REGIONE SICILIA – Decreto dirigenziale 08 maggio 2018, n. 6853
POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse I Occupazione, O.S. 8.5, Azione 8.5.1 – Approvazione avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata
IL DIRIGENTE
VISTI
– Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
– Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea; Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
– Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
– Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
– Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) – Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP014;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore”;
– Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”);
– Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020;
– Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03 2018;
– D.P.R. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondi Strutturali e di investimento europeo per il periodo di programmazione 2014-20;
– Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
– Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
– Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17;
– Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Circolare INPS n. 49 del 19/03/2018 “Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 02 Gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei contributi;
– Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80;
– D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
– Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
– Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
– Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
– Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16.06.2008 n. 12 “Regolamento del diritto d’accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”.
– Legge Regionale n. 16 dell’11 Agosto 2017;
– Vista la nota n. 27308 del 27/04/2018 con la quale è stato reso il parere di coerenza dalla Autorità di Gestione.
RITENUTO
– di dover sostenere, attraverso un contributo alle imprese (denominato anche “bonus per l’assunzione”) l’inserimento/reinserimento occupazionale, con contratti stabili a tempo indeterminato, di quei lavoratori in una condizione di relativo maggiore rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e ai disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99;
– di finanziarie l’attivazione del Bonus di cui all’Avviso in argomento, a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I “Occupazione”, Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d’inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”, Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvato I'”Avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di lunga durata”, unitamente ai relativi allegati:
– All. 1 – Informativa de minimis;
– All. 2 – Domanda per Buono di Assunzione;
– All. 3 – Dichiarazione de minimis;
– All. 4 – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del lavoratore assunto attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. nonché la residenza in uno dei Comuni del territorio della Regione Siciliana;
– All. 5 – Dichiarazione insussistenza conflitto d’interessi e clausola anti-pantouflage.
Art. 2
La dotazione finanziaria programmata in l’attuazione delle Disposizioni Attuative in argomento è pari ad € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro), a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I “Occupazione”, Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà d’inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”, Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”.
Il presente provvedimento rappresenta atto giuridicamente vincolante ai fini della spesa gravante sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE) per come sopra riportato.
Art. 3
Il presente decreto, unitamente agli allegati che lo fondano, viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R. 21/2014.
Allegato
AVVISO 21/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI ALL’OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
ARTICOLO 1
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
– Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
– Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
– Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
– Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
– Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) – Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP014;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Sicilia;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea relativamente all’innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore”;
– Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”);
– Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020;
– Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate per procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-20 in data 12 03 2018;
– D.P.R. 22 del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europeo per il periodo di programmazione 2014-20;
– Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
– Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
– Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Iegge10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17;
– Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Circolare INPS n. 49 del 19/03/2018 “Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 02 Gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei contributi;
– Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80;
– D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
– Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
– Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
– Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
– Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16.06.2008 n. 12 “Regolamento del diritto d’accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”.
– Legge Regionale n. 16 del 11 Agosto 2017.
ARTICOLO 2
FINALITÀ, OGGETTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Con il presente Avviso la Regione Siciliana intende sostenere attraverso un contributo alle imprese (denominato anche bonus per l’assunzione) per l’inserimento/reinserimento occupazionale con contratti stabili a tempo indeterminato di quei lavoratori in una condizione di relativo maggiore rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e ai disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99 (1).
L’intervento oggetto del presente Avviso è finanziato a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I “Occupazione”, secondo quanto riportato nella tabella di seguito – in termini di Asse, Priorità/Obiettivi, concorrendo così al raggiungimento dei target finanziari e fisici (2) previsti dal Programma stesso.
Asse prioritario | Priorità di investimento | Obiettivo specifico | Azione | Categoria di operazione | Forma di finanziamento |
---|---|---|---|---|---|
1 – OCCUPAZIONE | 8. L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale | 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata | 8.5.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita | 102 – Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori | Contributi a fondo perduto |
L’Amministrazione regionale responsabile del presente Avviso è il Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative (di seguito anche solo Dipartimento Lavoro).
