AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 giugno 2019, n. 217
Regime speciale per lavoratori impatriati – Periodo minimo di residenza all’estero – Articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
“ALFA” chiede un parere in merito alla possibilità di beneficiare degli incentivi previsti per i lavoratori “impatriati”.
In particolare, l’istante rappresenta di essersi iscritta all’AIRE dal mese di dicembre 2013, vivendo e lavorando a Londra.
La contribuente precisa, tuttavia, che tra aprile e dicembre 2017 ha dovuto spostare la residenza a Treviso e che da dicembre 2017 ha di nuovo richiesto l’iscrizione all’AIRE, in quanto è tornata a vivere e a lavorare a Londra.
Infine, “ALFA” segnala che a partire da maggio 2019 rientrerà in Italia, trasferendo la propria residenza, dove lavorerà come dipendente.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione) disciplina il “regime speciale per lavoratori impatriati”, finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Tale normativa è stata recentemente modificata dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019 e attualmente in fase di conversione in legge.
Le modifiche introdotte trovano applicazione, in linea generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34, “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
Tenuto conto che nell’istanza inviata, il contribuente precisa che è sua intenzione rientrare in Italia nel mese di maggio 2019 si forniscono di seguito indicazioni in ordine all’applicazione del citato articolo 16 nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte con il citato decreto legge n. 34 del 2019.
In particolare, la disposizione in questione prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento, in favore di soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
L’agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), e per i quattro periodi di imposta successivi, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015.
Per quanto non espressamente specificato nell’istanza, nel seguito l’esame sarà circoscritto alla possibilità di accedere all’agevolazione ai sensi del comma 2 del citato articolo 16; in base alle informazioni contenute nell’istanza appare, infatti, evidente la carenza di almeno una delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo per accedere all’agevolazione, ossia la mancanza del periodo minimo di residenza all’estero per cinque periodi d’imposta.
In particolare, la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in argomento i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. Al riguardo, si osserva che l’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente, per i soggetti di cui al comma 2, un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
A tal proposito, con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, questa Agenzia ha chiarito che “Considerato, tuttavia, che il citato comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.
Con riferimento al caso rappresentato nel presente interpello, tenuto conto di quanto dichiarato dall’istante, nonché dalle informazioni consultabili nell’Anagrafe tributaria sulla base dei dati desunti dall’anagrafe istituita presso il competente Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1, della legge n. 470 del 1988, la signora X risulta:
– essere iscritta all’AIRE dal 9 dicembre 2013, a seguito di trasferimento a Londra;
– non essere presente nell’elenco AIRE del 16 febbraio 2017 inviato dal Ministero dell’Interno in quanto residente a Treviso nel periodo compreso tra dicembre 2016 e dicembre 2018;
– essere nuovamente iscritta all’AIRE a partire dal 08 gennaio 2019, a seguito di un nuovo trasferimento a Londra.
Dalle suddette informazioni si deduce che l’istante risulta essere stata residente in Italia nei periodi di imposta 2017 e 2018.
Ciò posto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, con particolare riferimento al possesso del titolo di laurea (circostanza non precisata nell’istanza di interpello) – in assenza del quale non è possibile accedere al beneficio in esame ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 – si osserva che “ALFA” maturerà il requisito della residenza all’estero per due periodi d’imposta laddove rientri in Italia dopo il 2 luglio 2020.
Si ritiene, pertanto, che l’istante, laddove intenda rientrare in Italia a maggio 2019 per ivi svolgere un’attività di lavoro autonomo o dipendente non possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015.
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