Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022
Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate
L’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, a tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento) nonché le medesime modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.
Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto dal comma 1005, ai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.
Con il successivo comma 1006, tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017. Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017».
Come chiarito nella risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, il predetto regime transitorio deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione del nuovo regime fiscale.
A tal fine il citato comma 1006 prevede espressamente l’applicazione del regime transitorio «alle distribuzioni di utili […] deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022». In merito, la relazione illustrativa, a chiarimento della portata della disposizione, afferma che il comma 1006 «prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» (grassetto aggiunto, n.d.r.).
Alla luce di quanto precede, il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.
Al riguardo, si ritiene opportuno osservare, in termini generali, che per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
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