REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Circolare 15 maggio 2013, n. 9837
Problematica ricongiungimenti familiari
La scrivente Direzione è stata interessata in relazione alla problematica indicata in oggetto e, in particolare, in relazione all’iscrizione al servizio sanitario dei genitori ultrasessantacinquenni per i quali i familiari stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno chiesto il ricongiungimento.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L’art. 29 del D.lgs n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, del D.lgs n. 108/2008, dispone, in particolare, al comma 1, lettera d), che lo straniero possa chièdere il ricongiungimento dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Il successivo comma 3, lettera b-bis, del su citato art. 29 stabilisce inoltre che lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità “di una assicurazione sanitaria i di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.
Per quanto concerne la decorrenza delle modifiche normative del citato art. 29 del D.lgs n. 286/1998 si rinvia ai chiarimenti di cui alla circolare ministeriale DGRUERI/Vi/l3.b.a./9682/P, del 4.5.2009.
Con riferimento, invece, all’applicazione, delle disposizioni sul ricongiungimento, deve tuttora rilevarsi la mancata emanazione dei decreti ministeriali di fissazione del contributo per l’iscrizione volontaria al servizio sanitario ai sensi degli artt. 29 e 34 del D.lgs n. 286/1998. A fronte di ciò alle regioni sono pervenute diverse istanze di cittadini stranieri e, nel caso della Regione Lombardia, è intervenuta anche una pronuncia giudiziale (trib. Milano sez. lavoro decreto ex art. 44 del D.lgs n. 286/1998, dd. 28.11.2012).
Alla luce di quanto sopra e nella considerazione degli effetti discriminatori che potrebbero .conseguirne si ritiene che, in attesa dell’emanazione dei suddetti decreti e in linea con la condotta di altre regioni, si possa consentire l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario regionale sulla base ella normativa vigente e, precisamente, dei corrispettivi stabiliti dal DM 8.10.1986, attualmente in vigore ai sensi della circolare 24.3.2000, n. 5, del Ministro della sanità.
Ovviamente, il contributo sarà corrisposto dall’interessato con il contestuale impegno ad effettuare il necessario conguaglio qualora vengano adottate le nuove tariffe da parte del competente Ministero.
Giova precisare, infine, che il genitore straniero ultrasessantacinquenné di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario in quanto le disposizioni di cui al citato D.lgs n. 286/1998 come modificato dall’art. 1, del D.lgs n. 160/2008, non si applicano ai genitori di cittadini italiani, come dalla su citata circolare ministeriale dd. 4.5.2009.
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