REGIONE ABRUZZO – Determinazione Dirigenziale 17 giugno 2019, n. 95/DPG008
Piano Esecutivo Regionale della Nuova Garanzia Giovani, approvato con D.G.R. n. 993 del 20 dicembre 2018 e ss.m. e i. – Misura 5A – Tirocini extracurriculari in ambito regionale – Approvazione Avviso Pubblico
PREMESSO
– che con Comunicazione COM (2013) 144 la Commissione Europea ha presentato l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile quale opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione per le Regioni con un tasso superiore al 25%;
– che la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, ha istituito una “garanzia” per i giovani e ha invitato gli Stati Membri ad assicurare a quelli con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
– che il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013, è stato formalmente approvato in data 11.07.2014;
– che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” alla luce dei risultati ottenuti con gli interventi precedenti;
– che con Decreto n. 22 del 17 gennaio 2018 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, ha provveduto a ripartire le risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni;
– che alla Regione Abruzzo, per l’attuazione del nuovo Programma, sono state inizialmente assegnate risorse finanziarie pari a complessivi € 27.842.855,00;
– che i rapporti tra l’ANPAL -Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro-Autorità di Gestione e la Regione Abruzzo, individuata quale Organismo Intermedio del PON-IOG cui sono delegate tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani, sono regolati da apposita convenzione;
– che pertanto con nota prot. n. 2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;
– che con D.G.R. n. 212 del 10 aprile 2018 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione;
– che la precitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12.06.2018;
– che ai sensi dell’art. 3 co. 3 della precitata convenzione la Regione Abruzzo ha provveduto a redigere il proprio Piano di Attuazione Regionale;
– che il Piano di Attuazione Regionale costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani;
– che la bozza del Piano è stata approvata in data 31.07.2018 dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e successivamente trasmessa all’Autorità di Gestione per la validazione di competenza in data 4 settembre 2018 con nota prot. RA 0244002/DPG008;
– che con comunicazione del 14.11.2018 nota prot. 14110 l’ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, ha validato il Piano di Attuazione Regionale;
– che conseguentemente con delibera n. 993 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato il suddetto Piano disponendo di demandare al Direttore del Dipartimento competente in materia di Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Formazione, Istruzione tutti i successivi adempimenti e provvedimenti necessari all’attuazione del piano regionale garanzia Giovani ivi compresa l’eventuale riprogrammazione della dotazione finanziaria e altre modifiche e/o integrazioni;
– che con Decreto Direttoriale n. 24 del 23.01.2019 l’ANPAL ha ridefinito le dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Organismo Intermedio (O.I.) per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” limitatamente alle risorse destinate all’Asse 1bis, in considerazione della quota trattenuta da ANPAL per l’attuazione di progetti pilota,
– che pertanto la dotazione finanziaria attribuita alla Regione Abruzzo è stata ridotta di Euro 1.393.485,00 a valere solo sull’Asse 1-bis;
– che con determina direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 si è provveduto a modificare il proprio documento di programmazione approvato con D.G.R. n. 993 del 20.12.2018 rimodulando la dotazione finanziaria presente sull’Asse 1-bis;
– che con nota prot. RA n. 37236 del 6 febbraio 2019 tale rimodulazione è stata trasmessa all’ANPAL;
– che con nota prot. 3858 del 28.03.2019 l’ANPAL ha approvato a seguito di riesame di conformità il PAR così modificato;
CONSIDERATO
– che il predetto documento di programmazione, prevede, tra le altre, la Misura 5A – Tirocini extracurriculari in ambito regionale, finalizzata a favorire esperienze di tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi presso soggetti privati localizzati nella regione Abruzzo;
– che per detta iniziativa è previsto, al fine di offrire un servizio più efficace ed una risposta più tempestiva alle esigenze del territorio, un avviso pubblico che affida il matching tra domanda e offerta ai Soggetti Promotori inseriti nel Catalogo degli Operatori Autorizzati per la specifica misura, sollecitandoli a mettere in campo tutte le loro risorse, per favorire l’intercettazione delle migliori esperienze da offrire ai giovani neet;
– che il Soggetto Promotore scelto dal giovane neet deve avviare ed accompagnare il giovane nell’esperienza di tirocinio secondo le previsioni e le modalità previste nelle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. 112/2018 e ss.m. e i.;
– che per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a € 13.106.515,00 EUR (tredicimilionicentoseimilacinquecentoquindici/00)) destinate a finanziare circa 6.200 tirocini;
– che tali risorse, in particolare, coprono i costi relativi:al pagamento dell’indennità mensile ai tirocinanti e al pagamento della quota di remunerazione ai Soggetti Attuatori in qualità di Soggetti Promotori, secondo le previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90;
– che le indennità riconosciute ai tirocinanti, pari a € 600,00 per un massimo di 6 mensilità, sono a carico del programma Garanzia Giovani nella misura del 50%, per un importo massimo di 1.800,00 euro per 6 mensilità. Il restante 50% è a carico del Soggetto Ospitante per un importo massimo di 1.800,00 euro per 6 mensilità.
