Con riferimento al caso di specie, ALFA, cittadina italiana, dichiara di essere in possesso di un titolo di laurea, di essere iscritta all’AIRE dal luglio 2016 e di avere svolto attività di lavoro dipendente all’estero per un periodo superiore a 24 mesi, e nel presupposto che nei due anni d’imposta precedenti il rientro in Italia non risulti fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, non oggetto di controllo in questa sede, sembrerebbe integrare i requisiti dell’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 147 del 2015, per cui può essere ammessa a beneficiare dell’agevolazione in argomento.
Pertanto, al verificarsi dei detti presupposti, ALFA può chiedere a DELTA l’applicazione del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’art. 16, del d.lgs n. 147 del 2015, dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.
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