AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2018, n. 32
Regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA, cittadino italiano, dichiara di avere svolto attività di lavoro dipendente in Italia negli anni 2010 e 2011.
Fa presente che dal gennaio 2012 al maggio 2018 ha svolto attività di lavoro dipendente in Inghilterra ed in Olanda, iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Nel giugno 2018 è rientrato in Italia ed è stato assunto dall’11 giugno 2018 dalla BETA con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Al suo rientro si è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente del Comune di ___________
Tutto quanto sopra premesso chiede conferma della possibilità di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene di avere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione in quanto rientra nella fattispecie dei lavoratori in possesso di laurea ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 147 del 2015.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. Verificandosi i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 dell’art. 16, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
In particolare, il comma 2 del detto art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015 prevede che il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie sono state individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016, attuativo della disposizione in esame.
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto attuativo prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea che:
1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. A tal fine, si osserva che l’art. 16 del d.lgs n. 147 del 2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 16 (permanenza all’estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).
A tale proposito, con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, questa Agenzia ha precisato che: “considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”.
Detti soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato comma 2 dell’art. 16 il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.
Con riferimento al caso di specie, ALFA, cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi non risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2, del TUIR, sembrerebbe integrare i requisiti dell’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 147 del 2015.
Pertanto, l’interpellante, al verificarsi dei detti presupposti, può essere ammesso a fruire del regime agevolato dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.
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