DATO ATTO
– che con nota prot. RA/0157518 del 27.05.2019 è stata trasmessa la bozza dell’avviso all’ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del Programma per la valutazione di conformità di competenza;
– che con nota prot. n. 7589 del 10.06.2019 l’ANPAL ha trasmesso l’esito di tale valutazione richiedendo delle modifiche ed integrazioni;
– che con nota prot. n. RA/0173808 dell’11.06.2019 lo scrivente Servizio ha trasmesso all’ANPAL la versione modificata ed integrata dell’avviso pubblico secondo quanto richiesto;
– che con nota prot. n. 7888 del 14.06.2019 l’ANPAL ha validato l’avviso pubblico ritenendolo conforme alla scheda misura e al PON IOG;
RITENUTO pertanto di approvare il documento di seguito indicato:
Allegato A “Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5-A Tirocini extracurriculari in ambito regionale NUOVA GARANZIA GIOVANI”
EVIDENZIATO
– che al pagamento delle indennità di tirocinio in favore dei giovani beneficiari provvederà l’INPS sulla base della convenzione a suo tempo stipulata;
– che la remunerazione spettante ai soggetti promotori verrà erogata attraverso il circuito MEF-IGRUE scelto dalla Regione Abruzzo per i pagamenti afferenti l’attuazione delle misure del Programma Garanzia Giovani;
– che la richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo deve essere inviata dai Soggetti Promotori secondo la tempistica prevista all’art. 6 comma 1 dell’avviso;
– che le prime richieste di autorizzazione possono essere inviate a far data dal 1° luglio 2019 per tirocini da avviare il 1° settembre 2019;
CONSIDERATO che occorre dare pubblicizzazione all’Avviso in parola, mediante pubblicazione sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
DI DARE ATTUAZIONE alla Misura 5 A – Tirocinio extracurriculare in ambito regionale per la nuova fase del Programma Garanzia Giovani come previsto nel Piano di Attuazione Regionale così come approvato con D.G.R. n. 993 del 20 dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
DI APPROVARE, conseguentemente l’allegato A “Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5-A Tirocini extracurriculari in ambito regionale NUOVA GARANZIA GIOVANI”;
DI DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’impegno delle relative risorse;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente all’allegato, sul BURAT e sul sito istituzionale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Componente la Giunta.
Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 5-A TIROCINI EXTRACURRICULARI IN AMBITO REGIONALE NUOVA GARANZIA GIOVANI
Art. 1
Finalità
Il presente Avviso è finalizzato a favorire esperienze di formazione on the job attraverso l’attuazione della Misura 5-A del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani avente ad oggetto la realizzazione di tirocini extracurriculari in ambito regionale. Con tale intervento la Regione Abruzzo intende mettere in campo uno strumento a sostegno dell’inserimento al lavoro che consenta un contatto diretto tra il giovane e il mondo del lavoro, l’arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro ma rappresenta un’esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all’interno di contesti produttivi.
Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attua la Misura 5-A “Tirocini extracurriculari in ambito regionale” del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, come approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 993 del 20/12/2018, rimodulato con D.D. n. 3/DPG del 4 febbraio 2019, e dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019.
Art. 2
I destinatari del presente Avviso
Sono destinatari del presente Avviso tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione dei tirocini extracurriculari in ambito regionale a valere sul PAR Nuova Garanzia Giovani, Misura 5-A, e precisamente:
a) i giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani che abbiano compiuto 18 anni
Ai fini dell’accesso alla Misura, i giovani neet, dopo essersi registrati al Programma, devono aver sottoscritto il Patto di Attivazione presso un CPI e aver opzionato la Misura 5-A “Tirocinio extracurriculare in ambito regionale”. La scelta della Misura può essere effettuata anche successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, attraverso la sottoscrizione di un Addendum.
I giovani neet che intendono avviare un tirocinio nell’ambito della Nuova Garanzia Giovani devono aver compiuto il 18esimo anno di età.
Possono accedere alla Misura 5 A anche i giovani neet che fruiscono di forme di sostegno al reddito. In tal caso, l’INPS provvede al pagamento della sola quota eccedente l’importo del sostegno, a concorrenza dell’importo della quota mensile di indennità a carico del programma.
Non possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i giovani che abbiano già fruito di un tirocinio extracurriculare in ambito regionale a valere su Garanzia Giovani anche laddove abbiano concluso la loro esperienza dentro il programma, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione. Tale divieto resta valido anche qualora il giovane, procedendo a nuova iscrizione, opzioni sul Patto di Attivazione la Misura 5-A. La Regione Abruzzo, infatti, prima di autorizzare il tirocinio, verifica che il giovane non sia già stato destinatario di altro tirocinio extracurriculare in ambito regionale a valere sul Programma. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di modificare tale disposizione in considerazione degli esiti derivanti dal monitoraggio delle attività nonché da diverse determinazioni dell’AdG.
