MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 20 dicembre 2024

Registro imprese – Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.03)

Art. 1

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 17 giugno 2024, elencate nell’allegato A al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 4 febbraio 2025.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet istituzionale dell’amministrazione, www.mimit.gov.it.

Allegato A

SPECIFICHE FEDRA V. 7.03

(Valide dal 4 febbraio 2025)

Le variazioni riguardano:

  1. Modifica tabella esistente VRT;
  2. Controlli automatici in fase di spedizione della pratica applicati a tutti i moduli.

A) Modifica tabella esistente VRT

Tabella VRT
CodiceDescrizione
FEFE: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
RARA: aut. AGEDREMR n. 44247 del 6 settembre 2024
BRBR: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
TATA: aut. AGEDRPUG n. 25212 del 21 giugno 2024
PCPC: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
PRPR: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023
RERE: aut. AGEDREMR n. 57131 del 30 agosto 2023

B) Controlli automatici in fase di spedizione della pratica

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche ministeriali, alle specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all’atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente. In questi casi, la pratica non sarà recapitata all’ufficio del registro delle imprese competente per gli adempimenti conseguenti.

Per tutte le pratiche si applicano i seguenti controlli:

A. la pratica deve utilizzare specifiche tecniche della modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle imprese e del made in Italy);

B. la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle «Specifiche per la preparazione del “file-Pratica” versione 7.00» e successive;

C. la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell’allegato B95 versione 7.03 e successive;

D. il valore all’interno del campo di tipo «data» deve rispettare il formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l’anno);

E. il valore all’interno del campo di tipo «data» non deve essere successivo alla data di invio della pratica telematica. Si applicano le seguenti esclusioni nei campi di tipo:

I. data termine della «durata» dell’impresa;

II. «data scadenza primo esercizio»;

III. «data effetto» della fusione e/o della scissione;

IV. «data scadenza» in caso di reti di imprese;

V. «data udienza esame stato passivo» e «data termine domanda ammissione» in caso di comunicazione curatore;

VI. «data termine» in caso di carica o qualifica;

VII. «durata (data del bilancio)» in caso di corrispondenza con la «data termine» di carica o qualifica;

VIII. «data registrazione atto»;

F. il valore all’interno del campo «data di nascita» deve essere successivo all’anno 1900;

G. i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati nei campi previsti;

H. i codici fiscali – di impresa e di persona fisica – ove compilati negli appositi campi, devono essere validi nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;

I. la partita IVA, ove compilata negli appositi campi, deve essere valida e non deve risultare cessata nell’Anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate;

J. il valore inserito all’interno di ciascun campo non deve eccedere la lunghezza massima prevista nel tracciato dati dell’allegato B95. Si applicano le seguenti esclusioni:

I. i campi CAP devono avere lunghezza obbligatoria di cinque caratteri;

II. i campi contenenti numeri decimali devono avere lunghezza obbligatoria di due caratteri;

III. i campi partita IVA devono avere lunghezza obbligatoria di undici caratteri;

K. nel caso di valorizzazione del campo «Stato» con «Italia», allora il valore del CAP inserito all’interno dell’apposito campo deve essere congruente con il comune dichiarato e conformemente ai valori previsti nella tabella COM;

L. nel caso di CAP afferenti a comuni con CAP multipli il valore non deve essere generico (con «00» finale), ma quello specifico associato all’indirizzo da indicare (se il Comune è Brescia, il valore non deve essere il generico 25100, ma per esempio 25122);

M. i campi che costituiscono una singola occorrenza, devono rispettare la sequenza prevista nell’allegato B95 e non devono eccedere il numero massimo di campi previsto per quella occorrenza.

Due occorrenze o più non devono avere il medesimo contenuto informativo;

N. il campo «sesso» deve essere valorizzato con i valori F o M per consentire l’univocità dell’applicazione del controllo del codice fiscale;

O. il campo «dal», che sottintende la data dell’evento modificativo della variazione del dato comunicato, deve essere obbligatoriamente valorizzato in corrispondenza di ogni riquadro che contenga a sua volta campi compilati.