AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 giugno 2019, n. 220
Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante è nato in Norvegia dove è residente, rappresenta di essere professore associato presso “ALFA”, con la quale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel periodo intercorrente …. è stato presso l’Università “BETA” in Italia, svolgendo attività di ricerca, pur rimanendo dipendente di “ALFA”, che gli ha corrisposto lo stipendio durante tutto il periodo in Italia.
L’istante precisa che durante il predetto periodo in Italia non ha fruito dell’agevolazione prevista dalla legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 149 (legge di bilancio 2017) per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, poiché percepiva redditi esenti da imposta in Italia, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione Italia-Norvegia contro le doppie imposizioni.
L’interpellante ha anche assunto residenza anagrafica in Italia durante il periodo dell’attività di ricerca; successivamente ha nuovamente trasferito la residenza anagrafica in Norvegia, dove al momento risiede.
A seguito di chiamata diretta dall’estero ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, l’istante è attualmente candidato per l’assunzione nella posizione di professore associato presso la libera Università di “DELTA”, con probabile inizio dell’incarico nel mese di …. L’assunzione di detto incarico comporterebbe la cessazione del contratto di lavoro attualmente in essere con “ALFA”. In merito all’ambito di applicazione del citato art. 1, comma 149, della legge n. 232 del 2016, che ha reso permanenti gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori residenti all’estero, stabiliti dall’art. 44 del decreto legge n. 78 del 2010, l’istante precisa di:
-essere in possesso di titolo di studio universitario;
-essere stato stabilmente residente all’estero per periodi pluriennali;
-potere svolgere in futuro, in caso di esito positivo della procedura di assunzione, attività di docenza e ricerca in Italia;
-avere svolto attività di docenza e ricerca presso …..
L’interpellante rappresenta, infine, l’intenzione di acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato, in quanto intende svolgere in Italia un’attività lavorativa, a decorrere da …
Ciò premesso, la questione controversa riguarda la circostanza che l’istante in passato ha avuto residenza anagrafica in Italia -…- periodo nel quale risultava vigente la norma agevolativa in questione. Il contribuente riferisce che, però, non ha mai fruito della predetta agevolazione, avendo percepito, durante il detto periodo, redditi esenti da imposizione fiscale in Italia. L’istante chiede, quindi, se, nonostante abbia avuto la residenza anagrafica in Italia, possa essere ammesso all’agevolazione disposta dall’art. 44 del DL n. 78 del 2010, come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che non venendo esplicitata dalla norma alcuna limitazione in merito a precedenti periodi di residenza in Italia, possa beneficiare dell’agevolazione in esame.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che “Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia (circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.3).
La medesima circolare n. 17/E del 2017, Parte II, paragrafo 1.2, ha precisato che: “In base a quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
In relazione al requisito c), la citata circolare ha specificato che l’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.
La circolare evidenzia, altresì, che la disposizione recata dall’art. 44 del DL n. 78 del 2010, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238 del 2010, non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendono far ritorno in Italia ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero.
In relazione all’acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato di cui al requisito sub e), la citata circolare precisa che ” la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato (Cfr. Parte I) e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia”.
Nel caso di specie, l’istante evidenzia che lo stesso è nato in Norvegia dove attualmente risiede, è in possesso di titolo universitario ed ha svolto attività di docenza e ricerca presso “ALFA”. Nel periodo intercorrente tra …… ha svolto attività di ricerca presso l’università “BETA” assumendo residenza anagrafica in Italia. Successivamente ha trasferito la residenza nuovamente in Norvegia, procedendo alla cancellazione anagrafica dai registri della popolazione dei residenti in Italia (si veda allegato n. 2 all’istanza). Attualmente, l’istante avrebbe intenzione di acquisire di nuovo la residenza anagrafica in Italia, nel caso in cui si concludesse con esito positivo, l’iter di assunzione a professore associato presso la libera Università “DELTA”.
Ciò premesso, tenuto conto della normativa e dei documenti di prassi richiamati, si evidenzia che la disposizione recata dal citato articolo 44 del DL n. 78 del 2010, e successive modificazioni, intende favorire il rientro dei docenti e ricercatori che vengano a svolgere l’attività in Italia, acquistando, conseguentemente, la residenza nel territorio dello Stato. Per fruire dell’agevolazione è necessario che il docente prima di rientrare in Italia, abbia svolto attività tale qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi (anche se non necessariamente nei due anni immediatamente precedenti il rientro) e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza.
Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che l’istante non possa accedere all’agevolazione avendo lo stesso già acquisito la residenza fiscale in Italia dal…., e, dunque, non risulta rispettato prima del suo rientro …. il requisito dello svolgimento della qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi.
La circostanza che nel …., il contribuente risultava fiscalmente residente in Italia esclude, infatti, la possibilità di accedere al predetto regime, a nulla rilevando che, durante il periodo di lavoro in Italia non abbia fruito dell’agevolazione in esame.
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