ARTICOLO 3
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie in dotazione per l’intervento di cui al presente Avviso sono complessivamente pari a € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) a valere sull’Asse I del POR Sicilia FSE 2014-2020.
Nel caso di disponibilità residue di risorse che non si è riusciti ad assorbire nell’ambito del periodo di presentazione della domanda di bonus, l’Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire i termini del presente Avviso prevedendo un ampliamento nel periodo di presentazione delle domande rispetto a quello indicato nell’articolo 4.
Il Dipartimento Lavoro, qualora si rendessero disponibili – anche da fonti diverse e dal POR FSE – ulteriori risorse rispetto a quelle sopra indicate, si riserva di procedere ad aumentare la capienza delle risorse disponibili a valere del presente avviso.
ARTICOLO 4
VALORE DEL BONUS PER L’ASSUNZIONE
Il contributo del bonus per l’assunzione ha un valore finanziario massimo di € 8.000,00 annui, riparametrato e applicato su base mensile, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.
II bonus è erogato per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite massimo di € 14.000,00 nei due anni, così articolato: € 6.000,00 euro per i primi 12 mesi ed € 8.000,00 euro dal 13esimo mese al 24esimo mese.
Il bonus è riconosciuto per le assunzioni dei destinatari di cui all’articolo 5 che sono realizzate nel periodo compreso tra il 01/06/2017 e il 30/06/2019.
Si chiarisce che i costi ammissibili sono dati dal costo salariale annuo del lavoratore, previo controllo della documentazione richiesta, come prevista nel presente Avviso e quella attestante l’avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (DURC). I costi salariali sono costituiti dall’importo totale annuo effettivamente pagabile dall’impresa beneficiaria dell’aiuto in relazione ai lavoratori interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte ed i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.
Il bonus per l’assunzione è inteso come copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall’impresa.
Il bonus per l’assunzione copre, nei limiti dei massimali unitari come riportati ai punti 1 e 2 di questo articolo, non può ad ogni modo superare un’intensità di aiuto superiore al 50% (75% nel caso di disabili ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99) del costo salariale (del lavoro) annuo sostenuto dal datore di lavoro per i 24 mesi successivi all’assunzione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati all’articolo 6 del presente avviso.
Il rapporto di lavoro per il quale l’impresa e/o il datore di lavoro richiede il bonus deve:
a) riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto sul territorio della Regione Siciliana;
b) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge;
c) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento o anche part-time ed in questo caso l’importo del Bonus è proporzionato alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione dal CCNL della categoria di riferimento;
d) non essere riferito ad un contratto di apprendistato;
e) non riguardare l’assunzione di un lavoratore socio della medesima impresa che richiede l’aiuto, salvo il caso di assunzione in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
f) non riguardare l’assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dall’assunzione;
g) non riguardare lavoro domestico;
h) non riguardare attività riguardanti le scommesse, lotterie e case da gioco.
Il bonus per l’assunzione può essere richiesto esclusivamente ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352) – d’ora in poi “de minimis” (cfr. Allegato 1: Informativa sul regime de minimis).
In caso di contratto di somministrazione, i benefici economici inerenti al Bonus sono trasferiti in capo all’utilizzatore ed il beneficio ai fini del calcolo del regime de minimis viene computato in capo all’utilizzatore. Pertanto, il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro di cui alla D.G.R. 80/2015 e s.m.i. che partecipa agli avvisi relativi il contratto di ricollocazione FSE attivati a valere del PO Sicilia 2014-20, nel caso in cui assuma un lavoratore con contratti in somministrazione a tempo indeterminato ai sensi del presente avviso, dovrà scegliere tra il riconoscimento a risultato per le attività di accompagnamento al lavoro svolte per quel lavoratore, ai sensi dal contratto di ricollocazione di cui prima oppure il bonus per l’assunzione di cui al presente avviso.
