Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in ottemperanza al decreto n. 254 del 12 dicembre 2024 emanato dalla direzione economia circolare del Mase, ha pubblicato il 16 dicembre 2024 i manuali operativi per il Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) che ha sostituito il Sistri.
Il decreto n. 254 emanato ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del dm n. 59/2023 prevede l’emanazione di uno o più decreti direttoriali per definire le modalità operative per il funzionamento e per consentire la comunicazione dei dati al nuovo Registro. Oltre che le le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al Registro nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto, l’emissione dei Formulari di identificazione dei rifiuti (Fir) cartacei con i servizi di supporto.
In particolare i manuali pubblicati riguardano la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto, l’emissione dei Formulari di identificazione dei rifiuti (Fir) cartacei con i servizi di supporto, per l’accesso e l’iscrizione al Rentri da parte degli operatori, dei soggetti delegati e dei produttori non soggetti ad obbligo.
Inoltre con il decreto n. 253 del 12 dicembre 2024 (geo-localizzazione), emanato ai sensi dell’articolo 1 del dm n. 59/2023, vengono fornite le istruzioni per l’individuazione delle caratteristiche che i sopra indicati sistemi devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
L’articolo 16 del dm n. 59/2023 stabilisce che i soggetti obbligati all’iscrizione al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi debbano garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
L’accreditamento degli organi di controllo, per l’accesso e la consultazione dei dati del Rentri di cui al comma 4 dell’articolo 19 del dm n. 59/2023, è stato regolamentato dall’emanazione del decreto direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024. Il suddetto decreto direttoriale prevede che il Mase procederà all’accreditamento di enti, amministrazioni ed organi di controllo che presentano una specifica richiesta attraverso il portale www.rentri.gov.it.
La procedura di accreditamento verrà gestita integralmente online, attraverso il portale www.rentri.gov.it.
Iscrizione al Rentri
I servizi per l’iscrizione al RENTRI sono attivi dal 15 dicembre 2024.
Il D.M. n. 59 del 2023 prevede che entro il 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi tutti gli operatori, rientranti nelle seguenti categorie:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Sempre il D.M. n. 59/2023 prevede che i soggetti di cui sopra soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Anche gli operatori non iscritti, dal 13 febbraio 2024, devono utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.
Soggetti obbligati all’iscrizione
I soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI sono i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. La suddetta iscrizione dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma telematica per il conferimento dei dati.
Di seguito l’elenco:
1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
– i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
– gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
– i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Unità locale e cantieri edili
Il DM 59/2023 all’articolo 3, comma 1, lett a) definisce l’unità locale come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”. Tale definizione di unità locale prevede la contemporaneità dell’esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023, sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi
b) venga esercitata un’attività stabile.
Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l’operatore avrà l’obbligo di iscrizione al RENTRI dell’unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.
Formulari
Fino al 12 febbraio 2025 il FIR viene gestito in formato cartaceo secondo le seguenti modalità:
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.
A partire dal 13 febbraio 2025, il FIR dovrà essere emesso in formato cartaceo utilizzando i modelli di cui all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovi modelli”) e compilato secondo le istruzioni approvate con Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023.
Inoltre dal 13 febbraio 2025 il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità:
- mediante sistemi gestionali;
- tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.
A partire dal 13 febbraio 2026:
- gli operatori iscritti al RENTRI dovranno utilizzare e gestire in formato digitale il FIR per ogni tipologia di rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi;
- gli operatori non iscritti al RENTRI continuano a gestire il FIR in formato cartaceo utilizzando i “nuovi modelli”.
Guide
Video: Come l’operatore effettua l’accesso e l’iscrizione al RENTRI
Guarda il video per capire come effettuare l’accesso all’area riservata Operatori del RENTRI e procedere all’iscrizione.
Video gestione del registro di carico e scarico