NORMA di COMPORTAMENTO 29 marzo 2023, n. 218 – Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti
Regime transitorio di tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche
Massima
Il regime transitorio per la tassazione dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime d’impresa è applicabile a patto che le delibere di distribuzione siano state assunte entro il 31.12.2022, non richiedendo la disposizione in questione ulteriori condizioni, sempre che non siano stati posti in essere condotte esclusivamente volte a fruire del regime transitorio.
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L’attuale regime di tassazione dei redditi di capitali derivanti da partecipazioni qualificate (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir), percepiti dalle persone fisiche, prevede un prelievo proporzionale nella misura del 26 per cento tramite ritenuta a titolo d’imposta oppure imposta sostitutiva (in caso di esercizio dell’opzione per il regime riservato al risparmio amministrato o gestito).
Tale regime è stato introdotto dall’art. 1, comma 1003, lett. a), della L. 27.12.2017 n. 205 mentre il comma 1005 ha previsto che le suddette disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018».
Nel contempo, il successivo comma 1006 ha disposto affinché, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continui ad applicarsi il regime di tassazione preesistente. Ciò comporta che in tale periodo transitorio, i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche (o soggetti ad esse equiparati) non nell’esercizio di un’impresa commerciale, concorrano alla formazione del reddito complessivo del socio in misura parziale, determinata in base all’esercizio a cui si riferiscono gli utili dai quali vengono attinti e, quindi, alla diversa aliquota IRES alla quale detti utili erano soggetti.
Dal tenore letterale della disposizione (NOTA 1), si desume pertanto che qualora la distribuzione sia stata deliberata nel suddetto periodo transitorio (1° gennaio 2018-31 dicembre 2022), i relativi dividendi sono destinati a concorrere alla formazione del reddito complessivo del socio:
– nella misura del 40 per cento del loro ammontare, quando formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
– nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare, quando attinti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016;
– nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, quando formati con utili prodotti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
elevando, per di più, la predetta scansione temporale a presunzione assoluta con riguardo all’ordine di estrazione dei dividendi.
In altri termini: ai dividendi da partecipazioni qualificate (riferiti agli esercizi sopra richiamati) di cui sia stata deliberata la distribuzione entro il 31.12.2022 (NOTA 2) si applica il regime impositivo previgente indipendentemente dal momento della loro erogazione (fermo restando che la stessa debba avere luogo entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2949, cod. civ.). L’applicazione del regime transitorio relativamente alla fattispecie trattata nella presente norma di comportamento non richiede dunque alcuna ulteriore condizione o requisito rispetto a quello esplicitamente disposto dalla norma e consistente nell’adozione della delibera di distribuzione dei dividendi entro il 31 dicembre 2022.
Resta inteso che possano essere contestate dall’Agenzia delle entrate tutte quelle circostanze in cui il socio assuma condotte volte esclusivamente a ottenere o salvaguardare indebitamente l’applicazione del regime transitorio (tenuto conto della disposizione in termine di prescrizione della quale si è detto), rilevando la natura simulata o riqualificando l’operazione sulla base degli aspetti effettivi e sostanziali della stessa (NOTA 3).
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– Note –
(1) La presente norma di comportamento non esamina l’effetto o le vicende connessi alle variazioni della natura o della titolarità delle partecipazioni.
(2) A dimostrazione dell’effettiva assunzione della delibera di distribuzione dei dividendi avvenuta in data non successiva al 31.12.2022, è opportuno che la società si sia cautelata ricorrendo ad un adeguato mezzo di prova.
(3) L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3/22, ha ritenuto che si possano prestare a tale utilizzo distorto le delibere di distribuzione con retrocessione da parte del socio della medesima provvista (cd. “operazioni circolari”). Inoltre, l’Assonime, con news legislativa 7.12.2022, ha evidenziato come l’Agenzia delle Entrate ritenga censurabile anche il caso delle delibere di distribuzione subordinate a condizione (così da non determinare, in attesa del loro avveramento, riduzioni del patrimonio netto).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate - Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
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