I giovani che abbiano fruito di Misure diverse dalla Misura 5-A e concluso la loro esperienza in Garanzia Giovani possono, avendone ancora i requisiti, procedere a nuova iscrizione per accedere ai benefici previsti a valere sul presente Avviso.
I destinatari non possono essere avviati a tirocinio presso un Soggetto Ospitante con il quale abbiano avuto rapporti di lavoro, conclusi entro i 2 anni precedenti la richiesta di autorizzazione, per i quali risulti una COB o con il quale abbiano già svolto altro tirocinio.
b) i Soggetti Attuatori autorizzati all’erogazione della Misura 5-A
Sono destinatari del presente Avviso tutti i CPI della regione Abruzzo nonché gli OdF e le APL autorizzati alla erogazione della Misura 5-A inseriti nel Catalogo degli Operatori della Nuova Garanzia Giovani per la regione Abruzzo.
I Soggetti Attuatori agiscono in qualità di Soggetti Promotori dei tirocini.
c) i Soggetti Ospitanti
Possono ospitare i tirocinanti di Garanzia Giovani i datori di lavoro privati che agiscono in qualità di Soggetti Ospitanti. I datori di lavoro devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida regionali per l’attuazione di tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni. La sede presso la quale si svolge il tirocinio deve essere localizzata nella regione Abruzzo con le eccezioni previste dalla normativa regionale.
Non possono essere soggetti ospitanti datori di lavoro pubblici o a partecipazione pubblica.
Non sono ammissibili i datori di lavoro per i quali, nel corso di attuazione dei tirocini finanziati a valere su Garanzia Giovani, la Regione Abruzzo abbia riscontrato delle irregolarità con rilevanza penale.
I datori di lavoro che nell’ambito della precedente programmazione di Garanzia Giovani abbiano avviato un numero di tirocinanti superiore a 3 e non ne abbiano assunto nessuno (con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi o con contratto a tempo indeterminato) entro 120 giorni dal termine del tirocinio, non possono attivare più di 2 tirocini a valere sul programma, compatibilmente con i limiti numerici previsti.
Art. 3
Tipologia di intervento
L’Avviso finanzia tirocini extracurriculari in ambito regionale della durata di 6 mesi a favore di giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani. Nel caso di destinatari neet rientranti nelle categorie di cui alla L. 381/1991, art. 4, co. 1, e alla L. 68/99, art. 1, co. 1, il tirocinio può avere una durata di 12 mesi.
Non è possibile procedere a rinnovo né a proroga all’interno del Programma. Il tirocinio si svolge con la tempistica indicata in sede di sottoscrizione del Progetto Formativo.
Il tirocinio deve essere attivato presso la sede di un datore di lavoro privato localizzata nella regione Abruzzo.
I progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino a un massimo a 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza deve essere dettata dal livello di complessità delle competenze da costruire.
Non sono attivabili tirocini in favore di giovani in possesso di qualifica o abilitati all’esercizio di professioni regolamentate (incluso le professioni per le quali il possesso del titolo di studio costituisca titolo abilitante al relativo esercizio) per le attività tipiche o riservate alla professione. I Soggetti Attuatori sono tenuti ad accertare con il destinatario il possesso di eventuali qualifiche o abilitazioni.
Non è possibile effettuare, nel corso dello svolgimento del tirocinio a valere sulla Misura 5-A, altri tirocini, anche esterni al programma.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si applicano le disposizioni in materia dettate dalle Linee Guida per l’attuazione di Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo approvate con D.G.R. 112 del 22 febbraio 2018 e dalle eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere introdotte. Si applicano inoltre le disposizioni specifiche stabilite con gli Indirizzi Operativi per l’attuazione del PAR Garanzia Giovani Abruzzo e con le procedure del Sistema di Gestione e Controllo.
Art. 4
Risorse disponibili
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a 13.106.515,00 EUR (tredicimilionicentoseimilacinquecentoquindici/00) a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani Fase II.
Le risorse disponibili sono destinate a finanziare circa 6.200 tirocini e, in particolare, coprono i costi relativi:
– al pagamento dell’indennità mensile ai tirocinanti il cui importo, nel rispetto della normativa regionale, è fissato in 600,00 EUR mensili per un massimo di 6 mensilità. Tale indennità è per il 50% a carico del programma Garanzia Giovani e per il 50% a carico del Soggetto Ospitante.
