AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 196 del 30 luglio 2025

Registrazione dei provvedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana riguardanti più soggetti – Articolo 37 e articolo 8, comma 1, lettera d) della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante dichiara che con sentenza n. xxxxx/YYYY è stato riconosciuto cittadino italiano, unitamente a sua figlia e ai suoi due nipoti, tutti nati nel Paese Z, e che in seguito alla pubblicazione della predetta sentenza, intende procedere alla registrazione, versando la relativa tassa per atti giudiziari mediante F24.

Al riguardo, l’Istante intende conoscere il corretto trattamento fiscale del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza riguardante un nucleo familiare di più persone, in riferimento all’ammontare dell’imposta di registro dovuta e, in particolare, se la stessa dovrà essere corrisposta in misura fissa per l’atto unitariamente considerato oppure in relazione ad ogni singolo ricorrente inciso dalla pronuncia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante, sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al predetto decreto, ritiene che per la registrazione degli atti giudiziari, nel cui novero è da intendersi ricompresa anche la sentenza di riconoscimento della cittadinanza, sia dovuta l’imposta in misura fissa «indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel provvedimento del giudice.»

A parere dell’Istante, infatti, la tassazione in misura fissa non può che riguardare il singolo atto giudiziario, a prescindere dai soggetti interessati dal provvedimento.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131 (ndr articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) (di seguito, TUR) stabilisce, fin dalla rubrica, che l’imposta di registro ha per oggetto determinati ”atti”, quindi, la stessa si applica «nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.».

L’articolo 20, inoltre, statuisce che «l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».

Pertanto, l’atto non è da intendersi come il documento in quanto tale, ma come il contenuto negoziale in esso contenuto. In altri termini, gli ”atti” sono considerati, ai fini dell’imposta di registro, il veicolo per tassare la capacità contributiva in essi racchiusa, dunque avendo riguardo della ”intrinseca natura” e dei conseguenti ”effetti giuridici” dispiegati dal rapporto giuridico rappresentato nel documento.

A tal riguardo, appare utile anche ricordare quanto disposto dal successivo articolo 21 secondo cui «Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa […]».

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l’art. 21 (…) contiene al comma 1 una regola generale, che è quella secondo la quale quando in un solo documento (atto giuridico privato o provvedimento giudiziario che sia) è racchiusa una pluralità di disposizioni, l’imposta di registro si applica distintamente a ciascuna di esse; e al comma 2 una eccezione per il caso in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Tale eccezione, necessariamente di stretta interpretazione, ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l’intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella mera volontà delle parti.» (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sez. V, 7 giugno 2004, n. 10789).

Al riguardo, con la circolare 7 ottobre 2011, n 44 e con la successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18 è stato chiarito che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva.

L’imposta di registro deve essere, quindi, applicata distintamente per ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva.

Nel caso in cui in un atto siano presenti più disposizioni di contenuto economicamente apprezzabile, occorre assoggettare a tassazione autonomamente le singole disposizioni ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, salvo che tra le singole disposizioni ricorra un rapporto di necessaria derivazione. In tal caso, trova applicazione l’articolo 21, comma 2, del TUR, con la conseguenza che l’imposta deve essere corrisposta solo con riferimento alla disposizione che determina l’imposizione più onerosa.

Nel caso in cui, invece, le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di un’autonoma valutazione economica non si realizza un’espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. L’articolo 21 del TUR non trova, quindi, applicazione nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Tale documento deve essere assoggettato a tassazione con applicazione di un’unica imposta fissa di registro nella misura di euro 200. I criteri ermeneutici utili alla tassazione ai fini dell’imposta di registro riguardano, dunque, tutti gli atti, tra cui sono ricompresi anche quelli giudiziari, la cui disciplina è recata, precipuamente, dal combinato disposto di cui agli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso TUR.

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR, di fatto, sono soggetti all’imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio […] anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato€ alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato».

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR ­ rubricato ”Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari” contiene, invece, un’elencazione tassativa degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta.

In particolare, alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 8, è indicata la tassazione degli atti giudiziari «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale», tra i quali può essere ricompreso il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana che non implica alcuna statuizione di natura economico­patrimoniale.

Pertanto, sulla base di quanto considerato, deve ritenersi che la sentenza di riconoscimento della cittadinanza riguardante più soggetti sconti un’unica imposta di registro in misura fissa ai sensi del citato articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, fermo restando impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.