MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 20 dicembre 2024
Registro imprese – Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03)
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 17 giugno 2024, elencate nell’allegato A al presente decreto.
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.
3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, www.mimit.gov.it.
Allegato A
SPECIFICHE FEDRA V. 7.03
(Valide dal 4 febbraio 2025)
Le variazioni riguardano:
- Modifica tabella esistente VRT;
- Controlli automatici in fase di spedizione della pratica applicati a tutti i moduli.
A) Modifica tabella esistente VRT
Tabella VRT | |
Codice | Descrizione |
FE | FE: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024 |
RA | RA: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024 |
BR | BR: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024 |
TA | TA: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024 |
PC | PC: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
PR | PR: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
RE | RE: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023 |
B) Controlli automatici in fase di spedizione della pratica
Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 e introducono ulteriori controlli.
I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all’atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.
A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all’ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.
Per tutte le pratiche si applicano i seguenti controlli:
A. la pratica deve utilizzare specifiche tecniche della modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle imprese e del made in Italy);
B. la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle «Specifiche per la preparazione del “file-Pratica” versione 7.00» e successive;
C. la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 versione 7.03 e successive;
D. il valore all’interno del campo di tipo «data» deve rispettare il formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l’anno);
E. il valore all’interno del campo di tipo «data» non deve essere successivo alla data di invio della pratica telematica. Si applicano le seguenti esclusioni nei campi di tipo:
I. data termine della «durata» dell’impresa;
II. «data scadenza primo esercizio»;
III. «data effetto» della fusione e/o della scissione;
IV. «data scadenza» in caso di reti di imprese;
V. «data udienza esame stato passivo» e «data termine domanda ammissione» in caso di comunicazione curatore;
VI. «data termine» in caso di carica o qualifica;
VII. «durata (data del bilancio)» in caso di corrispondenza con la «data termine» di carica o qualifica;
VIII. «data registrazione atto»;
F. il valore all’interno del campo «data di nascita» deve essere successivo all’anno 1900;
G. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati nei campi previsti;
H. i codici fiscali – di impresa e di persona fisica – ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;
I. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;
J. il valore inserito all’interno di ciascun campo non deve eccedere la lunghezza massima prevista nel tracciato dati dell’allegato B95. Si applicano le seguenti esclusioni:
I. i campi CAP devono avere lunghezza obbligatoria di cinque caratteri;
II. i campi contenenti numeri decimali devono avere lunghezza obbligatoria di due caratteri;
III. i campi partita IVA devono avere lunghezza obbligatoria di undici caratteri;
K. nel caso di valorizzazione del campo «Stato» con «Italia», allora il valore del CAP inserito all’interno dell’apposito campo deve essere congruente con il comune dichiarato e conformemente ai valori previsti nella tabella COM;
L. nel caso di CAP afferenti a comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con «00» finale), ma quello specifico associato all’indirizzo da indicare (se il Comune è Brescia, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);
M. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell’allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza.
Due occorrenze o più non devono avere il medesimo contenuto informativo;
N. il campo «sesso» deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l’univocità dell’applicazione del controllo del codice fiscale;
O. il campo «dal», che sottintende la data dell’evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.