Esclusivamente per i destinatari rientranti nelle categorie di cui alla L. 381/1991, art. 4, co. 1, e alla L. 68/99, art. 1, co. 1, l’importo a carico del programma è pari a 500,00 EUR per ciascuna mensilità, fino ad un massimo di 12 mensilità, mentre l’importo a carico del Soggetto Ospitante è pari a 100,00 EUR mensili;
– al pagamento della quota di remunerazione ai Soggetti Attuatori in qualità di Soggetti Promotori, secondo le previsioni del Reg. Del. (UE) 2017/90. La remunerazione prevista è basata su tabelle unitarie di costi standard e parametrata in ragione dell’indice di profiling del giovane, a copertura di tutti i costi diretti e indiretti, come da tabella seguente:
PROFILING (1) | BASSO (1) | MEDIO-BASSO (2)a | MEDIO-ALTO (3)b | ALTO (4)c |
---|---|---|---|---|
Attività | ||||
Promozione Tirocinio | 200,00 EUR | 300,00 EUR | 400,00 EUR | 500,00 EUR |
—1 a: corrispondente alla fascia MEDIA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90 b: corrispondente alla fascia ALTA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90 c: corrispondente alla MOLTO ALTA prevista dal Reg. Del. (UE) 2017/90 |
La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell’avanzamento della spesa e delle risorse disponibili, previa autorizzazione da parte dell’ANPAL.
Art. 5
Scelta del Soggetto Attuatore e procedura di incrocio
5.1 Cosa deve fare il giovane neet
Ai fini dell’attivazione di un tirocinio, il giovane neet in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, lett. a, può rivolgersi ad uno o più Soggetti Attuatori, incluso i CPI, inseriti nel Catalogo dei Soggetti Attuatori e autorizzati ad erogare la Misura 5-A del programma Nuova Garanzia Giovani. I Soggetti Attuatori sono tenuti a verificare tra le proprie offerte la disponibilità di una posizione di tirocinio adatta al giovane ovvero a verificare la possibilità di individuarne una adeguata sul mercato, qualora il giovane neet non abbia già individuato autonomamente il Soggetto Ospitante. Il destinatario è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore copia del Patto di Attivazione e di eventuale Addendum, nonché copia della dichiarazione relativa al calcolo dell’indice di profiling.
Nel momento in cui la procedura di incrocio si perfeziona, il giovane sceglie sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il Soggetto Attuatore che lo ha accompagnato nell’incrocio e che lo accompagnerà durante tutto il percorso. Effettuata la scelta, è il Soggetto Attuatore individuato dal giovane ad inoltrare la richiesta di autorizzazione per l’attivazione del tirocinio alla Regione Abruzzo, seguendo la procedura indicata negli Indirizzi Operativi.
Una volta effettuata, la scelta del Soggetto Attuatore è, in via generale, definitiva e il giovane è, quindi, invitato a farla solo nel momento in cui si concretizza l’opportunità del tirocinio. Tuttavia, nel caso in cui, per motivate ragioni, non sia stato possibile formalizzare l’incrocio e procedere alla richiesta di autorizzazione, e in assenza di altre proposte, il giovane può richiedere alla Regione Abruzzo di modificare il Soggetto Attuatore precedentemente scelto.
5.2 Cosa deve fare il Soggetto Attuatore
Il Soggetto Attuatore, una volta scelto dal neet, al fine di attivare il tirocinio è tenuto a convocare il giovane per un colloquio conoscitivo per verificare la possibilità di effettuare un matching tra le sue caratteristiche e aspirazioni e le opportunità di tirocinio disponibili. E’ tenuto, inoltre, a verificare, sul sistema Borsa Lavoro, la corretta scelta del Soggetto Attuatore da parte del neet.
Nel caso in cui non abbia disponibilità di posizioni adeguate, e il giovane non abbia individuato autonomamente un Soggetto Ospitante, il Soggetto Attuatore è tenuto ad attivare i propri canali al fine di consentire al destinatario di avviare la propria formazione on the job.
Il Soggetto Attuatore è tenuto a contattare il potenziale Soggetto Ospitante e verificare la possibilità di chiudere l’incrocio. Il Soggetto Attuatore, nel momento in cui individua il Soggetto Ospitante, è tenuto a verificare che risponda ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.
Il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire, dal candidato tirocinante, copia del Patto di Attivazione vigente, e dell’eventuale Addendum, per verificare l’effettiva scelta della Misura, da conservare agli atti nel fascicolo del destinatario, nonché copia della dichiarazione rilasciata ai fini del calcolo dell’indice di profiling.
E’ tenuto, inoltre, ad assolvere le prescrizioni relative alla procedura per la verifica sullo stato di neet secondo le modalità indicate negli indirizzi operativi.
5.3 Cosa deve fare il soggetto ospitante
Ai fini dell’attivazione di un tirocinio, il datore di lavoro privato in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida regionali per l’attuazione di tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, deve rivolgersi ad uno dei Soggetti Attuatori (CPI o APL/OdF iscritti al Catalogo degli operatori della Nuova Garanzia Giovani ed autorizzati per l’erogazione della Misura 5-A), che operano in qualità di soggetti promotori del tirocinio. A questi, il datore di lavoro privato, presenta la propria offerta di posizioni di tirocinio e può chiedere la selezione di uno o più giovani con le caratteristiche richieste qualora non abbia già provveduto autonomamente.
