Registri contabili: deroga all’obbligo di stampa periodica, termine per la stampa ed imposta di bollo

Il comma 4-quater dell’articolo 7 del D.L. n. 357 del 10 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, come modificato dall’articolo 12-octies del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha esteso, a tutti i libri e registri contabili qualora tenuti in forma elettronica, la deroga, prevista inizialmente ai soli registri IVA, all’obbligo di stampa a tutti i libri e registri contabili. Nel corso del tempo si sono succeduti una serie di interventi normativi in tal senso:

  • Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l’art. 17, comma 1-bis) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
  • Art. 12-octies del D.L. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, (( (Tenuta della contabilità in forma meccanizzata) )) ((1. Al comma 4-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: “la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici” sono sostituite dalle seguenti: “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto”)).

Pertanto i registri e libri contabili, tenuti con sistemi elettronici, si considerano regolarmente tenuti in difetto di trascrizione su supporti cartacei (oppure alla conservazione elettronica, in base  all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014) nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Tale modifica ha produce effetti decorrenti dal 30 giugno 2019.

Si rammenta che ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 7 del D.L. n. 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489, prevede l’obbligo, per coloro che utilizzano sistemi meccanografici ed elettronici per la tenuta dei registri contabili, di trascrivere su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 2 del DPR n. 322 del 1998)

Il legislatore istituendo il superamento, generalizzato, dell’obbligo di stampare i registi e libri contabili, inclusi quelli per il quale vige l’obbligo dell’applicazione dell’imposta di bollo, non ha disposto alcuna norma in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

Il CNDCEC e Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato in data 17 gennaio 2020 un documento di ricerca intitolato “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo” con cui hanno analizzato la deroga all’obbligo di stampa dei registri contabili e voluto offrire possibili soluzione  alle difficoltà operative inerenti le modalità di applicazione dell’imposta di bollo in assenza dell’obbligo di stampa periodica della contabilità, in particolare libro giornale e degli inventari.

Inoltre, con il documento in commento, sono state sottolineate alcune incertezze sulla conservazione dei registri contabili considerato che il testo normativo testualmente alla sola “tenuta”.

Nel documento di ricerca si ritiene che la normativa dovrebbe consentire ai soggetti che scelgono le modalità di conservazione su supporto cartaceo di conservare la contabilità unicamente in file generati dai relativi programmi di gestione contabile e procedere alla stampa solo in caso di verifica. Anche se è possibile una interpretazione alternativa a quella proposta che consiste nel ritenere che agli obblighi di conservazione sia applicabile quanto statuito dal DM 17 giugno 2014.

Imposta di bollo: modalità di assolvimento

Come sopra evidenziato il documento del CNDCEC propone di procedere al pagamento dell’imposta di bollo:

con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 per i libri e i registri tenuti in modalità informatica, ossia in base al numero di registrazioni (ogni 2500) e con versamento in unica soluzione mediante F24 (codice tributo 2501);

nei casi in cui si procede alla stampa in formato “pdf”, applicazione dell’art. 16 della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72, l’imposta potrebbe essere determinata in base al numero di pagine (16 euro per ogni 100) e assolta tramite modello F23 – codice tributo 458T ;

versamento in un unica soluzione del modello F24 online qualora non vi è l’obbligo, o non si opti, di stampa periodica della contabilità, l’imposta può essere assolta in base alle registrazioni;

In base all’attuale normativa possono verificarsi le seguenti tipologie tenuta dei libri contabili con i sistemi informatici:
  1. conservazione sostitutiva;
  2. conservazione tradizionale, diversa da quella sostitutiva, con stampa periodica su carta (non più obbligatoria);
  3. conservazione tradizionale, diversa da quella sostitutiva, con stampa solo occasionale su carta (cioè al momento di eventuali verifiche).
La norma, per le ipotesi di cui sopra elencate, prevede:
  • per la prima ipotesi, sopra indicata, prevede che l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.
  • per la seconda ipotesi, prima indicato, in cui si scelga di procedere alla stampa dei libri contabili con periodicità annuale l’imposta di bollo va assolta in funzione del numero di pagine, attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.
  • per la terza ipotesi, è preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online.
L’assenza della stampa dei libri, infatti, renderebbe impossibile il calcolo dell’imposta in funzione del numero di pagine.
2020-01-19T09:49:28+01:00
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