Con le risoluzioni n. 70 e 71 del 16 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati per il versamento delle somme dovute per la registrazione di atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start up innovative, oltre alla corresponsione, da parte delle imprese elettriche, delle somme richieste dall’Amministrazione finanziaria nei casi di omissioni o tardività nel riversamento del canone RAI.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 70 ha reso attuativo l’estensione della risoluzione n. 56/2016 ai versamento delle somme per la registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start up innovative, che si ricorda a seguito dei decreti del MISE del 28 ottobre 2016 e del 4 maggio 2017 sono state dettate le disposizioni per la predisposizione di tali atti con modalità elettroniche e senza alcun intervento del notaio.
L’uso dei codici già istituiti con la risoluzione n. 56/2016 per versare le imposte connesse alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative ex art. 25 del DL 179/2012, costituite ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis del DL 3/2015 sono applicabili anche per la registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start up innovative e di seguito si riportano:
– “1540” denominato “Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di registro”;
– “1541” denominato “Startup innovative – atto costitutivo – Sanzione da ravvedimento imposta di registro”;
– “1542” denominato “Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di bollo”;
– “1543” denominato “Startup innovative – atto costitutivo – Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo”;
– “1544” denominato “Startup innovative – atto costitutivo – Interessi da ravvedimento”.
Per il riversamento del canone RAI il DM 94/2016 contiene le disposizioni su addebito, riscossione e riversamento da parte delle imprese elettriche.
L’art. 5 comma 2 del DM 94/2016 impone a carico delle aziende elettriche l’obbligo di inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
Il comma 3 dell’art. 5 statuisce che entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettano le rettifiche di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell’anno prima da utilizzare per l’attività di controllo.
L’art. 5 del DM 94/2016, infatti, ai commi 5, 7 e 8, disciplina rispettivamente le ipotesi di:
– tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse;
– omesso, parziale o tardivo addebito del canone;
– omessa o incompleta trasmissione dei dati ex commi 2 e 3.
I codici tributo per il pagamento sono:
– “3415” denominato “Canone TV – Recupero delle somme per tardivo, omesso o parziale riversamento e interessi per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche – articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016”;
– “3416” denominato “Canone TV – Sanzione per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche – articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016”;
– “3417” denominato “Canone TV – Sanzione per omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi al canone TV, da parte delle imprese elettriche – articolo 5, comma 8, del D.M. n. 94 del 2016”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato AAAA), dei dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.
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