Il datore di lavoro privato deve, in ogni caso, essere in regola con i parametri, le prescrizioni e i limiti numerici previsti dalla vigente normativa.
I limiti numerici non si applicano per tirocini a favore di soggetti svantaggiati.
Art. 6
Le specifiche dell’intervento e gli obblighi dei Soggetti Attuatori
La richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo deve essere trasmessa dai Soggetti Attuatori, secondo le modalità indicate dagli indirizzi operativi, tenuto conto della seguente tempistica:
Data di avvio dei tirocini | Termine per la richiesta di autorizzazione | N. tirocini attivabili nel periodo |
---|---|---|
1 settembre 2019 | Dal 1 al 20 luglio 2019 | 3.000 tirocini |
1 ottobre 2019 | Dal 1 al 10 settembre 2019 | |
1 novembre 2019 | Dal 1 al 10 ottobre 2019 | |
1 marzo 2020 | Dal 1 al 10 febbraio 2020 | 2.500 tirocini |
1 aprile 2020 | Dal 1 al 10 marzo 2020 | |
1 maggio 2020 | Dal 1 al 10 aprile 2020 | |
1 ottobre 2020 | Dal 1 al 10 settembre 2020 | 1.500 tirocini (solo di durata pari a 6 mesi) |
1 novembre 2020 | Dal 1 al 10 ottobre 2020 |
Qualora le richieste di autorizzazione nel periodo dovessero risultare superiori alle previsioni di cui al co. 1, la Regione Abruzzo si riserva di valutare l’incremento del numero di tirocini attivabili nel periodo.
Tutte le richieste di autorizzazione presentate al di fuori dei suddetti termini non saranno oggetto di valutazione e dovranno, pertanto, essere ripresentate.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il tirocinio può essere avviato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione. Nel caso in cui il tirocinio, dopo essere stato autorizzato, non venga avviato, il Soggetto Attuatore deve darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo secondo le modalità indicate negli Indirizzi Operativi, precisandone le motivazioni. In via ordinaria, in caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, che provvede alla modifica dello stato sul sistema; in caso di rinuncia da parte del soggetto ospitante, il giovane non viene posto in stato R e può procedere a verificare altre opportunità. Il medesimo datore di lavoro non può chiedere l’attivazione di altri tirocini a valere sul presente Avviso. In entrambi i casi, eventuali particolari e gravi motivazioni che potrebbero consentire di derogare a tali disposizioni devono essere sottoposte al vaglio della Regione Abruzzo.
Al fine di evitare meccanismi di prenotazione delle risorse, nel caso in cui il tirocinio non possa essere avviato alla data prevista nella tabella soprariportata, il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare nuova richiesta.
I tirocini sono avviati esclusivamente il 1 del mese, secondo la tempistica di cui al co. 1 del presente articolo, ed hanno una durata di 6 o 12 mesi, sulla base di quanto disciplinato all’art. 3, co. 1. Essi sono caratterizzati come tirocini in ambito regionale e la sede di svolgimento deve essere localizzata nella regione Abruzzo. Sono ammissibili progetti formativi per i quali si prevedano temporanei spostamenti presso altre sedi dello stesso Soggetto Ospitante, anche in regioni diverse. Per questi casi specifici valgono le disposizioni e i limiti di cui all’art. 6, co. 6 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 112 del 22 febbraio 2018. Le sedi diverse da quella abituale ed i periodi di tirocinio presso le stesse devono essere indicati sul calendario. Nel caso in cui non fosse stata inizialmente prevista una diversa sede, è responsabilità del Soggetto Attuatore farne tempestiva e preventiva comunicazione alla Regione Abruzzo, al fine di agevolare l’organizzazione dei controlli in loco senza preavviso nel corso dell’esperienza di tirocinio.
I tirocini con durata prevista di 12 mesi possono essere avviati, al più tardi, entro il 1° maggio 2020. I tirocini con durata prevista di 6 mesi possono essere avviati, al più tardi, entro il 1° novembre 2020.
I progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino ad un massimo di 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore ed un massimo di 120 ore. La differenza è dettata esclusivamente dal livello di complessità delle competenze da costruire. E’ responsabilità del Soggetto Attuatore accertarsi della congruità tra le competenze da costruire e le ore assegnate da progetto formativo e assicurare che non siano previste mensilmente da calendario un numero di ore inferiore al minimo o superiore al massimo. Il Soggetto Attuatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento del tirocinio e sulla corrispondenza delle attività e delle ore svolte dal tirocinante con quanto previsto nel progetto formativo. Il soggetto Attuatore è tenuto a vigilare sulle ore effettivamente svolte dal tirocinante e ad accertarsi che non siano eccedenti rispetto a quanto previsto dal progetto formativo e dal calendario. Nel caso siano rilevate eccedenze rispetto alle ore previste la Regione Abruzzo provvederà ad effettuare opportuna segnalazione alle Autorità competenti. Di norma il tirocinio deve essere svolto nelle ore antimeridiane o pomeridiane.