Il Bonus è cumulabile ad altri incentivi di natura economica o contributiva all’assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono costi specifici ammissibili. Fermo restando il divieto, per l’impresa unica, di superare l’importo massimo di 200.000 euro nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (cfr.Allegato 1), gli Aiuti possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”. Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono, inoltre, cumulabili:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
È fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui al presente Avviso, pena decadenza immediata dello stesso, di comunicare, al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 16 dell’Avviso, ogni variazione relativa agli importi ricevuti a titolo di Aiuto, rispetto a quanto dichiarato al momento della presentazione della Domanda di agevolazione e fino al momento della concessione del contributo, entro e non oltre 10 giorni dalle suddette variazioni.
Il contributo è fruibile dalla data di assunzione del lavoratore e si applicherà sulla quota ridotta di costi salariali non coperti già da altri eventuali incentivi ottenuti dall’impresa beneficiaria.
Il bonus, secondo quanto indicato nell’art. 31 del D.lgs. 150/2015, non spetta nei seguenti casi:
a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) se, con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 12 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) se con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.
Inoltre, così come sempre disposto dal D.lgs. 150/2015, la trasmissione tardiva delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
I contratti stipulati devono essere mantenuti per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di assunzione, pena la revoca o rideterminazione del beneficio secondo quanto previsto nel presente Avviso, art. 11.
Il bonus non spetta in caso di pensionamento del lavoratore intervenuto prima dei 12 mesi dall’assunzione.
ARTICOLO 5
DESTINATARI DEL BONUS
Sono destinatari i soggetti che possiedono al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro tutti i seguenti requisiti:
essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi;
avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
essere in cerca di lavoro da più di 12 mesi (da più di 6 mesi se giovani da 18 a 24 anni);
essere iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Regione.
Sono ammessi anche i lavoratori immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno aventi i requisiti sopra descritti.
ARTICOLO 6
SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS
Possono essere beneficiari del bonus le imprese (o datori di lavoro):
a) con sede legale e/o almeno un’unità operativa presso qualsiasi comune della Regione Sicilia;
b) compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
c) che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d) in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
e) in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
f) in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
g) che non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell’assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.).
Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell’Allegato I del Reg. CE 651/2014.
Non possono beneficiare del Bonus per l’assunzione:
a) Gli enti e le amministrazioni pubbliche incluse società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime (3);
b) Le imprese che avendo beneficiato di agevolazioni previste da leggi regionali della Regione Sicilia per le quali è stata disposta a qualsiasi titolo la revoca, non abbiano ancora provveduto alla loro integrale restituzione;
c) Le imprese che operino nei settori esclusi dal reg. “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013) (cfr. Allegato 1).
ARTICOLO 7
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS
Le domande di erogazione del bonus per l’assunzione dovranno essere compilate secondo lo schema dell’allegato 2 con allegato:
a) il contratto di assunzione o l’impegno ad assumere entro 30 giorni dalla notifica di concessione del Bonus;
b) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (allegato 3);
c) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa e/o del datore di lavoro in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del lavoratore assunto, o che ci si impegna ad assumere, attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. nonché la residenza in uno dei Comuni del territorio della Regione Siciliana (allegato 4);
d) copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità;
d) ricevuta telematica dell’avvenuta comunicazione obbligatoria (CO) dell’assunzione del lavoratore invitato al competente Centro per l’impiego (CPI)nel caso di lavoratore già assunto. Qualora il lavoratore non è stato ancora assunto, la ricevuta telematica di avvenuta comunicazione obbligatoria (CO) deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it. al momento dell’avvenuta assunzione;
e) dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all’adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa e/o del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza n ei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 (firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e/o dal datore di lavoro);
f) Dichiarazione insussistenza conflitto d’interessi e clausola anti-pantouflage.
Se la domanda di erogazione del bonus riguarda più lavoratori è sufficiente presentare un’unica domanda.
L’allegato 2 per la domanda di erogazione del contributo deve essere debitamente firmato dal legale rappresentante del datore di lavoro.