Diversamente l’azienda dovrà fornire adeguata motivazione al Soggetto Attuatore.
I Soggetti Attuatori, prima dell’avvio, sono tenuti a caricare sulla piattaforma regionale Garanzia Giovani tutta la documentazione relativa alla gestione del tirocinio, secondo le indicazioni contenute negli Indirizzi Operativi e sono tenuti a registrare la politica sulla SAP del giovane sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo al momento dell’avvio del tirocinio.
I Soggetti Attuatori sono, inoltre, tenuti a accertarsi che il Soggetto Ospitante abbia provveduto alla sollecita trasmissione della COB. E’ la data della COB che individua la data di avvio del tirocinio. Pertanto ci deve essere corrispondenza tra la data di avvio indicata nella richiesta di autorizzazione e quella indicata nella COB.
L’indennità al destinatario viene erogata con le seguenti modalità:
– la quota a carico del Soggetto Ospitante viene erogata mensilmente da parte del datore di lavoro, alla conclusione del mese di riferimento;
– il pagamento della quota a carico del Programma viene autorizzato dalla Regione Abruzzo una volta pervenuta la necessaria documentazione mensile e ad esito positivo del controllo di I livello. Le quote di indennità a valere sul Programma sono erogate dalla Regione Abruzzo attraverso il circuito INPS.
La quota mensile a carico del datore di lavoro deve essere erogata con modalità che consentano la tracciabilità del pagamento: bonifico bancario o postale, bonifico domiciliato, vaglia postale o assegno circolare. Tali modalità di pagamento tengono conto del fatto che i giovani potrebbero non essere intestatari di conto corrente bancario o postale. Non sono ammesse altre forme di pagamento da parte del Soggetto Ospitante, quali, ad esempio, pagamento in contanti, pagamenti con assegno bancario, ricariche su carte.
Il Soggetto Ospitante deve produrre mensilmente copia del titolo di pagamento relativo alla quota di indennità che lo stesso è tenuto a versare al giovane. In particolare, per i bonifici deve produrre copia della ricevuta con esito positivo dell’avvenuta esecuzione, per il vaglia postale copia del titolo e per l’assegno circolare la copia dell’assegno e della matrice sottoscritta per ricevuta dal tirocinante. Tale documentazione deve essere mensilmente consegnata dal Soggetto Ospitante al Soggetto Attuatore che provvede al caricamento della stessa sulla piattaforma Garanzia Giovani, congiuntamente alla documentazione relativa al tirocinante ai fini dell’avvio della procedura di controllo e pagamento della quota di indennità da parte della Regione Abruzzo.
E’ responsabilità del Soggetto Attuatore accertarsi che il Soggetto Ospitante abbia provveduto al pagamento e che vi abbia provveduto secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti nonché acquisire copia della documentazione con le modalità prescritte dal co 13. Eventuali irregolarità in tal senso non influiscono sul pagamento al tirocinante della quota a carico del programma ma costituiscono condizioni per l’immediata interruzione del tirocinio e non consentono al Soggetto Ospitante l’attivazione di altri tirocini a valere sul programma. Laddove il Soggetto Ospitante non ottemperi il pagamento mensile della quota di indennità al tirocinante se dovuta, l’immediata interruzione del tirocinio da parte del Soggetto Attuatore e la contestuale comunicazione alla Regione Abruzzo, è condizione di ammissibilità della spesa. In caso di interruzione per mancato pagamento da parte del Soggetto Ospitante, il giovane, qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso un altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale.
In particolare, il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire dal Soggetto Ospitante il giustificativo di pagamento, a verificarne l’ammissibilità e trasmetterlo alla Regione Abruzzo congiuntamente alla documentazione valida ai fini del pagamento dell’indennità mensile.
Laddove il Soggetto Ospitante non dovesse ottemperare al pagamento, si prefigura un illecito amministrativo. Il giovane, qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso un altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale, mentre il Soggetto Ospitante non può più attivare tirocini a valere sul programma.
La mancata corresponsione dell’indennità da parte del Soggetto Ospitante, ai sensi dell’art. 1, co. 35, della legge 92/2012, è soggetta ad una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La quota di indennità non è erogata dal datore di lavoro esclusivamente qualora il tirocinante non abbia effettuato almeno il 70% delle ore di tirocinio previste per il mese dal calendario allegato al progetto formativo. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore una dichiarazione di mancato pagamento, indicante le ore previste nel mese di riferimento e le ore effettive di frequenza. Al di fuori di tale ipotesi, il Soggetto Ospitante è sempre tenuto al pagamento della quota spettante.