AI momento della domanda di erogazione del bonus, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro deve aver effettuato la comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.
La domanda con i suddetti allegati dovrà essere compilata attraverso il sistema informativo, firmata digitalmente e trasmessa via PEC all’amministrazione all’indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.reqione.sicilia.it.
Sarà possibile presentare richiesta del Bonus per l’assunzione dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2018, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Farà fede la data della ricevuta della PEC.
La domanda di erogazione del bonus non sarà ammessa se risulterà presentata:
a) al di fuori dei termini indicati al punto 6 del presente articolo;
b) con modalità e termini di presentazione della domanda e/o con modalità diverse da quelle indicate in questo articolo;
c) non firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e/o dal datore di lavoro: la firma digitale, esclusivamente del legale rappresentante dell’impresa e/o dal datore di lavoro, deve essere apposta sulla domanda di richiesta del bonus e sulla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) incompleta della documentazione indicata al punto 1 di questo articolo.
ARTICOLO 8
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI BONUS
A seguito della presentazione delle domande di bonus per l’assunzione, la Direzione Regionale Lavoro procederà all’istruttoria delle domande pervenute, nominando apposito nucleo istruttorio che accerterà la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Bonus.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti d’ammissibilità previsti comporta l’inammissibilità della domanda.
Trattandosi di una procedura “a sportello” le domande saranno verificate secondo l’ordine cronologico di arrivo ed accolte nei limiti delle risorse disponibili. A tal proposito farà fede esclusivamente la data e l’orario di trasmissione della PEC.
L’elenco delle domande accolte e di quelle non accolte, con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Dirigente Regionale e pubblicato sul sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PlR_DipLavoro.
ARTICOLO 9
EROGAZIONE DEL BONUS
Il contributo verrà erogato, previa verifica del mantenimento delle condizioni di occupazione e dietro presentazione della richiesta di erogazione redatta e presentata secondo le modalità di cui ai paragrafi successivi.
Il Bonus per l’assunzione può essere erogato dalla Regione secondo le seguenti due modalità tra loro alternative:
a) in un’unica quota, a saldo del bonus, erogata dopo 24 mesi dall’avvio del contratto, previa presentazione delle buste paga e di copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei contributi obbligatori erogati;
b) in due quote:
La prima a titolo di anticipazione nella misura dell’80% del bonus concesso previa avvenuta assunzione nei tempi previsti nell’articolo 7 e presentazione apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
La seconda a saldo del bonus concesso è erogata dopo 24 mesi dall’avvio del contratto previa presentazione delle buste paga e copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario o bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei contributi obbligatori erogati.
Si chiarisce che i costi della polizza fideiussione bancaria o polizza assicurativa affrontati dal beneficiario sono rimborsati a costo reale secondo le modalità indicate nel Vademecum.
L’erogazione del Bonus è inoltre subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l’art. 31 del D.lgs. 150/2015) prima richiamate (cfr. art. 4).
L’erogazione del Bonus sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dal datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l’indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.
La richiesta di erogazione relativa all’anticipo dovrà essere inoltrata, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del Beneficiario, unitamente alla documentazione richiesta, attraverso i servizi “on line” disponibili nell’area riservata del Sistema Informativo disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di concessione.
Alla richiesta di pagamento relativa all’anticipo dovranno essere allegati, oltre ai documenti sopra specificati, i seguenti documenti:
la fideiussione bancaria o polizza assicurativa per coloro che richiedono l’anticipo di cui al precedente punto 1 b) di questo articolo. La copia originale della fideiussione dovrà pervenire, entro 10 giorni dall’invio della richiesta di pagamento dell’anticipo al Dipartimento Lavoro. La fideiussione sarà svincolata a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell’intervento in seguito alla trasmissione della documentazione richiesta per l’erogazione del saldo del contributo;
autocertificazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e/o datore di lavoro dell’impresa Beneficiaria del contributo riportante, per ciascun lavoratore per cui viene richiesto il contributo, l’effettivo perfezionamento delle assunzioni, e contraddistinto dal codice di invio della relativa Comunicazione Obbligatoria.
La richiesta di erogazione relativa al saldo dovrà essere inoltrata, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e/o datore di lavoro dell’impresa Beneficiaria del contributo, unitamente alla documentazione richiesta, attraverso i servizi “on-line” disponibili nell’area riservata del Sistema Informativo disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento Lavoro entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal termine dell’ultimo mese per cui è stato concesso il contributo, ovvero al termine del periodo minimo di mantenimento dell’occupazione di cui all’articolo 4.6. Alla richiesta di pagamento relativa al saldo, oltre ai documenti sopra specificati, dovranno essere allegati le buste paga; i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dello stipendio e dei fogli presenze.
Il Dipartimento Lavoro si riserva di verificare, in qualsiasi momento, lo status dei contratti tra datori di lavoro e destinatari.
Ai fini dell’erogazione del Bonus per l’assunzione, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l’intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell’ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte in seguito all’erogazione della prima franche di contributo, si procederà anche al recupero di quanto già erogato, se non spontaneamente restituito in esito ad apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e s.m.i..
La Regione avrà cura di rendere disponibili ai soggetti beneficiari del Bonus idonei format per la procedura di erogazione dei bonus.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Con l’ammissione a finanziamento, il soggetto ospitante si obbliga a:
a) rispettare la normativa di riferimento;
b) rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
c) non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi;
d) mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso;
e) attenersi alle disposizioni di cui al Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana PO FSE 2014-2020 vigente alla data di ammissione a finanziamento ed alle successive modifiche e integrazioni;
f) collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Siciliana, Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta assunzione, nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
ARTICOLO 11
CONTROLLI E REVOCHE
Durante il periodo di utilizzo del Bonus la Regione Siciliana, tramite le proprie strutture, effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra riscontrino irregolarità e/o l’insussistenza dei requisiti previsto dal presente Avviso pubblico o il mancato rispetto delle disposizioni indicate, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’avvio del procedimento di revoca del contributo e al recupero delle somme erogate.
Nei casi in cui l’eventuale impegno ad assumere non si realizza nei tempi prescritti nell’art. 7, si prevede la revoca totale del contributo.
Qualora il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall’art. 4 del presente Avviso, si prevede la revoca totale del contributo se l’evento di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ai sensi della normativa vigente si verifichi entro i primi 6 mesi (sesto mese compreso) dall’assunzione del lavoratore. Si precisa che non ci sarà alcuna revoca nel caso in cui si verifichi la morte del lavoratore. In questo caso l’importo del Bonus verrà ricalcolato sulla base dei mesi effettivamente lavorati. Ove l’evento di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si verifichi in un periodo compreso tra i 6 mesi e i 24 mesi dall’assunzione del lavoratore l’importo del Bonus sarà ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.
Nel caso in cui l’orario del contratto di lavoro oggetto del Bonus venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l’incentivo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi.
É possibile procedere, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo previa comunicazione dell’impresa e/o il datore di lavoro al Dipartimento Lavoro entro e non oltre 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, del lavoratore oggetto dell’incentivo richiesto, alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia prevista dall’avviso. Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore. Se accettata la sostituzione in questione non si procederà, qualora prevista alla revoca del Bonus.
É prevista la revoca totale del Bonus, con restituzione di quanto già percepito, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più requisiti su cui si è basata l’ammissione al finanziamento;
b) mancata osservanza degli obblighi stabiliti nel presente Avviso;
c) documentazione presentata dal Beneficiario, o relative dichiarazioni, irregolari, false o incomplete;
d) licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, del lavoratore.
La revoca totale del Bonus comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi, se dovuti, calcolati secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.
Non si procederà alla revoca del Bonus per l’assunzione nei casi in cui l’impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l’occupazione del lavoratore.