L’indennità mensile è riconosciuta al tirocinante solo al raggiungimento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel calendario allegato al progetto formativo. L’effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze predisposto dal Soggetto Attuatore, sulla base del format allegato agli Indirizzi Operativi, e debitamente vidimato. Non può essere rilasciata vidimazione in presenza di registri non conformi, in assenza di loghi o in presenza di difformità di altro tipo. Il registro, composto da tanti fogli quanti i mesi di durata previsti (6 o 12), è affidato dal Soggetto Attuatore al Soggetto Ospitante che ne ha la responsabilità e ne cura la conservazione nel corso del periodo di tirocinio. E’ in capo al Soggetto Ospitante l’obbligo di tenere il registro presso la sede del tirocinio e garantire che lo stesso sia firmato quotidianamente dal tutor e dal tirocinante, quest’ultimo in entrata e in uscita, con firma leggibile e per esteso, in base all’effettiva frequenza.
Al termine di ciascuna mensilità, il Soggetto Ospitante è tenuto a consegnare al Soggetto Attuatore copia del foglio mensile del registro e del titolo di pagamento ovvero la nota di mancato pagamento.
Al termine di ciascun mese il Soggetto Attuatore:
– acquisisce dal tirocinante la richiesta di pagamento dell’indennità firmata in originale e dal Soggetto Ospitante la documentazione prevista (copia del foglio mensile del Registro e documento attestante l’avvenuto pagamento ovvero nota di mancato pagamento) e ne controlla la correttezza formale;
– ad esito positivo della suddetta verifica carica tempestivamente la documentazione sulla piattaforma Garanzia Giovani.
A conclusione del tirocinio il Soggetto Attuatore registra sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo la conclusione della politica.
Ove il tirocinio si concluda anticipatamente il Soggetto Attuatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Abruzzo indicandone le motivazioni. Laddove il tirocinio sia interrotto anticipatamente:
– in caso di rinuncia da parte del neet, i Soggetti Attuatori pubblici registrano sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo il rifiuto di politica (stato R), mentre i Soggetti Attuatori privati comunicano il rifiuto alla Regione Abruzzo, che provvede alla modifica dello stato sul sistema;
– in caso di rinuncia da parte del soggetto ospitante, il giovane non viene posto in stato R e qualora non abbia superato il 50% dei mesi di tirocinio previsti dal progetto formativo, può continuare il suo percorso presso altro Soggetto Ospitante per i mesi residui ed esclusivamente per lo stesso profilo professionale, mentre il Soggetto Ospitante non può più attivare tirocini a valere sul programma Garanzia Giovani.
Tutta la documentazione relativa al tirocinio, incluso gli originali, sono conservati a cura del Soggetto Attuatore nel fascicolo del neet secondo le indicazioni fornite dagli Indirizzi Operativi. I documenti devono essere esibiti, in qualunque momento, su richiesta della Regione Abruzzo o di altro soggetto deputato al controllo.
Al termine del tirocinio il Soggetto Attuatore rilascia al tirocinante una attestazione relativa alla esperienza svolta e alle competenze acquisite sulla base delle disposizioni di cui agli Indirizzi Operativi e del format ivi allegato.
La remunerazione del Soggetto Attuatore può essere richiesta decorsi 30 giorni dalla conclusione del tirocinio al fine di consentire alla Regione Abruzzo nel corso dei controlli desk di verificare il rispetto delle disposizioni relative all’ammissibilità della spesa, anche alla luce del rispetto degli obblighi previsti a carico dei Soggetti Attuatori.
I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto delle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, nonché al rispetto di tutte le condizioni specifiche dettate dal presente Avviso, dal SiGeCo e dagli Indirizzi operativi ai fini dell’accesso al sostegno.
Con riferimento ai dati personali che saranno conferiti dai destinatari ai Soggetti Attuatori, valgono le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento.
Tutta la modulistica necessaria per l’attuazione della Misura è allegata agli Indirizzi Operativi.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rimanda alle norme europee e nazionali di ammissibilità della spesa, al PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, al SiGeCo e agli Indirizzi Operativi, nonché alle Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo approvate con D.G.R. n. 112 del 22 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Modalità di richiesta da parte del giovane della quota di indennità mensile a valere sul programma
All’avvio del tirocinio il Soggetto Attuatore consegna al tirocinante la modulistica da compilare per la corretta richiesta di pagamento dell’indennità.
Al termine di ciascun mese di tirocinio il giovane consegna al Soggetto Attuatore la richiesta di indennità mensile sottoscritta in originale relativa al mese di tirocinio già svolto, per il pagamento della quota di indennità spettante a carico del programma. L’indennità non è dovuta per i mesi per i quali la frequenza risulti, da registro, inferiore al 70% delle ore previste dal calendario per lo stesso mese. La modulistica per la richiesta è allegata agli indirizzi Operativi.