Ove emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, il Dipartimento Lavoro predisporrà l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese e/o datori di lavoro interessati.
La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.
La restituzione del contributo concesso deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’intimazione. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si darà luogo al procedimento di recupero coatto, inclusa la fideiussione ove prevista.
Si avverte che l’Amministrazione regionale per le verifiche di gestione e controllo deve rispondere a specifici requisiti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui l’istituzione di adeguate misure antifrode (4) si avvarrà anche dello strumento di valutazione del rischio Arachne, utile per individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i beneficiari più rischiosi.
ARTICOLO 12
TENUTA DOCUMENTAZIONE
I beneficiari del bonus per l’assunzione sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa alla domanda ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.
ARTICOLO 13
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Gli interventi di cui al presente Avviso sono soggetti all’applicazione delle norme dettate dal Regolamento (CE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 e delle disposizioni vigenti in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali. In particolare, i beneficiari in qualsiasi documento a valenza esterna o nei confronti dei lavoratori assunti devono assicurare una adeguata informativa da cui risulti che il bonus per l’assunzione è cofinanziato dal FSE tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020.
ARTICOLO 14
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso si intende avviato il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Bonus e si deve concludere entro il 30 giugno 2023.
ARTICOLO 15
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati forniti dal beneficiario nell’ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell’intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.
ARTICOLO 16
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Montoro, del Servizio II Programmazione del Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative Palermo.
ARTICOLO 17
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante dell’Avviso i seguenti allegati:
– Informativa de minimis (Allegato 1);
– Domanda per Bonus Assunzione (Allegato 2);
– Dichiarazione de minimis (Allegato 3);
– Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del lavoratore assunto attestante il precedente stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 e s.m.i. nonché la residenza in uno dei Comuni del territorio della Regione Siciliana (allegato 4);
– Dichiarazione insussistenza conflitto d’interessi e clausola anti-pantouflage (allegato 5).
—
(1) Si fa pertanto riferimento a:
– persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo (con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– persone invalide del lavoro con grado d’invalidità superiore al 33%;
– persone non vedenti, sordomute, invalide di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio con livelli di minorazione specificatamente indicati.
(2) Le operazioni realizzate nell’ambito del presente Avviso alimentano i seguenti indicatori fisici di output (CO) e di risultato (CR) previsti dal PO FSE relativi a:
per la priorità d’investimento 8ii, obiettivo specifico 8.1.: CO01 Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata, e CO06 Persone in età inferiore ai 25 anni; CR06 Partecipanti che hanno un lavoro anche autonomo entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento.
(3) Sono da considerare pubblici tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della I. n. 196/2009 s.m.i., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita alI’ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici del presente Avviso le assunzioni effettuate da soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico.
(4) Il riferimento è all’articolo 72.1, lett. h), e 125.4, lett. c), Reg. (UE) n. 1303/2013.
Allegato 1
INFORMATIVA SU REGIME “DE MINIMIS”
AVVISO 21/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI ALL’OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
Per accedere all’Aiuto ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 le imprese devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall’ambito del de minimis. Ove l’impresa operi anche nei settori esclusi dal de minimis, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione de minimis non beneficiano degli aiuti.
Per quanto riguarda tale requisito si specifica che il “de minimis” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:
a) della pesca e dell’acquacoltura;
b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal de minimis stesso);
d) degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
e) degli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
f) degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione de minimis, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 3.2), l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto, come impresa unica negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).
Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica.
Qualora si verifichino le condizioni suelencate, l’impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).
Qualora la concessione di aiuti «de minimis» a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del de minimis .
Si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, si provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazione.
Regole sul cumulo. Fermo restando il divieto di superare l’importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell’arco del periodo dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del de minimis (Reg. 1407/2013), gli Aiuti possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis”.
Inoltre, gli aiuti del presente Avviso, possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.
Gli aiuti sono, inoltre, cumulabili:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. (UE) n. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
Allegati da 2 a 5
(Testo dell’allegato)
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