La richiesta di indennità e la documentazione relativa deve essere inoltrata in ogni caso, anche laddove sia evidente che non sia stato raggiunto il 70% della frequenza.
Il pagamento della quota di indennità a carico del PAR Garanzia Giovani è effettuato esclusivamente attraverso il circuito INPS mediante bonifico su conto corrente o bonifico domiciliato, a seconda della scelta del neet. Non sono previste altre forme di pagamento.
Il Soggetto Attuatore, al termine di ciascun mese di tirocinio, acquisita la documentazione dal giovane e dal Soggetto Ospitante, ne controlla la correttezza e la inserisce sulla piattaforma regionale Garanzia Giovani.
La documentazione viene controllata prima dall’ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrativo-contabili.
Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.
Ad esito positivo, l’ufficio incaricato della gestione procede all’inserimento dei dati di pagamento sui flussi INPS.
Eventuali ritardi nella consegna della documentazione o nella eventuale trasmissione di documenti ad integrazione, determinano conseguenti ritardi nelle procedure di controllo e nell’invio delle richieste di pagamento all’INPS.
Nel caso in cui il giovane, da accertamenti successivi all’autorizzazione, risulti aver già fruito della medesima politica a valere su Garanzia Giovani, il tirocinio viene immediatamente interrotto e l’indennità non viene erogata.
Art. 8
Presentazione della Domanda di Rimborso da parte del Soggetto Attuatore
Il pagamento della remunerazione al Soggetto Attuatore avviene al termine del tirocinio, sulla base della verifica delle seguenti condizioni:
con riferimento alla durata effettiva del tirocinio in rapporto alla durata prevista:
(i) non è corrisposto alcun rimborso qualora il tirocinio non sia stato effettivamente svolto per almeno il 50% della durata prevista;
(ii) viene riconosciuto un rimborso pari al 50% della remunerazione prevista per il profilo qualora il tirocinio abbia avuto una durata effettiva pari o superiore al 50% ma comunque inferiore al 100% della durata prevista;
(iii) viene riconosciuto l’intero importo laddove la durata effettiva corrisponda alla durata prevista;
considerando la tipologia di destinatari, la condizione di cui al punto precedente non si applica ai tirocini che prevedono una durata pari a 12 mesi per i quali:
(i) viene riconosciuto il 50% dell’importo qualora il tirocinio abbia una durata effettiva da 1 a 6 mesi;
(ii) viene riconosciuto il 100% dell’importo qualora il tirocinio abbia una durata superiore a 6 mesi;
il tirocinio deve essere effettivamente concluso da almeno 30 giorni;
deve essere stata correttamente registrata la politica sulla SAP da parte del Soggetto Attuatore sul sistema Borsa Lavoro Abruzzo;
la data di avvio della politica inserita su Borsa Lavoro Abruzzo deve essere la medesima data di avvio per la quale sia stata chiesta l’autorizzazione e la medesima di quella indicata nella COB.
La stessa deve, inoltre, coincidere con una delle date di cui al co. 1 dell’art. 6;
la gestione del tirocinio, le comunicazioni e la trasmissione dei documenti, anche riguardanti il destinatario, deve aver rispettato le prescrizioni e la tempistica dell’Avviso e degli Indirizzi Operativi;
l’erogazione della Misura al destinatario deve essere stata preventivamente autorizzata;
la domanda di rimborso deve essere completa e corretta e tutti i documenti richiesti sono allegati e, se del caso, sottoscritti.
Acquisita la documentazione, l’ufficio incaricato della gestione effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, la trasmette al servizio Vigilanza e Controllo per le verifiche amministrative di competenza.
Ad esito positivo, l’ufficio incaricato della gestione procede all’invio dell’ordine di pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.
Art. 9
Monitoraggio e controllo
I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell’implementazione e dell’alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche ispettive in loco, in itinere ed ex post, poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.
Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità, anche relative al rispetto delle Linee Guida per l’attuazione di Tirocini extracurriculari di cui alla D.G.R. n. 112 del 22 febbraio 2018, la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.
La Regione Abruzzo si riserva, sulla base dell’andamento della misura, e/o di nuove determinazioni dell’AdG di apportare modifiche al presente Avviso.
Art. 10
Protezione dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai fini della trasparenza, si informa che l’eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l’accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziate.
Art. 11
Informazione e pubblicità
In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell’ambito del Programma.
I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un’operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all’operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all’art. 115 paragrafo 2 e all’allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all’art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Art. 12
Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.
Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la sottoscrizione, in sede di candidatura, dell’Atto di Impegno.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale Dipartimento DPG https://selfi.regione.abruzzo.it/.
Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via mail all’indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it indicando in oggetto “FAQ 5-A”.
Art. 13
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello dell’Aquila.
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